Cassazione Penale, Ordinanza n. 11517/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la determinazione della pena, in particolare la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Dal testo emerge che la difesa censurava la valutazione sulla pena, richiamando anche la recidiva, ma la Corte di cassazione rileva che tali doglianze erano generiche, incongrue quanto al riferimento alla recidiva, non confrontate con la motivazione di merito sulla personalità dell'imputato e sui precedenti penali, e comunque non deducibili in modo utile in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione della Corte di appello di Messina sulla determinazione della pena e sull'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando i precedenti penali e l'assenza di ragioni giustificative. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
In caso di ricorso dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le censure sulla determinazione della pena e sul diniego delle attenuanti generiche devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del giudice di merito; in cassazione non è sufficiente una contestazione meramente apodittica o generica.
- Il giudice di merito può negare le circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali e l'assenza di elementi positivi che le giustifichino, purché dia motivazione non illogica e coerente sulla personalità dell'imputato.
- Questioni attinenti alla valutazione di merito sulla pena e sulle attenuanti generiche non sono normalmente rivalutabili in sede di legittimità se non per vizi specifici della motivazione.
- La mera evocazione di una recidiva non contestata o comunque non rilevante nel caso concreto non rende specifica la censura e può concorrere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
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