Circolare ADM n. 38/2025
Illeciti doganali - Modalità per effettuare il ravvedimento operoso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come applicare il ravvedimento operoso agli illeciti doganali, alla luce dell’art. 104 delle Disposizioni nazionali complementari al D.lgs. 141/2024 e del richiamo al regime generale dei D.lgs. 471/1997 e 472/1997. Vengono disciplinate le modalità di pagamento della sanzione ridotta, sia in dichiarazione doganale sia successivamente al pagamento del tributo e degli interessi, con indicazione dei codici tributo da utilizzare dal 1° gennaio 2026. La circolare precisa inoltre gli interessi dovuti, la possibilità di ravvedimento frazionato e la procedura di comunicazione all’ufficio doganale competente a ravvedimento perfezionato.
Modalità operative per il ravvedimento operoso in materia di illeciti doganali
Illeciti doganali – modalità per effettuare il ravvedimento operoso
La circolare fornisce istruzioni operative per l’applicazione del ravvedimento operoso agli illeciti doganali, in raccordo con l’art. 104 delle disposizioni nazionali complementari al D.lgs. 141/2024 e con il regime generale previsto dai D.lgs. 471/1997 e 472/1997. Vengono chiarite le modalità di pagamento della sanzione ridotta, le regole sul ravvedimento frazionato, il calcolo degli interessi e la successiva comunicazione all’ufficio doganale competente.
Quadro normativo di riferimento
L’art. 104 DNC rinvia espressamente all’impianto sanzionatorio tributario generale, per quanto non disciplinato dalle disposizioni doganali complementari e in quanto compatibile. Ne deriva che gli istituti del ravvedimento operoso previsti dalla normativa tributaria generale si applicano anche alle sanzioni doganali introdotte dalle DNC.
La circolare richiama inoltre:
- l’art. 13 del D.lgs. 472/1997, quale base del ravvedimento operoso;
- l’art. 114 CDU, per la misura degli interessi sui diritti doganali costituenti diritti di confine;
- l’art. 49 DNC, per il calcolo degli interessi sui diritti doganali diversi dai diritti di confine.
È precisato che, dal 1° gennaio 2026, l’art. 13 del D.lgs. 472/1997 è sostituito dall’art. 14 del D.lgs. 173/2024.
Presupposti e limiti del ravvedimento
Il ravvedimento operoso è ammesso in via spontanea dal contribuente e non richiede alcuna autorizzazione preventiva dell’ufficio doganale. Resta però escluso quando sia già stato notificato l’atto di irrogazione della sanzione.
La circolare distingue tra:
- ravvedimento collegato alla dichiarazione doganale, in cui il pagamento può essere effettuato in dichiarazione o successivamente;
- ravvedimento successivo a contestazione già notificata, con pagamento tramite strumenti diversi dal contante nei limiti vigenti.
Ravvedimento frazionato e ordine dei pagamenti
Viene confermato che il ravvedimento non deve necessariamente essere effettuato in un’unica soluzione. È valido anche il cosiddetto ravvedimento frazionato, purché:
- prima del pagamento di interessi e sanzione ridotta sia stato versato integralmente il tributo;
- la sanzione sia calcolata in base al momento in cui viene effettivamente pagata, e non in base al momento in cui si è completato il pagamento del tributo.
La data rilevante per il perfezionamento del ravvedimento è quindi quella del pagamento della sanzione ridotta.
Interessi dovuti
Gli interessi dovuti dalla nascita dell’obbligazione doganale fino al pagamento del tributo sono determinati come segue:
- per i diritti doganali costituenti diritti di confine, al tasso previsto dall’art. 114 CDU, cioè tasso BCE maggiorato di due punti percentuali;
- per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, al tasso legale, con maturazione giorno per giorno.
Pagamento della sanzione ridotta in dichiarazione doganale
A partire dal 1° gennaio 2026, il pagamento della sanzione da ravvedimento operoso in dichiarazione doganale deve avvenire esclusivamente mediante i codici tributo:
- 430, per il 50% dell’importo;
- 432, per il 50% dell’importo.
In particolare:
- in caso di dichiarazione infedele, il trasgressore presenta la dichiarazione di rettifica indicando nella liquidazione i maggiori diritti, gli interessi e la sanzione ridotta;
- in caso di omessa dichiarazione, il trasgressore può presentare la dichiarazione doganale indicando nella liquidazione i maggiori diritti, gli interessi e la sanzione ridotta;
- in caso di pagamento a seguito di contestazione di violazione notificata dall’ufficio, il pagamento può avvenire con bonifico, bollettino postale, pagoPA o altro strumento diverso dai contanti, con indicazione in causale che si tratta di ravvedimento e con gli estremi dell’atto di contestazione e, ove applicabile, dell’avviso di accertamento.
In quest’ultima ipotesi l’ufficio provvede alla redazione della A22 senza emissione dello Z20.
Pagamento successivo della sanzione ridotta
Se la sanzione ridotta è pagata dopo il tributo e gli interessi, sia presso il servizio cassa sia mediante bonifico sul conto del ricevitore, l’ufficio introita comunque la sanzione usando i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50%.
La circolare ribadisce che il ravvedimento si perfeziona alla data del pagamento della sanzione e che tale data è quella da considerare per la misura della sanzione dovuta.
Comunicazione all’ufficio doganale competente
Non essendo richiesta alcuna autorizzazione preventiva, il contribuente deve, solo dopo il perfezionamento del ravvedimento, inviare una comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente utilizzando il modello allegato alla circolare.
L’ufficio:
- riceve la comunicazione;
- effettua i controlli successivi sulla correttezza degli importi versati per interessi e sanzione;
- comunica l’esito al contribuente all’indirizzo e-mail indicato.
Se il controllo evidenzia il mancato pagamento, totale o parziale, di tributo, interessi o sanzione, l’ufficio avvia le attività di accertamento/riscossione e contestazione/irrogazione.
Competenza dell’ufficio destinatario della comunicazione
In caso di rettifica della dichiarazione doganale, la comunicazione va indirizzata all’ufficio doganale presso il quale la dichiarazione da rettificare è stata registrata e dove sarà registrata la dichiarazione di rettifica. Nel caso di pagamento a seguito di contestazione di violazione, la comunicazione va inviata all’ufficio che ha effettuato la contestazione.
Punti principali
Richiamo al quadro normativo e applicabilità del ravvedimento
L’art. 104 delle Disposizioni nazionali complementari approvate con D.lgs. 141/2024 richiama l’impianto sanzionatorio tributario generale previsto dai D.lgs. 471/1997 e 472/1997, per quanto non espressamente disciplinato e in quanto compatibile. La circolare chiarisce quindi che gli istituti del ravvedimento operoso si applicano anche alle sanzioni introdotte dalle DNC, salvo diversa previsione. Resta fermo che il ravvedimento non è esperibile dopo la notifica dell’atto di irrogazione della sanzione.
Ravvedimento frazionato e calcolo degli interessi
È ribadito che il ravvedimento operoso non deve necessariamente essere eseguito in un’unica soluzione. È valido anche il pagamento in momenti successivi di tributo, interessi e sanzione ridotta, purché prima del pagamento di interessi e sanzione sia stato integralmente versato il tributo. Gli interessi decorrono dalla nascita dell’obbligazione doganale fino al pagamento del tributo e sono calcolati, per i diritti doganali costituenti diritti di confine, al tasso BCE maggiorato di due punti percentuali ai sensi dell’art. 114 CDU; per i diritti doganali diversi dai diritti di confine, al tasso legale con maturazione giorno per giorno, ai sensi dell’art. 49 DNC.
Pagamento della sanzione ridotta in dichiarazione doganale
Dal 1° gennaio 2026, in base all’art. 114 DNC, il pagamento della sanzione da ravvedimento operoso in dichiarazione doganale deve avvenire esclusivamente con i codici tributo 430 e 432, ciascuno per il 50% dell’importo. In caso di dichiarazione infedele, il dichiarante presenta la rettifica indicando maggiori diritti, interessi e sanzione ridotta. In caso di omessa dichiarazione, può essere presentata la dichiarazione doganale con analoga indicazione. Se il pagamento avviene a seguito di contestazione notificata dall’Ufficio e con strumenti diversi dal contante, va indicato in causale che si tratta di ravvedimento, con gli estremi dell’atto di contestazione e, se pertinente, dell’avviso di accertamento; in tale ipotesi l’Ufficio redige la A22 senza emissione dello Z20.
Pagamento successivo della sanzione e perfezionamento del ravvedimento
Quando la sanzione ridotta è versata successivamente al tributo e agli interessi, sia presso il servizio cassa sia mediante bonifico su conto del ricevitore, l’ufficio doganale introita comunque la sanzione con i codici tributo 430 e 432, sempre per il 50% ciascuno. La circolare ribadisce che il ravvedimento si perfeziona alla data del pagamento della sanzione; tale data è quella da considerare anche per determinare la misura della sanzione dovuta.
Comunicazione all’ufficio doganale dopo il perfezionamento
Non è previsto alcun atto autorizzativo preventivo dell’ufficio doganale, trattandosi di adempimento spontaneo del contribuente. È invece previsto un controllo successivo dell’amministrazione sulla correttezza degli importi versati a titolo di interessi e sanzione. A ravvedimento perfezionato, il contribuente deve inviare una comunicazione via PEC all’ufficio doganale competente, usando il modello allegato alla circolare. L’ufficio, ricevuta la comunicazione, esegue i controlli e ne dà riscontro alla mail indicata dal contribuente; se emerge un omesso o parziale pagamento di tributo, interessi o sanzione, procede alle attività di accertamento/riscossione e contestazione/irrogazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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