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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24563/2025 del 03/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari nell'ambito dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale distrettuale di Lorrach (Germania) per una pena di 9 mesi per due furti. Il difensore ha dedotto, tra l'altro, che una successiva decisione di questa Corte (sentenza n. 19642 del 23/05/2025) aveva annullato la precedente pronuncia che aveva disposto la consegna alla Germania e aveva rinviato per nuovo giudizio dopo acquisizione di informazioni dallo Stato emittente (art. 16 d.lgs. n. 60/2005), circostanza nuova idonea a incidere sul profilo cautelare (pericolo di fuga). Inoltre si lamentava che la Corte di appello aveva respinto la sostituzione non per l'inadeguatezza della misura alternativa ma per l'indidoneità del luogo proposto, senza esercitare i poteri istruttori (artt. 274 e 275 c.p.p.) per verificare il domicilio e gli occupanti, e vagliando inadeguatamente le garanzie in relazione all'art. 5 CEDU.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che la Corte di appello non si era confrontata con l'elemento nuovo rappresentato dalla pronuncia di questa Corte e non aveva valutato l'eventuale incidenza di tale decisione sul pericolo di fuga. Il secondo motivo è stato assorbito. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata alla Corte di appello di Milano per un nuovo giudizio limitatamente a questo specifico punto. Sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att.

Norme richiamate

  • L. n. 69 del 2005, art. 9, comma 6

    art. 9, comma 6, della L. n. 69 del 2005

    Una pronuncia successiva che annulla una decisione processuale riguardante la consegna all'autorità dello Stato emittente costituisce un elemento nuovo che il giudice cautelare deve valutare nella verifica del pericolo di fuga e nella eventuale sostituzione della misura.

  • D.lgs. n. 60 del 2005, art. 16

    art. 16 d.lgs. n. 60 del 2005

    Prevede l'acquisizione di informazioni integrative dallo Stato di emissione per verificare la correttezza della notificazione e se la persona è stata informata del processo e del diritto a ottenere un nuovo processo, elementi rilevanti ai fini della valutazione cautelare nel contesto del mandato di arresto europeo.

  • Codice di procedura penale, artt. 274 e 275

    artt. 274 e 275 cod. proc. pen.

    Attribuiscono al giudice poteri istruttori e la possibilità di acquisire mezzi di prova d'ufficio; il giudice dell'esecuzione dovrebbe, ove necessario, attivare tali poteri per verificare l'idoneità del luogo proposto per gli arresti domiciliari e le condizioni soggettive dei soggetti coinvolti.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 5

    Stabilisce i principi di liceità e necessità della privazione della libertà; l'eventuale sostituzione della custodia cautelare deve essere valutata anche alla luce delle garanzie previste dalla CEDU, sebbene nella sentenza la questione non sia stata definitivamente decisa.

  • Disposizioni di attuazione, art. 94

    Riguarda gli adempimenti di cancelleria e le formalità procedurali successive alla decisione, utilizzata qui per le comunicazioni e i passi amministrativi conseguenti alla remissione del giudizio.

Massime di principio

  • Ogni sviluppo giurisdizionale sopravvenuto, anche se di natura processuale (es. annullamento e rinvio per acquisizione di informazioni sul modus notificandi), deve essere valutato dal giudice della cautela perché può incidere sul pericolo di fuga e sulla necessità della misura detentiva.
  • Il giudice che valuta la sostituzione della custodia in carcere con misure meno afflittive deve motivare specificamente perché le alternative non sono idonee; non è sufficiente limitarsi a contestare il luogo proposto senza verifiche concrete.
  • Nel procedimento di esecuzione di un mandato di arresto europeo l'acquisizione di informazioni dallo Stato emittente (art. 16 d.lgs. n. 60/2005) è rilevante e può influenzare la decisione cautelare, in particolare se riguarda la regolarità della notificazione e il diritto a un nuovo processo.
  • Il giudice ha poteri istruttori (artt. 274-275 c.p.p.) che deve esercitare, quando necessario, per accertare fatti rilevanti ai fini cautelari, come l'effettiva idoneità del domicilio proposto per gli arresti domiciliari e l'esistenza di garanzie di controllo.
  • Se il giudice omette di considerare elementi nuovi o di adeguatamente motivare la decisione sulla misura, la decisione può essere annullata e rimessa per nuovo esame dalla Corte di merito.

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