Circolare ADM n. 7/2026
Reg. (UE) 261/2026 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Integrazione e modifiche alla circolare 5/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce integrazioni operative alla circolare 5/2026 per l’attuazione del regolamento (UE) 261/2026 sulla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Vengono precisati i documenti utili per le autorizzazioni all’importazione, i criteri probatori dell’origine del gas, la non rilevanza di taluni volumi tecnici (heel e line-pack gas) e le modalità di compilazione della dichiarazione doganale tramite specifici codici TARIC. È inoltre ampliata, in fase di prima applicazione, la possibilità di ottenere l’autorizzazione unica per importazioni via pipeline anche per operatori non AEO, subordinatamente alle valutazioni del MASE e agli ulteriori controlli istruttori dell’ADM.
Attuazione del regolamento (UE) 261/2026 sulla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo: integrazioni e modifiche alla circolare 5/2026
Attuazione del regolamento (UE) 261/2026: integrazioni operative alla circolare 5/2026
La circolare fornisce chiarimenti e integrazioni operative per l’attuazione del regolamento (UE) 261/2026 relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Le precisazioni incidono sulla documentazione richiesta per le autorizzazioni all’importazione, sui criteri di prova dell’origine, sulle modalità di compilazione della dichiarazione doganale e sul perimetro soggettivo dell’autorizzazione unica per importazioni via pipeline.
Documentazione per l’autorizzazione unica o singola
Con riferimento all’istanza di autorizzazione unica riservata ai soggetti AEO, la circolare integra la documentazione da allegare prevedendo informazioni anche sul programma di consegna, inteso come calendario o piano concordato nel contratto di fornitura di gas, con indicazione delle quantità, dei tempi, dell’ubicazione e delle condizioni di consegna. Tale elemento può essere sostituito, nella relazione tecnica, da indicazioni sui valori minimi e massimi contrattuali, sui vincoli e sulle eventuali flessibilità temporali delle consegne e, se pertinente, sulle possibili destinazioni dei carichi verso terminali di rigassificazione in territorio nazionale.
Prova dell’origine del gas e documenti alternativi
La circolare precisa che la dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omessi, purché l’operatore fornisca informazioni sufficienti o elementi idonei a ricostruire la catena di fornitura. È inoltre valorizzata, come prova alternativa, la documentazione di trasporto e di origine quali Bill of lading e Certificate of Origin, a condizione che consentano di individuare con chiarezza il Paese di produzione. Viene richiamato un elenco non esaustivo di Paesi non esentati ai sensi del regolamento 2026/261 ma dotati di terminali di liquefazione e privi di infrastrutture di importazione; per tali Stati il gas liquefatto caricato presso i terminali può considerarsi proveniente esclusivamente da giacimenti nazionali.
Heel e line-pack gas
La circolare chiarisce che il line-pack gas e le piccole quantità residue di GNL a bordo delle navi (heel) derivano da esigenze tecniche e operative del trasporto e non assumono rilievo ai fini dell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione.
Compilazione della dichiarazione doganale
A seguito delle indicazioni della Commissione europea, vengono individuati i codici TARIC da utilizzare nelle dichiarazioni doganali. Dal 18 marzo 2026, per le importazioni soggette ad autorizzazione preventiva, il dichiarante deve indicare il codice C126, attestando così il possesso dell’autorizzazione unica o della singola autorizzazione. L’ID del certificato deve seguire il formato "Xnnnnnn", in cui "S" identifica la singola operazione doganale e "U" l’autorizzazione unica, mentre le sei cifre corrispondono al numero di protocollo dell’autorizzazione. Sempre dal 18 marzo 2026, per importazioni di gas naturale/GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati, deve essere indicato il codice Y104, riferito ai Paesi elencati nella decisione di esecuzione (UE) 2026/335: Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.
Autorizzazione unica per importazioni via pipeline
In fase di prima applicazione del regolamento (UE) 261/2026, la circolare estende la possibilità di richiedere l’autorizzazione unica per plurime operazioni di importazione di gas tramite pipeline anche a operatori privi di certificazione AEO. In questo caso, l’UADM competente richiede al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica un parere che includa anche la valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico. Se il MASE esprime parere favorevole anche su tale requisito e gli ulteriori accertamenti istruttori previsti dalla circolare 5/2026 hanno esito positivo, l’ADM può rilasciare l’autorizzazione unica anche in assenza di AEO.
Punti principali
Integrazioni alla documentazione per l’autorizzazione all’importazione
Per l’istanza di autorizzazione unica riservata ai soggetti AEO, la documentazione da allegare deve includere anche informazioni sul programma di consegna, cioè sul calendario o piano contrattuale delle forniture. Tale documentazione può essere sostituita dall’indicazione, nella relazione tecnica, dei valori minimi e massimi, dei vincoli e delle eventuali flessibilità temporali delle consegne e, se applicabile, delle possibili destinazioni verso terminali di rigassificazione in Italia.
Prova dell’origine del gas e documentazione alternativa
La dichiarazione del produttore e l’estratto contrattuale con la clausola di origine possono essere omessi se sono fornite informazioni sufficienti oppure evidenze della catena di fornitura o dell’assenza di infrastrutture di importazione nel Paese esportatore. In luogo della documentazione originaria, possono essere presentati anche Bill of lading e Certificate of Origin, purché consentano di identificare con sufficienza il Paese di produzione. Viene richiamato un elenco non esaustivo di Paesi dotati di terminali di liquefazione ma privi di infrastrutture di importazione, per i quali il gas liquefatto caricato può ritenersi proveniente dai giacimenti nazionali.
Heel e line-pack gas non rilevanti ai fini istruttori
Le quantità residue a bordo nave destinate al trasporto di GNL, nonché il line-pack gas, sono qualificate come derivanti da esigenze tecniche e operative. Tali quantità non incidono sull’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione all’importazione.
Compilazione della dichiarazione doganale: codici TARIC e certificati
Dal 18 marzo 2026, nelle importazioni soggette ad autorizzazione preventiva, il dichiarante deve indicare il codice C126 per attestare il possesso dell’autorizzazione unica o della singola autorizzazione; il relativo ID deve essere strutturato nel formato "Xnnnnnn", con "S" per singola operazione e "U" per autorizzazione unica. Sempre dal 18 marzo 2026, per importazioni di gas naturale/GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati, va indicato il codice Y104, riferito ai Paesi elencati nella decisione di esecuzione (UE) 2026/335 (Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito).
Autorizzazione unica per importazioni via pipeline anche per operatori non AEO
In prima applicazione del regolamento (UE) 261/2026, l’autorizzazione unica per plurime operazioni di importazione di gas tramite pipeline può essere richiesta anche da operatori non in possesso di certificazione AEO. In tale caso, l’UADM richiede il parere del MASE anche sulla affidabilità dell’operatore economico; se il parere è favorevole e gli ulteriori accertamenti istruttori hanno esito positivo, l’autorizzazione unica può essere rilasciata anche in assenza di AEO.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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