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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-243/20

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 21 dicembre 2021. — DP e SG contro Trapeza Peiraios AE. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Polymeles Protodikeio Athinon. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Articolo 1, paragrafo 2 – Clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Esclusione dalla sfera di applicazione di detta direttiva – Prestito rimborsabile in valuta estera – Clausola che riproduce una disposizione nazionale di natura suppletiva – Incidenza della mancata trasposizione di detto articolo 1, paragrafo 2 – Articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1 – Controllo del carattere abusivo di una clausola – Articolo 8 – Adozione o mantenimento di disposizioni nazionali che garantiscono un livello di tutela più elevato del consumatore – Interazione tra queste diverse disposizioni della direttiva 93/13. — Causa C-243/20

Giurisprudenza europea62020CJ0243

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il rapporto tra l’esclusione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 e la facoltà degli Stati membri di offrire una tutela più ampia ex articolo 8. Stabilisce che una clausola che riproduce una norma nazionale suppletiva resta fuori dal controllo di abusività previsto dalla direttiva, anche senza negoziazione individuale. Precisa inoltre che l’assenza di una trasposizione espressa dell’articolo 1, paragrafo 2, non consente di ritenere tale esclusione recepita indirettamente dagli articoli 3 e 4. Gli Stati membri possono però, in via nazionale, estendere la protezione ai consumatori oltre il minimo armonizzato dalla direttiva.

Direttiva 93/13/CEE: esclusione dal controllo delle clausole che riproducono norme nazionali suppletive e limiti della mancata trasposizione dell’articolo 1, paragrafo 2

La questione giuridica

Se l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 escluda dal controllo di abusività le clausole contrattuali che riproducono una norma nazionale suppletiva anche se non negoziate individualmente; se tale esclusione operi comunque quando la disposizione non sia stata formalmente recepita nell’ordinamento nazionale; se l’articolo 8 consenta agli Stati membri di sottoporre tali clausole al sistema di tutela della direttiva; e se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, possano essere letti come recepimento indiretto dell’articolo 1, paragrafo 2.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall’ambito di applicazione della direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni nazionali imperative o suppletive, e tale esclusione opera anche se la clausola non è stata individualmente negoziata. La mancata trasposizione formale di tale disposizione non ne amplia la portata della direttiva, né consente di considerarla incorporata indirettamente tramite il recepimento degli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1. Tuttavia, l’articolo 8 non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere norme interne più favorevoli che estendano il controllo di abusività anche a clausole altrimenti escluse dalla direttiva.

Norme richiamate

  • Direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
  • Articolo 8 direttiva 93/13/CEE

Clausole che riproducono norme nazionali suppletive e direttiva 93/13

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Polymeles Protodikeio Athinon in una controversia tra due consumatori e una banca greca, relativa all’abusività di clausole inserite in modifiche di un contratto di mutuo originariamente espresso in euro e successivamente convertito in franchi svizzeri. La Corte è chiamata a chiarire il rapporto tra l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la sua eventuale mancata trasposizione nel diritto greco e la possibilità per il giudice nazionale di controllare la clausola alla luce della disciplina sulle clausole abusive.

Fatti e procedimento principale

I ricorrenti, residenti in Grecia e percepenti reddito in euro, avevano stipulato con Trapeza Peiraios un mutuo ipotecario. Con due successive modifiche, il prestito fu convertito in franchi svizzeri e furono introdotte clausole relative al rimborso nella stessa valuta o nel controvalore in euro, nonché alla facoltà della banca di convertire il saldo in euro in caso di risoluzione del contratto. Essi chiedono l’annullamento delle modifiche e il ripristino della situazione precedente, sostenendo il carattere abusivo delle clausole controverse ai sensi della legge greca n. 2251/1994. Il giudice nazionale osserva che tali clausole sembrano riflettere l’articolo 291 del codice civile greco, disposizione suppletiva che consente il pagamento in valuta nazionale del debito espresso in valuta estera, salvo patto contrario.

Contesto normativo

La Corte richiama il considerando 12 della direttiva 93/13, che prevede un’armonizzazione solo parziale e minima e consente agli Stati membri di garantire una protezione più elevata al consumatore. Richiama inoltre il considerando 13 e l’articolo 1, paragrafo 2, che escludono dal campo di applicazione della direttiva le clausole che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative, nozione che comprende anche le regole suppletive applicabili in difetto di accordo diverso tra le parti. Sono rilevanti anche l’articolo 3, paragrafo 1, sulla nozione di clausola abusiva, l’articolo 4, paragrafo 1, sui criteri di valutazione del carattere abusivo, e l’articolo 8, che consente agli Stati membri di adottare o mantenere disposizioni più severe per garantire un livello di protezione più elevato.

Ricevibilità

La banca convenuta contestava la ricevibilità del rinvio, sostenendo che la Corte fosse chiamata a pronunciarsi su questioni interne o ipotetiche. La Corte respinge l’eccezione: il giudice del rinvio ha infatti esposto con sufficiente precisione il quadro di fatto e di diritto, e le questioni sollevate sono pertinenti rispetto alla controversia principale.

Risposta alla quarta questione: clausole che riproducono norme suppletive

La Corte afferma che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 esclude dall’ambito di applicazione della direttiva le clausole contrattuali che riproducono disposizioni nazionali imperative, includendo anche le disposizioni suppletive che si applicano in mancanza di un diverso accordo tra le parti. Ne deriva che una clausola del contratto di credito che si limiti a riprodurre una norma nazionale di natura suppletiva non può essere sottoposta al controllo di abusività previsto dalla direttiva, anche se non è stata oggetto di negoziato individuale. La Corte ribadisce che l’assenza di negoziato è una condizione per l’esame dell’abusività solo se la clausola rientra già nel campo di applicazione della direttiva.

Seconda e terza questione: mancata trasposizione dell’articolo 1, paragrafo 2

La Corte chiarisce che la mancata trasposizione formale dell’articolo 1, paragrafo 2, nell’ordinamento nazionale non modifica il campo di applicazione della direttiva 93/13, che deve restare uniforme in tutti gli Stati membri. Di conseguenza, le clausole rientranti nell’esclusione di cui a tale disposizione restano fuori dal controllo previsto dal diritto dell’Unione. Inoltre, i giudici nazionali non possono ritenere che l’articolo 1, paragrafo 2, sia stato recepito indirettamente tramite le disposizioni nazionali che traspongono gli articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, poiché tali disposizioni hanno oggetto diverso: esse disciplinano rispettivamente la nozione di clausola abusiva e la modalità di valutazione, mentre l’articolo 1, paragrafo 2, definisce preliminarmente l’ambito di applicazione della direttiva.

Prima questione: portata dell’articolo 8 della direttiva

La Corte distingue l’articolo 1, paragrafo 2, dall’articolo 4, paragrafo 2. Quest’ultimo esclude alcune clausole dalla sola valutazione di abusività, pur restando esse nel perimetro della direttiva; per questo l’articolo 8 può consentire una protezione più ampia. Diversamente, l’articolo 1, paragrafo 2, esclude talune clausole dall’intero ambito materiale della direttiva. Ne consegue che l’articolo 8 non si applica all’articolo 1, paragrafo 2. Tuttavia, gli Stati membri possono sempre, nel rispetto dei Trattati, applicare nel proprio diritto interno la disciplina della direttiva anche a situazioni che non rientrano nel suo campo di applicazione, se ciò accresce la tutela del consumatore.

Decisione

La Corte risponde che:

  • l’articolo 1, paragrafo 2, esclude dal campo di applicazione della direttiva le clausole che riproducono una norma nazionale suppletiva, anche se non negoziate individualmente;
  • tale esclusione opera anche se la disposizione non è stata formalmente recepita nel diritto nazionale, senza che possa parlarsi di recepimento indiretto tramite gli articoli 3 e 4;
  • l’articolo 8 non osta all’adozione o al mantenimento di norme nazionali che estendano la tutela della direttiva anche a tali clausole.

Principi pratici per gli operatori

Per banche e professionisti del settore credito, la pronuncia conferma che, in ambito direttiva 93/13, una clausola che si limiti a riprodurre una regola suppletiva nazionale è sottratta al controllo di abusività dell’Unione. Per i difensori dei consumatori, la decisione evidenzia che eventuali margini di tutela più ampia dipendono dal diritto nazionale, non dall’estensione interpretativa della direttiva oltre il suo campo di applicazione.

Come è indicizzato

Materietutela dei consumatoriclausole abusivecontratti di creditomutui in valuta esteradiritto bancario

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