Circolare ADM n. 36/2025
Reg. UE 956/2023 che istituisce il meccanismo di adeguamento del carbonio in frontiera (CBAM) - Avvio della fase definitiva - adempimenti ed istruzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l'avvio della fase definitiva del CBAM dal 1° gennaio 2026, richiamando il quadro del Regolamento (UE) 2023/956 come modificato dal Regolamento (UE) 2025/2083. Vengono chiariti ambito di applicazione, esenzioni, soglia de minimis di 50 tonnellate, definizione di importatore e necessità della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. La circolare fornisce inoltre le istruzioni operative per le dichiarazioni doganali, i codici documento TARIC da utilizzare e le attività di controllo affidate agli uffici territoriali ADM.
CBAM: avvio della fase definitiva dal 1° gennaio 2026, adempimenti e istruzioni operative per l'importazione
CBAM: avvio della fase definitiva, adempimenti e istruzioni operative
La circolare disciplina l'entrata nella fase definitiva del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), previsto dal Regolamento (UE) 2023/956 e successivamente modificato dal Regolamento (UE) 2025/2083. La misura, applicabile dal 1° gennaio 2026, è inquadrata come strumento ambientale con effetto sulle importazioni di determinate merci nel territorio doganale dell'Unione e connesso alla progressiva sostituzione dell'EU-ETS per i settori interessati.
Quadro normativo e finalità
Il CBAM è presentato come meccanismo volto a evitare che gli sforzi europei di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra siano neutralizzati da importazioni da paesi terzi prodotte con standard emissivi più elevati. La circolare richiama il Regolamento (UE) 2023/956 quale base giuridica e il Regolamento (UE) 2025/2083 quale atto che ha introdotto modifiche rilevanti, tra cui l'esenzione de minimis e ulteriori precisazioni in materia di autorizzazione e adempimenti.
Ambito di applicazione
Il CBAM si applica alle merci elencate nell'allegato I del regolamento, quando siano originarie di un paese terzo e importate nel territorio doganale dell'Unione, oppure introdotte su isole artificiali, strutture fisse o galleggianti o altre strutture sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro adiacente al territorio doganale dell'Unione. La circolare ricorda, in via esemplificativa, che si tratta di merci quali cemento, concimi, energia elettrica, alcune sostanze chimiche, ghisa, ferro, acciaio e alluminio.
Esclusioni ed esenzioni
Non si applicano gli obblighi CBAM a:
- merci destinate ad essere trasportate o utilizzate nell'ambito di attività militari;
- energia elettrica generata sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell'allegato III, punti 1 e 2;
- idrogeno originario della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese o territorio elencato nell'allegato III, punti 1 e 2;
- merci originarie di paesi terzi e territori specificamente indicati dall'allegato III.
È inoltre introdotta una nuova esenzione de minimis, prevista dall'art. 2bis del regolamento, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026, con soglia unica di 50 tonnellate di massa netta annua cumulata per importatore e per anno civile. La soglia si riferisce alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC. Se la soglia viene superata nel corso dell'anno, l'importatore diventa immediatamente soggetto a tutti gli obblighi CBAM per il totale delle emissioni incorporate in tutte le merci importate in quell'anno civile.
Definizione di importatore e origine delle merci
Ai fini CBAM, le merci importate sono considerate originarie dei paesi terzi secondo le regole di origine non preferenziale di cui all'art. 59 del CDU. L'importatore è la persona che presenta la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica o un conto di appuramento ai sensi dell'art. 175, par. 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, in nome e per proprio conto; se opera un rappresentante doganale indiretto, rileva la persona per conto della quale la dichiarazione è presentata, ai sensi dell'art. 18 del CDU.
Qualifica di dichiarante CBAM autorizzato
Prima dell'importazione di merci CBAM nel territorio doganale dell'Unione, un importatore stabilito in uno Stato membro deve chiedere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato oppure individuare un rappresentante doganale indiretto che sia già munito di tale qualifica. La circolare precisa che il rappresentante doganale indiretto che accetti di agire come dichiarante CBAM autorizzato deve ottenere la qualifica anche quando l'importatore rappresentato sia esentato in base all'art. 2bis.
Se l'importatore opera per proprio conto e intende applicare la soglia de minimis, resta comunque necessario presentare domanda di autorizzazione nei casi in cui sia prevedibile il superamento della soglia di 50 tonnellate.
Domanda di autorizzazione e regime transitorio
La domanda di autorizzazione deve essere trasmessa tramite il registro CBAM istituito ai sensi dell'art. 14 del regolamento; la circolare rinvia alle istruzioni dell'Autorità nazionale competente presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Per accelerare il procedimento, il regolamento 2025/2083 consente di indicare nella domanda anche il numero di autorizzazione AEO, se posseduto.
È inoltre chiarito che, in deroga all'art. 4, in assenza di qualifica di dichiarante autorizzato CBAM, sarà temporaneamente possibile importare merci CBAM se l'istanza di autorizzazione è già stata presentata al registro CBAM. Tale facoltà è ammessa fino al 31 marzo 2026 e consente di continuare le importazioni fino alla decisione dell'autorità competente e comunque non oltre il 27 settembre 2026.
Adempimenti dichiarativi e codici documento TARIC
La circolare richiama la necessità di utilizzare i codici documento creati in TARIC per consentire il corretto funzionamento dei controlli informatici nelle dichiarazioni doganali.
Per gli importatori o rappresentanti autorizzati CBAM, il codice Y128 "Numero di conto CBAM" deve precedere nel tracciato il numero di autorizzazione e consente la verifica immediata tramite CERTEX. Il formato richiesto è CBAM-XX-YYYY-AAANNNNNNNNNNN, con indicazione del paese, dell'anno corrente, di tre caratteri alfabetici e di un identificativo numerico di 11 cifre.
Per i soggetti non autorizzati che intendano importare in presenza di una deroga o esenzione, devono essere utilizzati i codici TARIC che autodichiarano la specifica motivazione:
- Y134 per merci originarie di Büsingen, Helgoland o Livigno;
- Y135 per la deroga di cui all'art. 2, par. 3;
- Y136 per la deroga di cui all'art. 2, par. 3-bis;
- Y137 per la deroga de minimis ex art. 2bis;
- Y237 per merci aventi origine nell'UE;
- Y238 per attestare che la domanda di autorizzazione è stata presentata entro il 31 marzo 2026.
Attività degli uffici territoriali ADM
Le articolazioni territoriali dell'Agenzia devono consentire l'importazione solo se effettuata da dichiaranti o rappresentanti autorizzati CBAM, salvo le deroghe espressamente previste. La verifica dei requisiti avviene mediante i controlli formali e sostanziali di cui all'art. 46 del CDU.
In caso di importazione non consentita, le merci devono essere fermate e deve essere informata immediatamente l'autorità competente ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 26 del regolamento, senza pregiudizio di ulteriori sanzioni doganali eventualmente applicabili. Nelle more di un sistema informativo dedicato con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, gli uffici devono trasmettere verbale di constatazione e documentazione utile alla Direzione Dogane, informando per conoscenza la Direzione Territoriale sovraordinata.
Indicazioni operative e cautele finali
La circolare raccomanda una particolare attenzione nella tracciatura delle operazioni ricadenti in ambito CBAM, anche con riferimento ai regimi di perfezionamento attivo e passivo e alle reintroduzioni di merci CBAM o di prodotti trasformati a partire da tali merci. Gli operatori economici sono invitati a verificare con cura gli ulteriori adempimenti non doganali pubblicati dall'Autorità competente, inclusi relazioni periodiche e acquisto dei certificati, e a considerare l'attività di monitoraggio della Commissione europea rispetto alle possibili pratiche di elusione.
Punti principali
Avvio della fase definitiva del CBAM
Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere diventa definitivo. La misura, qualificata come entrata destinata al bilancio dell'Unione e ricondotta ai tributi ambientali, mira a evitare delocalizzazioni delle emissioni e a integrare progressivamente il sistema EU-ETS.
Ambito oggettivo e soggetti interessati
Il CBAM si applica alle merci elencate nell'allegato I del Regolamento (UE) 2023/956, originarie di paesi terzi e importate nel territorio doganale dell'Unione, nonché a taluni prodotti trasformati derivanti da perfezionamento attivo. La circolare precisa il concetto di importatore ai fini CBAM e richiama le regole di origine non preferenziale.
Esenzioni e soglia de minimis
Sono esclusi alcuni casi specifici, tra cui merci per attività militari, energia elettrica e idrogeno prodotti in determinate aree, nonché merci originarie di paesi/territori indicati dal regolamento. È introdotta l'esenzione de minimis: dal 1° gennaio 2026 gli obblighi CBAM non si applicano se la massa netta annua cumulata non supera 50 tonnellate, salvo energia elettrica e idrogeno.
Qualifica di dichiarante CBAM autorizzato e fase transitoria
Prima dell'importazione, l'importatore stabilito nell'UE deve ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato oppure avvalersi di un rappresentante doganale indiretto dotato di tale qualifica. La circolare chiarisce che il rappresentante indiretto che agisce come dichiarante deve comunque essere autorizzato anche se l'importatore è esentato ex art. 2bis. È inoltre previsto, per le domande presentate entro il 31 marzo 2026, un regime transitorio che consente di continuare a importare fino alla decisione e comunque non oltre il 27 settembre 2026.
Istruzioni dichiarative e controlli ADM
Vengono indicati i codici documento da inserire in dichiarazione doganale: Y128 per i soggetti autorizzati e i codici Y134, Y135, Y136, Y137, Y237 e Y238 per le varie esenzioni o deroghe. Gli uffici territoriali ADM devono consentire l'importazione solo ai soggetti autorizzati, salvo deroghe, e fermare le merci non ammesse, informando l'autorità competente per le eventuali sanzioni ex art. 26 del regolamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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