Sentenza del 15/10/2019 n. 25971 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
G.C. s.r.l. aveva impugnato l'avviso di rettifica con cui l'Agenzia delle Dogane aveva recuperato dazi antidumping su accendini tascabili importati dal Vietnam nel 2012. Dopo l'accoglimento dell'appello della società da parte della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione sostenendo, da un lato, che i dazi antidumping potessero essere applicati retroattivamente e, dall'altro, che l'obbligazione doganale fosse sorta al momento dell'importazione, quando il regolamento antidumping era già applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso dell'Agenzia. Ha rilevato che il regolamento di esecuzione UE n. 260 del 2013, sul quale si fondava la pretesa impositiva, era stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con la sentenza del 14 dicembre 2015, causa C-371/14. Pertanto, il regolamento doveva considerarsi inapplicabile con effetto retroattivo e non poteva costituire la base giuridica per il recupero dei dazi. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
Regolamento di esecuzione UE 18 marzo 2013, n. 260
Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio del 18 marzo 2013, n. 260
Il regolamento estendeva ai prodotti provenienti dal Vietnam il dazio antidumping definitivo previsto per determinati accendini originari della Cina. Tuttavia, essendo stato dichiarato invalido dalla Corte di giustizia UE, non poteva più essere applicato.
Regolamento UE 25 giugno 2012, n. 548, art. 2
Era richiamato dall'Agenzia a sostegno della possibilità di applicare retroattivamente i dazi antidumping, ma la relativa argomentazione è stata ritenuta infondata.
Regolamento CEE 30 novembre 2009, n. 1225, artt. 13 e 14
Le disposizioni erano invocate per sostenere l'imposizione retroattiva di dazi antidumping su merci importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea. La Corte non ha accolto tale tesi, poiché la base normativa specifica era stata dichiarata invalida.
Regolamento CE 12 ottobre 1992, n. 2913, artt. 201 e 220
Codice doganale comunitario
Le norme disciplinano la nascita dell'obbligazione doganale e il recupero dei dazi. La Corte ha ritenuto che tali disposizioni non potessero giustificare il recupero quando il regolamento antidumping posto a fondamento della pretesa era invalido e quindi inapplicabile.
Art. 264, comma 1, TFUE
dichiara nullo e non avvenuto l'atto impugnato
La declaratoria di invalidità di un atto dell'Unione da parte della Corte di giustizia ne determina l'eliminazione dall'ordinamento e, in linea generale, l'inapplicabilità anche con riferimento al passato.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Non è stato posto a carico dell'Agenzia l'ulteriore contributo unificato, poiché l'amministrazione statale è esonerata dal relativo versamento.
Massime di principio
- Un dazio o un tributo doganale può essere richiesto soltanto se fondato su una disciplina normativa valida e applicabile al momento rilevante.
- Quando la Corte di giustizia UE dichiara invalido un regolamento europeo posto a fondamento di una pretesa tributaria, tale regolamento non può normalmente essere utilizzato per giustificare il recupero, anche per importazioni anteriori.
- La semplice circostanza che l'obbligazione doganale sorga al momento dell'importazione non sana l'invalidità della norma che istituisce o estende il dazio.
- L'applicazione retroattiva di misure antidumping è possibile solo nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea valida; non può basarsi su un regolamento successivamente annullato.
- In una situazione analoga, occorre verificare se la pretesa doganale dipenda da un atto europeo dichiarato invalido e, in tal caso, valutare l'illegittimità dell'avviso fondato esclusivamente su quell'atto.
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