Circolare ADM n. 37/2025
Legge di bilancio 2026 – Art. 1, commi da 126 a 129 - contributo alla copertura delle spese amministrative correlate agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da paesi terzi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare istituisce e disciplina, in attuazione della legge di bilancio 2026, un contributo di 2 euro per ciascuna spedizione di modico valore proveniente da Paesi terzi e con valore dichiarato non superiore a 150 euro. Il contributo si applica alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla natura B2C, B2B o tra privati della transazione e dal tracciato dichiarativo utilizzato (H1 o H7). Sono inoltre chiariti il concetto di "spedizione", il soggetto obbligato, il codice contributo da indicare, il criterio di valorizzazione ai fini della soglia e le modalità operative di contabilizzazione e pagamento, con particolare attenzione alle dichiarazioni semplificate H7.
Contributo di 2 euro per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi
Contributo per le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi
La circolare disciplina il contributo istituito dalla legge di bilancio 2026 per coprire le spese amministrative connesse agli adempimenti doganali relativi alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Il contributo è applicato in coerenza con il regolamento (UE) n. 952/2013, codice doganale dell’Unione, e si riferisce alle importazioni definitive effettuate dal 1° gennaio 2026.
Quadro normativo e misura del contributo
La previsione normativa richiamata dalla circolare stabilisce che il contributo:
- si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea;
- riguarda le spedizioni di valore dichiarato non superiore a 150 euro;
- è pari a 2 euro per ciascuna spedizione;
- è riscosso dagli Uffici delle dogane all’atto dell’importazione definitiva.
La circolare precisa che il richiamo alla normativa unionale impone un’interpretazione coerente con il CDU e con le indicazioni della Commissione europea.
Ambito di applicazione
Il contributo è dovuto indipendentemente dalla natura commerciale della transazione sottostante la spedizione. In particolare, si applica a:
- spedizioni verso consumatori finali, tipicamente nel commercio elettronico B2C;
- spedizioni verso operatori commerciali, incluse le transazioni B2B su piattaforme o gli acquisti da fornitori esteri;
- spedizioni tra privati, anche se contenenti merci prive di carattere commerciale.
Il presupposto è comunque l’immissione in libera pratica delle merci. La circolare sottolinea inoltre che la disciplina opera a prescindere dal tracciato dichiarativo utilizzato, quindi sia per H1 sia per H7.
Esclusioni
Sono espressamente escluse le operazioni di sdoganamento per merci e beni a seguito passeggero immessi in libera pratica su dichiarazione verbale. Tali fattispecie, infatti, non rientrano nella nozione di "spedizione" richiamata dalla norma.
Nozione di "spedizione"
Poiché il legislatore nazionale utilizza il termine "spedizione", la circolare rinvia alle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020. La definizione assunta è quella di merci:
- spedite simultaneamente;
- dallo stesso speditore;
- allo stesso destinatario;
- oggetto di un unico contratto di trasporto.
La circolare aggiunge che, se più ordini sono inseriti in un unico contenitore con un solo codice di tracciamento, essi devono considerarsi parte di un’unica spedizione.
Soggetto obbligato
In base all’articolo 5 CDU, il debitore è la persona tenuta ad assolvere l’obbligazione doganale. Per il regime di immissione in libera pratica, l’articolo 77, paragrafo 3, CDU individua come debitore il dichiarante e, in caso di rappresentanza indiretta, anche il soggetto per conto del quale la dichiarazione è presentata.
Per il contributo in esame, quindi, il soggetto obbligato coincide con il dichiarante; in ipotesi di rappresentanza indiretta, la responsabilità si estende anche al rappresentato.
Codice contributo
Per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale H1, ovvero per il pagamento tramite A22, deve essere utilizzato il codice contributo 159.
Dichiarazioni ordinarie H1
Per le dichiarazioni ordinarie, nelle quali sono liquidati i tributi relativi alle merci importate, i dichiaranti devono liquidare anche il contributo di 2 euro. Ai fini della verifica della soglia dei 150 euro, il valore da considerare è il valore in dogana, determinato ai sensi degli articoli 69-76 CDU.
Dichiarazioni semplificate H7
Le dichiarazioni semplificate H7 non consentono, in via ordinaria, la liquidazione di tributi o contributi, salvo l’IVA. Per tale motivo il contributo non può essere contabilizzato prima dello svincolo di ciascuna dichiarazione. Nelle more dell’adeguamento dei sistemi informativi, la contabilizzazione avviene secondo la disciplina della contabilizzazione periodica prevista per i dazi dall’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, CDU.
Ai fini della soglia dei 150 euro, per H7 deve essere utilizzato il valore intrinseco:
- per merci commerciali: prezzo delle merci vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, esclusi trasporto e assicurazione se separati, nonché imposte e oneri percepibili dalle autorità doganali da documenti pertinenti;
- per merci prive di carattere commerciale: prezzo che sarebbe stato pagato se le merci fossero vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione.
Garanzie e contabilizzazione periodica per H7
Entro il mese di febbraio 2026, i dichiaranti che utilizzano H7 devono adeguare le garanzie sui conti di debito almeno nella misura pari al totale dei contributi dovuti sulla metà della media mensile delle dichiarazioni H7 presentate nel 2025. La circolare specifica che continuano ad applicarsi eventuali esoneri o riduzioni già concessi per la fiscalità nazionale.
La contabilizzazione e il pagamento del contributo per H7 avvengono su base quindicinale:
- prima quindicina: dichiarazioni registrate dal 1° al 15 del mese;
- seconda quindicina: dichiarazioni registrate dal 16° all’ultimo giorno del mese.
La dichiarazione, contabilizzazione e il pagamento devono essere effettuati entro 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione, in applicazione degli articoli 105 e 108 CDU e dell’articolo 45 delle disposizioni complementari al codice dell’Unione di cui all’allegato 1 del D.lgs. 141/2024.
Prima applicazione e controlli successivi
In prima applicazione, il totale dei contributi della quindicina è versato presso il servizio cassa dell’ufficio doganale di registrazione delle H7 mediante emissione di bolletta A22, con addebito dell’importo complessivo su conto di debito. Nel campo note della bolletta deve essere indicato il riferimento alla quindicina cui il versamento si riferisce.
La circolare prevede inoltre che il pagamento e la contabilizzazione iniziale avvengano su base dichiarativa del dichiarante, ferma restando la possibilità di controlli successivi da parte dell’ufficio doganale. A tal fine, il dichiarante deve presentare un’apposita dichiarazione su modello allegato alla circolare, da unire a una copia cartacea della A22 e da conservare agli atti dell’ufficio.
In attesa di specifici strumenti di monitoraggio, gli uffici possono svolgere verifiche anche tramite gli applicativi disponibili, come AIDA e COGNOS.
Punti principali
Istituzione del contributo e presupposto applicativo
La legge di bilancio 2026, ai commi 126-129 dell’articolo 1, istituisce un contributo destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali per spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi. Il contributo è pari a 2 euro per ciascuna spedizione, è riscosso all’atto dell’importazione definitiva e si applica alle spedizioni di beni provenienti da Paesi non UE con valore dichiarato non superiore a 150 euro.
Ambito oggettivo e operazioni interessate
Il contributo opera a prescindere dalla tipologia della transazione sottostante: si applica alle spedizioni verso consumatori finali, verso operatori commerciali e anche alle spedizioni tra privati, purché vi sia importazione definitiva di merci. La disciplina si applica indifferentemente alle dichiarazioni H1 e H7. Restano escluse le merci e i beni a seguito passeggero immessi in libera pratica su dichiarazione verbale, perché non qualificabili come "spedizione".
Definizione di spedizione e interpretazione unionale
Poiché la norma nazionale utilizza il termine "spedizione", la circolare rinvia alle indicazioni della Commissione europea e alle Note esplicative sulle norme IVA per il commercio elettronico del settembre 2020. La spedizione è intesa come merci spedite simultaneamente dallo stesso speditore allo stesso destinatario e oggetto di un unico contratto di trasporto; se più ordini sono riuniti in un unico contenitore con un unico codice di tracciamento, essi sono considerati un’unica spedizione.
Soggetto obbligato e codice contributo
Il debitore è individuato nel dichiarante; in caso di rappresentanza indiretta, è debitore anche la persona per conto della quale la dichiarazione in dogana è effettuata, in coerenza con l’articolo 77, paragrafo 3, CDU. Per la liquidazione del contributo in dichiarazione doganale H1 o per il pagamento con A22 deve essere utilizzato il codice contributo 159.
Modalità di determinazione del valore e gestione delle dichiarazioni H1 e H7
Per le dichiarazioni ordinarie H1, la soglia dei 150 euro va verificata sul valore in dogana, determinato ai sensi degli articoli 69-76 CDU. Per le dichiarazioni semplificate H7, invece, il parametro è il valore intrinseco: per merci commerciali coincide con il prezzo di vendita per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione, al netto di trasporto e assicurazione se separati, e per merci prive di carattere commerciale corrisponde al prezzo che sarebbe stato pagato in caso di vendita per l’esportazione. Poiché H7 non consente normalmente la liquidazione di tributi o contributi, la contabilizzazione del contributo avviene in via periodica secondo l’articolo 105, paragrafo 1, secondo comma, CDU.
Contabilizzazione, garanzie e pagamenti per H7
Per gli operatori che utilizzano H7, entro febbraio 2026 deve essere adeguato il livello delle garanzie sui conti di debito almeno fino a coprire i contributi dovuti sulla metà della media mensile delle H7 presentate nel 2025. Il contributo è dichiarato, contabilizzato e pagato su base quindicinale: prima quindicina dal 1° al 15 del mese, seconda quindicina dal 16° all’ultimo giorno del mese. La dichiarazione, contabilizzazione e pagamento devono avvenire entro 15 giorni successivi al periodo di contabilizzazione. In prima applicazione, il versamento avviene presso il servizio cassa dell’ufficio doganale mediante bolletta A22, con annotazione in nota del riferimento alla quindicina; resta ferma la possibilità di controlli successivi da parte dell’ufficio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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