Sentenza n. 4051/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sez. Lavoro del 19 dicembre 2023 n. 4361.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva condannato l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza a una sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, passata in giudicato, munita di formula esecutiva e ritualmente notificata al Ministero. Il titolo aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione relativamente alle annualità indicate e aveva condannato il Ministero al pagamento delle somme corrispondenti. Nonostante la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva eseguito alcun pagamento, neppure parziale. Il ricorrente ha inoltre domandato la condanna dell'Amministrazione al pagamento di un'ulteriore somma a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione prodotta e le dichiarazioni del ricorrente hanno dimostrato l'assenza di qualsiasi pagamento; il Ministero non ha contestato il credito nell'an o nel quantum né ha fornito elementi sull'adempimento. È stata quindi dichiarata l'inottemperanza del Ministero ed è stato ordinato il pagamento integrale entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, con facoltà di delega, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza quale commissario ad acta, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Il compenso commissariale è stato ritenuto compreso nella retribuzione del dipendente pubblico, in quanto le funzioni sono connesse ai suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la domanda di astreinte: il Collegio ha ritenuto manifestamente eccessiva e afflittiva la penalità, considerando le difficoltà dell'adempimento connesse ai vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e l'esiguità del debito. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, nei presupposti previsti, la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere negata quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, valutate concretamente anche in relazione alla posizione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche costituisce presupposto per l'attivazione dell'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
art. 15 Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato per il criterio di valutazione concreta delle condizioni che possono escludere l'astreinte, tra cui la manifesta iniquità, le peculiarità del debitore pubblico e il rischio di locupletazioni eccessive o di sanzioni troppo afflittive.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria passata in giudicato e ritualmente notificata, decorso il termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, la mancata corresponsione delle somme dovute integra inottemperanza quando l'Amministrazione non dimostri l'avvenuto pagamento o non contesti specificamente l'esistenza e l'ammontare del credito.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di inutile decorso del termine, per compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all'accertamento dell'inottemperanza: deve essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, tenendo conto anche delle difficoltà derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dalla situazione della finanza pubblica e dall'esiguità del debito.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso può ritenersi compreso nella retribuzione ordinaria, senza autonoma liquidazione a carico dell'Amministrazione inadempiente.
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