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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-146/20

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021. — AD e a. contro Corendon Airlines e a. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Landgericht Düsseldorf e Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “vettore aereo operativo”, di “prenotazione confermata” e di “orario di arrivo previsto” – Articoli 5, 7 e 8 – Anticipazione dell’orario di partenza del volo rispetto all’orario di partenza originariamente previsto – Qualificazione – Riduzione dell’importo della compensazione pecuniaria – Offerta di riavviamento – Articolo 14 – Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti – Portata. — Cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20

Giurisprudenza europea62020CJ0146

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio il regolamento n. 261/2004 per assicurare un elevato livello di tutela dei passeggeri aerei. Stabilisce che anche un’anticipazione significativa del volo può integrare una cancellazione e che il passeggero non deve subire le conseguenze delle eventuali discrasie informative tra operatore turistico e vettore. Inoltre, esclude che la riduzione della compensazione prevista per i ritardi si applichi agli arrivi anticipati.

Regolamento (CE) n. 261/2004: effetti dell’anticipazione del volo sui diritti dei passeggeri, nozione di prenotazione confermata/vettore operativo, riduzione della compensazione e obblighi informativi

La questione giuridica

Le questioni riguardano: se un documento rilasciato dall’operatore turistico possa integrare una "prenotazione confermata" anche senza conferma del vettore; se il vettore possa essere qualificato come "vettore aereo operativo" pur in assenza di conferma diretta al passeggero; quale documento determini l’"orario di arrivo previsto"; se un’anticipazione del volo di diverse ore equivalga a "cancellazione"; se la riduzione del 50% della compensazione ex articolo 7, paragrafo 2, si applichi anche a un arrivo anticipato; se la comunicazione dell’anticipo costituisca offerta di riavviamento; e quali informazioni debbano essere fornite al passeggero ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2.

Principio di diritto

La Corte afferma che, ai fini del regolamento n. 261/2004, un documento emesso dall’operatore turistico può valere come prenotazione confermata e determinare gli orari rilevanti anche senza conferma del vettore; il vettore può essere qualificato come vettore aereo operativo se ha organizzato il volo, anche senza rapporti contrattuali diretti col passeggero. Un’anticipazione del volo superiore a un’ora è assimilata a cancellazione; la riduzione del 50% della compensazione prevista per i voli alternativi in ritardo non si applica all’ipotesi di arrivo anticipato; la comunicazione dell’anticipo può costituire offerta di riavviamento; e il vettore deve indicare denominazione e recapito dell’impresa presso cui chiedere la compensazione e, se del caso, i documenti necessari, ma non l’importo esatto dovuto.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 2, lettere b), f), g), h) e l), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 13 del regolamento (CE) n. 261/2004
  • Articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004

Regolamento (CE) n. 261/2004 e anticipazione del volo: tutela dei passeggeri e compensazione

Le cause riunite C-146/20, C-188/20, C-196/20 e C-270/20 sono state decise in sede di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. La Corte ha interpretato varie disposizioni del regolamento (CE) n. 261/2004 in controversie relative a voli anticipati, cancellati o ritardati, nonché agli obblighi informativi del vettore aereo operativo.

Fatti e procedimenti principali

Le controversie riguardavano, da un lato, passeggeri che avevano acquistato viaggi "tutto compreso" tramite operatori turistici e avevano ricevuto documenti denominati "iscrizione al viaggio" e, dall’altro, una vicenda in cui un volo cancellato era stato sostituito da un volo anticipato.

  • Nella causa C-146/20, Corendon Airlines aveva anticipato di 1 ora e 40 minuti un volo da Düsseldorf ad Antalya.
  • Nelle cause C-188/20 e C-196/20, i passeggeri avevano ricevuto dall’operatore turistico documenti con orari di volo che poi non coincidevano con quelli effettivi; si discuteva se tali documenti integrassero una prenotazione confermata e quale fosse l’orario di arrivo rilevante.
  • Nella causa C-270/20, Austrian Airlines aveva cancellato un volo da Vienna al Cairo e aveva offerto ai passeggeri un volo alternativo con partenza molto anticipata, che essi avevano accettato.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il considerando 1 del regolamento n. 261/2004, relativo all’elevato livello di protezione dei passeggeri;
  • il considerando 20, sull’esigenza di informare pienamente i passeggeri;
  • l’articolo 2, lettere b), f), g), h) e l);
  • l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
  • l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e c);
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2;
  • l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b);
  • l’articolo 13;
  • l’articolo 14, paragrafo 2.

Questioni pregiudiziali

I giudici del rinvio chiedevano, in sintesi:

  • se un documento emesso dall’operatore turistico potesse costituire una "prenotazione confermata" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a);
  • se il vettore aereo potesse essere qualificato come "vettore aereo operativo" anche senza conferma diretta della prenotazione;
  • se l’orario di arrivo previsto potesse derivare da un documento rilasciato dall’operatore turistico;
  • se un’anticipazione significativa del volo equivalga a cancellazione;
  • se la riduzione del 50% della compensazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, valga anche quando il volo alternativo anticipa l’arrivo;
  • se la comunicazione anticipata dell’anticipo possa costituire un’offerta di riavviamento;
  • quale contenuto abbia l’obbligo informativo ex articolo 14, paragrafo 2.

Ragionamento della Corte: prenotazione confermata e vettore aereo operativo

La Corte interpreta la nozione di "prenotazione" in senso funzionale: essa può derivare non solo da un biglietto, ma anche da un "altro titolo" ai sensi dell’articolo 2, lettera g), purché attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore o dall’operatore turistico. Di conseguenza, un documento rilasciato dall’operatore turistico può costituire una prenotazione valida ai fini dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), anche se il vettore non ha confermato direttamente gli orari.

Quanto al "vettore aereo operativo", la Corte ricorda che la nozione dell’articolo 2, lettera b), richiede che il vettore operi o intenda operare il volo e assuma la responsabilità dell’esecuzione del trasporto. Il fatto che il passeggero abbia concluso il contratto con un operatore turistico, senza un rapporto diretto con il vettore, non esclude tale qualificazione.

Ragionamento della Corte: orario di arrivo previsto

Per la determinazione dell’"orario di arrivo previsto", la Corte afferma che anche un "altro titolo" emesso dall’operatore turistico può indicare gli orari rilevanti ai fini della compensazione. Non è necessario che tali orari risultino da un biglietto in senso stretto. Il passeggero può quindi fare affidamento sugli orari contenuti nel documento ricevuto, salvo che sia stato informato di una modifica.

Ragionamento della Corte: anticipazione del volo come cancellazione

La Corte qualifica come "cancellazione" anche il caso di un’anticipazione significativa del volo. Essa valorizza:

  • la definizione di cancellazione come mancata effettuazione del volo originariamente previsto;
  • il fatto che l’itinerario è elemento essenziale del volo;
  • l’esigenza di tutelare il passeggero contro disagi gravi, analoghi a quelli provocati da ritardo prolungato.

La Corte distingue però tra anticipazioni trascurabili e anticipazioni significative. Utilizza come parametro le soglie indicate dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), in particolare quella dell’anticipo non superiore a un’ora. Ne consegue che un anticipo superiore a un’ora integra una cancellazione ai fini del regolamento.

Ragionamento della Corte: riduzione della compensazione ex articolo 7, paragrafo 2

La Corte esclude che l’articolo 7, paragrafo 2, si applichi all’ipotesi di arrivo anticipato. Tale disposizione riguarda infatti solo i voli alternativi che consentono di limitare il ritardo rispetto all’orario originario; non contempla la riduzione della compensazione quando il passeggero giunge a destinazione prima del previsto.

La Corte osserva inoltre che ammettere tale riduzione per gli arrivi anticipati porterebbe a riduzioni sistematiche della compensazione proprio nei casi di anticipazione significativa, con effetto contrario all’obiettivo del regolamento.

Ragionamento della Corte: offerta di riavviamento

La comunicazione al passeggero dell’anticipo del volo, inviata prima dell’inizio del viaggio, può costituire un’"offerta di riavviamento" ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), se consente il trasporto verso la destinazione finale in condizioni comparabili e non appena possibile.

La Corte precisa che il vettore deve offrire al passeggero tutte le opzioni previste dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), affinché egli possa esercitare effettivamente i propri diritti.

Ragionamento della Corte: obblighi informativi ex articolo 14, paragrafo 2

Interpretando l’articolo 14, paragrafo 2, alla luce del considerando 20, la Corte afferma che il vettore aereo operativo deve fornire al passeggero:

  • l’esatta denominazione sociale e il recapito dell’impresa presso cui chiedere la compensazione;
  • se del caso, i documenti da allegare alla domanda di compensazione.

Viceversa, il vettore non è tenuto a indicare l’importo esatto della compensazione potenzialmente dovuta, perché tale dato riguarda l’applicazione concreta delle regole e non la loro semplice informazione astratta.

Dispositivo

La Corte risponde che:

  • la prenotazione confermata può risultare da un "altro titolo" dell’operatore turistico;
  • il vettore può essere qualificato come vettore aereo operativo anche senza conferma diretta al passeggero;
  • l’orario di arrivo previsto può risultare dal documento dell’operatore turistico;
  • un anticipo del volo superiore a un’ora equivale a cancellazione;
  • la riduzione del 50% non si applica agli arrivi anticipati;
  • la comunicazione dell’anticipo può costituire offerta di riavviamento;
  • l’obbligo informativo ex articolo 14, paragrafo 2, comprende identità e recapito del creditore della compensazione e, se del caso, i documenti da produrre, ma non l’importo esatto spettante.

Come è indicizzato

Materietrasporti aereidiritti dei passeggericompensazione pecuniariapacchetti turisticiobblighi informativi

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