Cassazione Penale, Sentenza n. 28746/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.: il ricorrente contestava che i giudici di legittimità non avessero rilevato che i reati commessi il 16/09/2013 e il 24/09/2013 (falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, art. 495 c.p.) si erano estinti per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di appello e prima della decisione di cassazione. Si deduceva un "errore percettivo" di un dato storico oggettivo (termine di prescrizione) e non una questione di valutazione giuridica o di apprezzamento probatorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha revocato la sentenza della V Sezione penale del 15/03/2022 limitatamente ai reati del 16/09/2013 e del 24/09/2013, e ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22/01/2021 per quei reati, riconoscendo che si sono estinti per prescrizione (termine massimo calcolato in 7 anni e 6 mesi, scadente il 16/24 marzo 2021). Conseguentemente è stata eliminata la frazione di pena attribuita a titolo di continuazione pari a mesi 2 e rideterminata la pena finale in mesi 8 di reclusione; le restanti statuizioni sono confermate.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto: applicato perché l'errore era di percezione di un dato storico oggettivo (termine di prescrizione) e non di valutazione giuridica.
art. 495 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di falsa dichiarazione a un pubblico ufficiale, ossia il fatto ascritto al ricorrente; la sua pena massima è stata utilizzata per calcolare il termine di prescrizione.
art. 157 cod. pen.
Stabilisce che il termine ordinario di prescrizione è pari al massimo della pena edittale: qui la pena massima (6 anni) ha determinato il termine base per il calcolo della prescrizione.
art. 161 cod. pen.
Prevede la proroga del termine di prescrizione per effetto degli atti interruttivi di un quarto della sua durata; applicato per ottenere il termine massimo di 7 anni e 6 mesi.
art. 129 cod. proc. pen.
Imposta l'obbligo di verificare, in ogni stato e grado del processo, l'esistenza di cause estintive del reato; richiamato come principio che imponeva l'accertamento d'ufficio della prescrizione.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)
Affermata l'ammissibilità del ricorso per errore di fatto sulla prescrizione quando l'errore sia una svista su elemento storico oggettivo e non una valutazione giuridica; principio decisivo per la dichiarazione di ammissibilità e successo del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è ammissibile quando l'errore consiste in una svista su un fatto oggettivo (es. data di scadenza della prescrizione) e non in una valutazione giuridica o probatoria.
- La prescrizione può estinguere un reato anche dopo la sentenza di appello e prima della decisione di cassazione; la Corte di legittimità deve verificare d'ufficio l'eventuale sussistenza di cause estintive in ogni stato e grado del processo (art. 129 c.p.p.).
- Per calcolare la prescrizione occorre partire dal massimo della pena edittale (art. 157 c.p.) e tenere conto delle proroghe previste per gli atti interruttivi (art. 161 c.p.), oltre a eventuali sospensioni; errori nel calcolo che riguardano dati storici oggettivi possono essere rettificati con ricorso per errore di fatto.
- Se la prescrizione si verifica per alcuni reati facenti parte di un cumulo o di una continuazione, il giudice deve eliminare la quota di pena riferibile a quei reati e rideterminare la pena complessiva.
- La distinzione tra errore di fatto rettificabile e valutazione giuridica non è formale: è necessario dimostrare che l'errore sia limitato a un elemento storico oggettivo e non a questioni interpretative o valutazioni probatorie.
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