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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28746/2023 del 04/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava che i giudici di legittimità non avessero rilevato che i reati commessi il 16/09/2013 e il 24/09/2013 (falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, art. 495 c.p.) si erano estinti per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della decisione di cassazione. Si deduceva un "errore percettivo" di un dato storico oggettivo (termine di prescrizione) e non una questione di valutazione giuridica o di apprezzamento probatorio.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha revocato la sentenza della V Sezione penale del 15/03/2022 limitatamente ai reati del 16/09/2013 e del 24/09/2013, e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22/01/2021 per quei reati, riconoscendo che si sono estinti per prescrizione (termine massimo calcolato in 7 anni e 6 mesi, scadente il 16/24 marzo 2021). Conseguentemente è stata eliminata la frazione di pena attribuita a titolo di continuazione pari a mesi 2 e rideterminata la pena finale in mesi 8 di reclusione; le restanti statuizioni sono confermate.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto: applicato perché l'errore era di percezione di un dato storico oggettivo (termine di prescrizione) e non di valutazione giuridica.

  • art. 495 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, ossia il fatto ascritto al ricorrente; la sua pena massima è stata utilizzata per calcolare il termine di prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce che il termine ordinario di prescrizione è pari al massimo della pena edittale: qui la pena massima (6 anni) ha determinato il termine base per il calcolo della prescrizione.

  • art. 161 cod. pen.

    Prevede la proroga del termine di prescrizione per effetto degli atti interruttivi di un quarto della sua durata; applicato per ottenere il termine massimo di 7 anni e 6 mesi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di verificare, in ogni stato e grado del processo, l'esistenza di cause estintive del reato; richiamato come principio che imponeva l'accertamento d'ufficio della prescrizione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)

    Affermata l'ammissibilità del ricorso per errore di fatto sulla prescrizione quando l'errore sia una svista su elemento storico oggettivo e non una valutazione giuridica; principio decisivo per la dichiarazione di ammissibilità e successo del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando l'errore consiste in una svista su un fatto oggettivo (es. data di scadenza della prescrizione) e non in una valutazione giuridica o probatoria.
  • La prescrizione può estinguere un reato anche dopo la sentenza di appello e prima della decisione di cassazione; la Corte di legittimità deve verificare d'ufficio l'eventuale sussistenza di cause estintive in ogni stato e grado del processo (art. 129 c.p.p.).
  • Per calcolare la prescrizione occorre partire dal massimo della pena edittale (art. 157 c.p.) e tenere conto delle proroghe previste per gli atti interruttivi (art. 161 c.p.), oltre a eventuali sospensioni; errori nel calcolo che riguardano dati storici oggettivi possono essere rettificati con ricorso per errore di fatto.
  • Se la prescrizione si verifica per alcuni reati facenti parte di un cumulo o di una continuazione, il giudice deve eliminare la quota di pena riferibile a quei reati e rideterminare la pena complessiva.
  • La distinzione tra errore di fatto rettificabile e valutazione giuridica non è formale: è necessario dimostrare che l'errore sia limitato a un elemento storico oggettivo e non a questioni interpretative o valutazioni probatorie.

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