Tribunale, Sentenza T-721/18
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 21 dicembre 2021. — Zoi Apostolopoulou e Anastasia Apostolopoulou-Chrysanthaki contro Commissione europea. — Responsabilità extracontrattuale – Contratti di sovvenzione conclusi nel contesto di diversi programmi dell’Unione – Violazione delle clausole contrattuali da parte della società beneficiaria – Costi ammessi – Indagine dell’OLAF – Liquidazione della società – Recupero in capo ai soci di detta società – Esecuzione forzata – Affermazioni formulate dai rappresentanti della Commissione dinanzi alle giurisdizioni nazionali – Identificazione del convenuto – Violazione dei requisiti formali – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai privati. — Causa T-721/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge due ricorsi per danni proposti da due socie della Isotis contro la Commissione, relativi a dichiarazioni rese dai suoi rappresentanti in procedimenti greci di opposizione all’esecuzione forzata. Una parte delle domande è dichiarata irricevibile per difetti di precisione e per erronea individuazione del convenuto; il resto è rigettato perché non è provata una violazione sufficientemente qualificata di norme dell’Unione. Il Tribunale esclude inoltre la litispendenza tra le due cause, ma ritiene che le affermazioni contestate non costituiscano, di per sé, un illecito risarcibile.
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per le affermazioni dei suoi rappresentanti in giudizi nazionali di opposizione all’esecuzione forzata di sentenze del Tribunale: irricevibilità parziale e rigetto nel merito per mancanza di violazione sufficientemente qualificata.
La questione giuridica
Se la Commissione, tramite le affermazioni formulate dai suoi rappresentanti e da un agente OLAF dinanzi ai giudici greci nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione forzata di sentenze e ordinanze del Tribunale, abbia commesso un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione; in particolare, se i ricorsi fossero ricevibili quanto a destinatario, oggetto, capi di conclusione e assenza di litispendenza, e se vi fosse una violazione sufficientemente qualificata di norme UE che conferiscono diritti ai privati.
Principio di diritto
In un’azione di risarcimento ex articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, l’Unione risponde solo se il ricorrente dimostra una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione che conferisce diritti, un danno e un nesso causale. Nel caso di specie, i ricorsi sono stati dichiarati in parte irricevibili perché diretti anche contro la Commissione quale persona giuridica distinta e perché uno dei capi di conclusione era troppo impreciso; per il resto sono stati respinti perché le affermazioni contestate alla Commissione, pur potendo essere controverse o inesatte, non integravano una violazione sufficientemente qualificata di norme UE, e gli argomenti relativi a buona fede, legittimo affidamento, legalità, equo processo e lealtà processuale erano in gran parte inoperanti o non pertinenti alla domanda risarcitoria.
Norme richiamate
- Articolo 268 TFUE
- Articolo 340, secondo comma, TFUE
- Articolo 299 TFUE
- Articolo 317 TFUE
- Articolo 325 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 216, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 280 TFUE
- Articolo 60 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 68, 76, 89, 106, 107, 130, 134
- Regolamento (CE) n. 2321/2002
- Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012
- Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
Responsabilità extracontrattuale dell’Unione per affermazioni rese in giudizio nazionale
Le cause riunite T‑721/18 e T‑81/19 concernono due azioni di risarcimento danni proposte da due socie della società Isotis contro la Commissione europea. Le ricorrenti lamentano lesioni alla reputazione e alla dignità personale derivanti da affermazioni formulate dai rappresentanti della Commissione e da un agente OLAF in procedimenti di opposizione all’esecuzione forzata dinanzi ai giudici greci.
Contesto fattuale e contenzioso precedente
La Isotis era una società di diritto civile greco che aveva concluso vari contratti di sovvenzione con la Comunità/Commissione nell’ambito di diversi programmi UE. A seguito di una verifica finanziaria del 2010, la Commissione ritenne non ammissibili molte spese e avviò il recupero di importi; successivamente l’OLAF svolse un’indagine su possibili frodi. Il Tribunale, nelle sentenze del 16 luglio 2014 (T‑59/11) e del 4 febbraio 2016 (T‑562/13), aveva già accolto in tutto o in parte le domande di recupero della Commissione, e la Corte aveva respinto l’appello nella causa C‑450/14 P.
Le domande risarcitorie
Nella causa T‑721/18, le ricorrenti chiedevano il risarcimento del danno morale asseritamente causato da dichiarazioni rese davanti al Monomeles Protodikeio Athinon nel corso del procedimento di opposizione all’esecuzione forzata, oltre a domande di ingiunzione di non fare e di ripristino della reputazione. Nella causa T‑81/19, esse chiedevano un risarcimento più elevato per dichiarazioni contenute negli atti depositati dinanzi all’Efeteio Athinon in appello contro la decisione di primo grado sull’esecuzione forzata.
Ricevibilità: chiarezza degli atti e individuazione del convenuto
Il Tribunale ricorda che il ricorso deve indicare chiaramente oggetto, motivi, argomenti e parte convenuta ai sensi dell’articolo 76 del regolamento di procedura. Respinge l’eccezione della Commissione sulla pretesa imprecisione complessiva degli atti, ritenendo che le ricorrenti avessero sufficientemente identificato fatti, condotte contestate e modalità di quantificazione del danno.
Tuttavia, dichiara irricevibile la parte dei ricorsi rivolta contro la Commissione “quale persona giuridica distinta”, perché nei ricorsi per responsabilità extracontrattuale ai sensi degli articoli 268 e 340 TFUE il destinatario corretto è l’Unione, rappresentata dall’istituzione cui è ascrivibile il fatto generatore. In questa materia, infatti, la personalità giuridica appartiene all’Unione, non alla Commissione.
Ricevibilità: capi di conclusione e litispendenza
Il secondo capo di conclusione, interpretato come domanda di ingiunzione di non fare, è ritenuto ricevibile in astratto, perché in materia di responsabilità extracontrattuale il giudice dell’Unione può, in linea di principio, disporre un risarcimento in natura, anche sotto forma di ordine di fare o non fare. Il terzo capo, invece, è dichiarato irricevibile per eccessiva indeterminatezza, poiché la richiesta di una dichiarazione pubblica di riabilitazione non era formulata con sufficiente precisione quanto a forma, modalità e destinatari.
Quanto alla litispendenza, il Tribunale esclude che la causa T‑81/19 fosse irricevibile per coincidenza con la T‑721/18: pur essendo comuni le parti e il quadro generale, i fatti allegati non erano identici, perché la seconda causa si riferiva anche a nuove affermazioni rese in appello e a un diverso momento procedurale.
Esame del merito: condizioni della responsabilità extracontrattuale
Richiamando la giurisprudenza costante, il Tribunale ribadisce che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone tre condizioni cumulative: illiceità del comportamento, danno e nesso causale. Nel caso di specie, l’analisi si concentra soprattutto sull’illiceità, che richiede una violazione sufficientemente qualificata di una norma dell’Unione diretta a conferire diritti ai privati.
Valutazione delle affermazioni contestate alla Commissione
Il Tribunale esamina i passaggi specifici degli atti depositati dai rappresentanti della Commissione e della deposizione dell’agente OLAF. Conclude che tali affermazioni miravano a sostenere che le ricorrenti svolgevano un ruolo attivo nella gestione della Isotis e dei finanziamenti UE, non a imputare loro una frode in senso proprio.
Pur riconoscendo che alcune ricostruzioni della Commissione erano contraddette dalle risultanze dell’OLAF e del procuratore di Atene, il Tribunale osserva che ciò non basta a trasformarle in un’accusa consapevole di frode o in una condotta illecita risarcibile. Inoltre, le affermazioni contestate sulla personalità giuridica della Isotis e sul ruolo delle ricorrenti non implicavano, di per sé, una denuncia fraudolenta ai loro danni.
Le censure sui principi di buona fede, legalità, legittimo affidamento ed equo processo
Le doglianze relative a buona fede, tutela del legittimo affidamento, legalità, pacta sunt servanda, diritto di essere ascoltate, equo processo e tutela giurisdizionale effettiva sono dichiarate inoperanti, poiché le stesse ricorrenti hanno chiarito che tali profili non costituivano il fondamento delle loro pretese risarcitorie nel presente giudizio.
Parimenti, la censura relativa al principio di buon andamento dell’amministrazione è respinta come irricevibile per genericità, in quanto non supportata da elementi di fatto e di diritto sufficientemente specifici.
Dignità umana e lealtà processuale
Quanto al diritto alla dignità umana, il Tribunale riconosce che l’articolo 1 della Carta conferisce diritti ai singoli, ma rileva che la tesi delle ricorrenti si fondava sull’assunto non dimostrato che la Commissione le avesse presentate come autrici di frodi. In ogni caso, accogliere una simile tesi limiterebbe indebitamente il diritto della Commissione di agire in esecuzione forzata ai sensi dell’articolo 299 TFUE e i doveri istituzionali di buona gestione finanziaria e di lotta alla frode.
Quanto alla pretesa violazione della lealtà processuale, il Tribunale osserva che le ricorrenti invocavano in realtà norme di procedura civile greca e regole deontologiche forensi, non una norma UE che conferisse diritti ai privati. Inoltre, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi spetta alle giurisdizioni nazionali ai sensi dell’articolo 299 TFUE; pertanto, non spettava al Tribunale sindacare, nel quadro di un’azione ex articoli 268 e 340 TFUE, l’asserita violazione di norme processuali nazionali nel procedimento esecutivo pendente dinanzi ai giudici greci.
Dispositivo
Il Tribunale respinge i ricorsi: in parte come irricevibili, in parte come infondati. Le ricorrenti sono inoltre condannate alle spese ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.
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