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Circolare

Circolare ADM n. 4/2026

Legge di bilancio 2026 Contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi” – Modifica istruzioni circolare 37/2025 – pubblicato il 05/02/2026

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli90362

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti sul contributo introdotto dalla legge di bilancio 2026 per coprire le spese amministrative connesse agli adempimenti doganali delle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Viene precisato che il contributo non ha natura di diritto doganale e non concorre alla base imponibile IVA. La circolare delimita inoltre i tracciati dichiarativi interessati, chiarisce quando il contributo è dovuto o escluso nelle dichiarazioni H1 e indica le modalità di liquidazione del codice tributo 159.

Contributo per le spese amministrative sugli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi: ulteriori chiarimenti e modifica delle istruzioni della circolare 37/2025

Contributo per le spese amministrative sugli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore da Paesi terzi

La circolare fornisce ulteriori chiarimenti applicativi sul contributo introdotto dalla legge 199 del 30 dicembre 2025, articolo 1, commi da 126 a 128, destinato a coprire le spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Il documento integra le istruzioni già rese con la circolare 37/2025 e con la successiva circolare 1/2026, precisando anche i tracciati dichiarativi interessati e le modalità operative di liquidazione.

Natura giuridica del contributo

L'Agenzia precisa che il contributo ha natura di prelievo destinato a coprire spese amministrative dell'Amministrazione e richiama, quale riferimento sistematico, l'articolo 52 del codice doganale unionale, regolamento (UE) n. 952/2013. Ne deriva che il contributo:

  • non è qualificabile come diritto doganale;
  • non deve essere incluso nella base imponibile ai fini IVA.

Tracciati dichiarativi interessati

La circolare chiarisce in modo espresso che il contributo trova applicazione unicamente sui tracciati dichiarativi H1 e H7. La precisazione è rilevante per delimitare l'ambito operativo della disciplina e per evitare estensioni a dichiarazioni diverse da quelle espressamente menzionate.

Dichiarazioni H1: esclusioni specifiche

Per le dichiarazioni H1, il contributo non è dovuto quando la spedizione di merce unionale è reimportata nell'ambito della temporanea esportazione, ai sensi dell'articolo 72 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 141/2024 (DNC). In tale ipotesi il contributo non si applica alle importazioni effettuate con i codici regime:

  • 61;
  • 63;

Dichiarazioni H1: regimi doganali che danno luogo al contributo

La norma istitutiva stabilisce che il contributo sia riscosso all'atto dell'importazione definitiva. Ai fini delle dichiarazioni H1, l'Agenzia chiarisce che per importazione definitiva deve intendersi l'immissione in libera pratica, come definita dagli articoli 201 e seguenti del CDU. Il contributo è quindi dovuto quando nella dichiarazione siano utilizzati i regimi doganali:

  • 40;
  • 42;

Casi particolari di compilazione della dichiarazione

La circolare affronta due ipotesi operative di particolare rilievo:

  • più spedizioni nella medesima dichiarazione H1: se una dichiarazione contiene una pluralità di spedizioni, il dichiarante deve liquidare il contributo su ogni singola spedizione il cui valore in dogana non ecceda 150 euro, anche se il valore complessivo della dichiarazione è superiore a tale soglia;
  • più singoli riferiti alla medesima spedizione: se la dichiarazione H1 riguarda una sola spedizione articolata in più singoli, il contributo va liquidato una sola volta, con riferimento al primo singolo.

Liquidazione del tributo

Per la liquidazione del codice tributo 159 la circolare indica un adempimento essenziale e semplificato: deve essere riportato esclusivamente l'importo di 2 euro, in formato numerico.

Vigilanza sull'applicazione

Le Direzioni Territoriali sono incaricate di vigilare sull'uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti. Eventuali difficoltà applicative devono essere segnalate tempestivamente alla Direzione centrale, in coerenza con la direttiva del Direttore dell'Agenzia prot. n. 612382/RU del 2 ottobre 2024.

Punti principali

Quadro normativo e natura del contributo

Il contributo è stato introdotto dalla legge 199 del 30 dicembre 2025, articolo 1, commi da 126 a 128, e riguarda la copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. L'Agenzia richiama l'articolo 52 del CDU, regolamento (UE) n. 952/2013, per precisare che il contributo non è un diritto doganale e non deve essere incluso nella base imponibile IVA.

Tracciati dichiarativi interessati

La circolare chiarisce che i tracciati dichiarativi cui si applica il contributo sono esclusivamente gli H1 e gli H7. La precisazione si inserisce nel quadro delle istruzioni già fornite con la circolare 37/2025 e successivamente rimodulate con la circolare 1/2026.

Esclusione del contributo per temporanea esportazione e reimportazione

Per le dichiarazioni H1 il contributo non è dovuto quando la spedizione di merce unionale viene reimportata nell'ambito della temporanea esportazione di cui all'articolo 72 dell'Allegato 1 al decreto legislativo 141/2024 (DNC). In tali casi, il contributo non si applica alle importazioni effettuate con i codici regime 61, 63 e 68.

Regimi H1 soggetti al contributo

La norma prevede che il contributo sia riscosso all'atto dell'importazione definitiva. Ai fini delle dichiarazioni H1, ciò corrisponde all'immissione in libera pratica ai sensi degli articoli 201 e seguenti del CDU. Il contributo è quindi dovuto quando sono utilizzati i regimi doganali 40, 42 e 45.

Criteri di liquidazione in presenza di più spedizioni o più singoli

Se una dichiarazione H1 contiene più spedizioni, il dichiarante deve liquidare il contributo per ciascuna spedizione con valore in dogana non superiore a 150 euro, anche se il valore complessivo della dichiarazione supera tale soglia. Se invece una singola spedizione è composta da più singoli, il contributo va liquidato una sola volta, con riferimento al primo singolo.

Codice tributo 159 e dato da indicare

Per la liquidazione del codice tributo 159 è richiesta la sola indicazione dell'importo di 2 euro, in formato numerico.

Come è indicizzato

Materiedazi doganaliiva all'importazioneregimi doganaliadempimenti e procedure doganali

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