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Circolare

Circolare ADM n. 1/2026

2026 - Spedizioni modico valore - Seguito circolare 37-2025

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli10031

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare modifica le prime istruzioni applicative della circolare 37/2025 sul contributo introdotto dalla legge di bilancio 2026 per coprire le spese amministrative connesse agli adempimenti doganali delle spedizioni di modico valore provenienti da paesi terzi. Viene previsto un periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026 per consentire l’adeguamento dei sistemi informativi degli operatori e dell’Agenzia, con possibilità di contabilizzazione e pagamento periodici sia per dichiarazioni H7 sia H1. Dal 1° marzo 2026 tornano applicabili le regole ordinarie della circolare 37/2025: per H1 il contributo va liquidato e versato in dichiarazione con codice tributo 159, mentre per H7 resta, salvo ulteriori istruzioni, la contabilizzazione e il pagamento periodici. Durante il transitorio, l’assenza del codice tributo 159 nel tracciato H1 non giustifica sospensione dello svincolo né sanzioni per mancato o ritardato pagamento.

Contributo per le spese amministrative sulle spedizioni di modico valore da paesi terzi: modifica delle istruzioni della circolare 37/2025

Contributo amministrativo sulle spedizioni di modico valore: modifica delle istruzioni operative

La circolare modifica le istruzioni impartite con la circolare 37/2025 in attuazione dell’articolo 1, commi da 126 a 128, della legge 199 del 30 dicembre 2025 (legge di bilancio 2026). L’intervento riguarda il contributo destinato alla copertura delle spese amministrative connesse agli adempimenti doganali sulle spedizioni di modico valore provenienti da paesi terzi.

Quadro normativo e ragioni dell’intervento

L’Agenzia richiama il fatto che l’introduzione del contributo richiede un adeguamento sia dei propri sistemi informativi sia di quelli degli operatori del settore, in particolare corrieri espressi e case di spedizioni impegnate nello sdoganamento delle merci nell’ambito dell’e-commerce. Tali adeguamenti devono tenere conto delle regole tecniche della normativa doganale unionale e delle funzionalità oggi automatizzate per le operazioni che beneficiano della franchigia per merci di valore trascurabile prevista dal regolamento CE 1186/2009.

Periodo transitorio fino al 28 febbraio 2026

Per evitare disfunzioni nelle catene logistiche, la circolare introduce un periodo transitorio che termina il 28 febbraio 2026. In tale fase, per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, il contributo dovrà essere oggetto di contabilizzazione e pagamento periodici, secondo le modalità già richiamate dalla circolare 37/2025 al punto 6.2.2.

La copertura transitoria opera sia per:

  • dichiarazioni in forma semplificata H7;
  • dichiarazioni in forma ordinaria H1.

La dichiarazione relativa ai contributi maturati nel periodo transitorio deve essere redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025 e presentata entro il 15 marzo 2026.

Regime applicabile dal 1° marzo 2026

Per le importazioni registrate a partire dal 1° marzo 2026 tornano applicabili le regole ordinarie già illustrate nella circolare 37/2025.

In particolare:

  • per le operazioni dichiarate in forma ordinaria H1, il contributo deve essere liquidato e versato direttamente in dichiarazione doganale, utilizzando il codice tributo 159;
  • per le operazioni dichiarate in forma semplificata H7, salvo ulteriori istruzioni, continua ad applicarsi la contabilizzazione e il pagamento periodici.

Profili sanzionatori e gestione operativa

La circolare chiarisce che, nel periodo transitorio, la mancanza del codice tributo 159 nel tracciato dichiarativo H1 non costituisce di per sé motivo per:

  • sospendere lo svincolo delle merci;
  • applicare sanzioni per mancato o ritardato pagamento.

Vigilanza sull’applicazione

Le Direzioni territoriali sono incaricate di vigilare sull’uniforme applicazione della circolare presso gli uffici dipendenti e di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà applicative alla Direzione centrale, in conformità alla direttiva del Direttore dell’Agenzia del 2 ottobre 2024.

Punti principali

Oggetto della modifica

La circolare interviene sulla circolare 37/2025 in relazione al contributo previsto dall’articolo 1, commi da 126 a 128, della legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), destinato a coprire le spese amministrative correlate agli adempimenti doganali delle spedizioni di modico valore provenienti da paesi terzi.

Esigenza di un periodo transitorio

L’ADM evidenzia che, sia il proprio sistema informativo sia quelli degli operatori del settore, necessitano di adeguamenti tecnici per consentire l’accertamento e la riscossione del contributo al momento della registrazione della dichiarazione doganale o mediante contabilizzazione periodica. Per garantire la continuità delle catene logistiche, viene quindi previsto un regime transitorio.

Modalità applicabili fino al 28 febbraio 2026

Nel periodo transitorio, per le importazioni effettuate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2026, i contributi dovuti formeranno oggetto di contabilizzazione e pagamento periodici, secondo quanto indicato nel punto 6.2.2 della circolare 37/2025. La relativa dichiarazione, redatta secondo il modello allegato alla circolare 37/2025, dovrà essere presentata entro il 15 marzo 2026. La soluzione transitoria vale sia per le operazioni in forma semplificata (H7) sia per quelle in forma ordinaria (H1).

Regime dal 1° marzo 2026

Per le importazioni registrate a partire dal 1° marzo 2026 si applicano le regole ordinarie della circolare 37/2025. In particolare, per le dichiarazioni ordinarie H1 il contributo deve essere liquidato e corrisposto in dichiarazione doganale mediante il codice tributo 159. Per le dichiarazioni semplificate H7 continua ad applicarsi, salvo successive istruzioni, la contabilizzazione e il pagamento periodici.

Effetti sull’operatività e sulle sanzioni

Durante il periodo transitorio, l’assenza del codice tributo 159 nel tracciato dichiarativo H1 non costituisce motivo autonomo per sospendere lo svincolo delle merci né per irrogare sanzioni per mancato o ritardato pagamento.

Come è indicizzato

Materieregimi doganalidazi doganalicontabilizzazione e riscossionee-commercecontenzioso

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