Circolare ADM n. 5/2026
Attuazione del Regolamento (UE) 2026/261 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare introduce integrazioni operative alla disciplina applicativa del regolamento (UE) 261/2026, che prevede la graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Vengono chiariti i documenti utili per il rilascio delle autorizzazioni uniche o singole, le prove ammissibili dell’origine del gas, il trattamento di line-pack e heel, le modalità di compilazione della dichiarazione doganale e, in via di prima applicazione, una deroga per l’autorizzazione unica sulle importazioni via pipeline anche per operatori privi di certificazione AEO. La circolare sostituisce e integra alcuni passaggi della precedente circolare 5/2026.
Integrazioni e modifiche alla circolare 5/2026 sull'attuazione del regolamento (UE) 261/2026 relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo
Attuazione del regolamento (UE) 261/2026 e integrazioni alla circolare 5/2026
La circolare fornisce integrazioni, modifiche e chiarimenti operativi alla circolare 5/2026 sull'attuazione del regolamento (UE) 261/2026 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla graduale eliminazione delle importazioni di gas naturale russo. Le precisazioni riguardano soprattutto la documentazione per le autorizzazioni all'importazione, la prova dell'origine del gas, le modalità di compilazione della dichiarazione doganale e una disciplina transitoria per le autorizzazioni uniche via pipeline.
Documentazione per il rilascio dell'autorizzazione unica o singola
Per l'istanza di autorizzazione unica riservata ai soggetti AEO, già disciplinata dalla circolare 5/2026, è richiesto che l'operatore fornisca anche informazioni sul programma di consegna del gas, inteso come calendario o piano concordato tra le parti del contratto di fornitura. Tali informazioni possono essere sostituite da indicazioni inserite nella relazione tecnica, purché consentano di rappresentare con sufficienza la struttura operativa della fornitura.
In particolare, la relazione tecnica può indicare:
- i valori minimi e massimi dei quantitativi contrattuali;
- i vincoli e le eventuali flessibilità temporali delle consegne;
- se applicabile, le possibili destinazioni dei carichi verso terminali di rigassificazione situati nel territorio nazionale.
La circolare precisa inoltre che la dichiarazione del produttore e l'estratto contrattuale contenente la clausola di origine possono essere omessi se l'operatore fornisce comunque elementi sufficienti sull'origine, sulla catena di fornitura o sull'assenza di infrastrutture di importazione nel Paese esportatore.
Prova dell'origine del gas e documenti alternativi
Ai fini della dimostrazione dell'origine del gas, la circolare ammette anche l'utilizzo della bill of loading e del certificate of origin, a condizione che tali documenti permettano di individuare in modo sufficiente il Paese di produzione.
Viene inoltre richiamato un elenco, non esaustivo, di Paesi non esentati ai sensi del regolamento (UE) 261/2026 ma dotati di terminali di liquefazione e privi di infrastrutture per l'importazione. Si tratta di Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico, Congo, Indonesia, Camerun, Guinea, Mauritania e Senegal. Per il GNL caricato in tali terminali, la circolare ritiene che la provenienza possa essere considerata esclusivamente dai giacimenti nazionali di quei Paesi.
Heel e line-pack gas
Con riferimento al line-pack gas e alle piccole quantità residue a bordo delle navi destinate al trasporto di GNL, cd. heel, la circolare afferma che tali quantità derivano da esigenze tecniche e operative. Di conseguenza, non assumono rilievo ai fini dell'istruttoria sul rilascio dell'autorizzazione all'importazione.
Istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale
A seguito delle informazioni rese dalla Commissione europea, le istruzioni per la compilazione della dichiarazione doganale sostituiscono integralmente quanto previsto dal paragrafo 4 della circolare 5/2026.
Dal 18 marzo 2026, nelle importazioni soggette ad autorizzazione preventiva, il dichiarante deve indicare il codice C126 per attestare il possesso di autorizzazione unica o di autorizzazione alla singola importazione. Il relativo ID del certificato deve essere formulato secondo lo schema "Xnnnnnn", dove:
- "S" identifica una singola operazione doganale;
- "U" identifica più operazioni doganali, quindi l'autorizzazione unica;
- "nnnnnn" corrisponde al numero di protocollo dell'autorizzazione, composto da 6 cifre numeriche, inclusi eventuali zeri iniziali.
Importazioni di gas e GNL da Paesi esentati
Sempre dal 18 marzo 2026, per le importazioni di gas naturale o GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati, il dichiarante deve indicare il codice certificato Y104. I Paesi esentati sono quelli individuati dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/335 della Commissione del 9 febbraio 2026, e cioè Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.
Autorizzazione unica per importazioni via pipeline in prima applicazione
In fase di prima applicazione del regolamento (UE) 261/2026, la circolare introduce una modifica parziale rispetto alla circolare 5/2026 per le autorizzazioni uniche relative a plurime importazioni di gas tramite pipeline. Tale autorizzazione può essere richiesta e ottenuta anche da operatori non in possesso di certificazione AEO.
In questo caso, l'UADM competente, ricevuta l'istanza, deve chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica un parere endoprocedimentale che valuti anche l'affidabilità dell'operatore economico. Se il MASE esprime parere favorevole anche su tale requisito e gli ulteriori accertamenti istruttori sono positivi, l'UADM può rilasciare l'autorizzazione unica anche in assenza della certificazione AEO.
Punti principali
Documentazione per autorizzazione unica o singola
Per l'istanza di autorizzazione unica riservata ai soggetti AEO, l'operatore deve fornire anche informazioni sul programma di consegna del gas. Tale documentazione può essere sostituita dall'indicazione, nella relazione tecnica, di valori minimi e massimi, dei vincoli e delle flessibilità temporali delle consegne e, se applicabile, delle possibili destinazioni verso terminali di rigassificazione nazionali. La dichiarazione del produttore e l'estratto contrattuale con clausola di origine possono essere omessi se sono comunque disponibili informazioni sufficienti o evidenze sulla catena di fornitura o sull'assenza di infrastrutture di importazione nel Paese esportatore. È inoltre ammesso l'uso di bill of loading e certificate of origin, purché idonei a individuare il Paese di produzione.
Prova dell'origine del gas e Paesi privi di infrastrutture di importazione
La circolare richiama, a titolo esemplificativo non esaustivo, alcuni Paesi non esentati ai sensi del regolamento (UE) 261/2026 ma dotati di terminali di liquefazione e privi di infrastrutture di importazione: Trinidad & Tobago, Angola, Mozambico, Congo, Indonesia, Camerun, Guinea, Mauritania e Senegal. Per il gas liquefatto caricato in tali terminali si può ritenere che la provenienza sia esclusivamente dai giacimenti nazionali di quei Paesi.
Heel e line-pack gas
Le quantità residue a bordo delle navi destinate al trasporto di GNL, nonché il line-pack gas, sono considerate quantità dovute a esigenze tecniche e operative e non rilevano ai fini dell'istruttoria sul rilascio dell'autorizzazione all'importazione.
Compilazione della dichiarazione doganale
Dal 18 marzo 2026, per importazioni soggette ad autorizzazione preventiva, il dichiarante deve indicare il codice certificato C126, attestante il possesso di autorizzazione unica o singola. Il certificato va identificato con un ID nel formato "Xnnnnnn", dove "S" indica una singola operazione doganale e "U" più operazioni doganali, seguito dal numero di protocollo a 6 cifre dell'autorizzazione.
Importazioni da Paesi esentati
Dal 18 marzo 2026, per importazioni di gas naturale o GNL prodotto o proveniente da Paesi esentati ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2026/335, il dichiarante deve indicare il codice certificato Y104. I Paesi esentati sono Norvegia, Nigeria, Qatar, Stati Uniti, Algeria e Regno Unito.
Autorizzazione unica per importazioni via pipeline
In prima applicazione del regolamento (UE) 261/2026, l'autorizzazione unica per plurime importazioni di gas via pipeline può essere richiesta e ottenuta anche da operatori privi di certificazione AEO. In questo caso, l'UADM trasmette l'istanza al MASE per un parere che deve riguardare anche l'affidabilità dell'operatore economico; se il parere è favorevole e gli ulteriori accertamenti istruttori sono positivi, l'autorizzazione unica può essere rilasciata anche senza AEO.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
- Circolare · 5 feb 2026Circolare ADM n. 4/2026
- Circolare · 12 mar 2026Circolare ADM n. 7/2026
- Circolare · 7 gen 2026Circolare ADM n. 1/2026
- Circolare · 30 dic 2025Circolare ADM n. 37/2025
- Circolare · 30 dic 2025Circolare ADM n. 38/2025
- Circolare · 24 dic 2025Circolare ADM n. 36/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Dogane e dei Monopoli →