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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-874/19

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021. — Aeris Invest Sàrl contro Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di “valutazione definitiva” – Conseguenze – Rifiuto o astensione dal procedere ad una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento. — Causa C-874/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0874

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l'impugnazione di Aeris Invest Sàrl contro l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso contro la lettera del CRU del 14 settembre 2018. Secondo la Corte, la decisione di non svolgere una valutazione definitiva ex post del Banco Popular, nel contesto di una risoluzione tramite vendita dell'attività d'impresa, non produceva effetti giuridici vincolanti sulla posizione dell'ex azionista. Di conseguenza, la lettera non era un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE.

Impugnabilità del rifiuto del CRU di effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 806/2014 e assenza di effetti giuridici vincolanti per gli ex azionisti nel caso di vendita dell'attività d'impresa.

La questione giuridica

Se la lettera del CRU del 14 settembre 2018, con cui l'organo dichiarava di non procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular, costituisca un atto impugnabile ai sensi dell'articolo 263 TFUE; se l'articolo 20 del regolamento n. 806/2014 imponga comunque la realizzazione di tale valutazione e se la sua omissione incida sulla posizione giuridica dell'ex azionista, anche alla luce degli articoli 47 e 17 della Carta.

Principio di diritto

La Corte ha confermato che, nel caso di una risoluzione attuata mediante strumento per la vendita dell'attività d'impresa, il rifiuto del CRU di procedere a una valutazione definitiva ex post ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11, del regolamento n. 806/2014 non produce, nelle circostanze della causa, effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla situazione giuridica degli ex azionisti e non costituisce quindi un atto impugnabile ex articolo 263 TFUE. La valutazione ex post rileva, in particolare, per eventuali rettifiche o compensazioni previste dal paragrafo 12 solo nei casi di bail-in, ente-ponte o società veicolo per la gestione delle attività; non essendo stato applicato alcuno di tali strumenti al Banco Popular, ma la vendita dell'attività d'impresa, l'eventuale omissione della valutazione non incide sulla posizione dell'ex azionista e non può fondare un autonomo ricorso di annullamento.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
  • Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento (CE) n. 1049/2001
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea
  • Articolo 169 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 170 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte

Impugnazione contro il rifiuto di effettuare una valutazione definitiva ex post

La causa riguarda un'impugnazione proposta da Aeris Invest Sàrl, ex azionista del Banco Popular Español SA, avverso l'ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il suo ricorso contro la lettera del CRU del 14 settembre 2018. Con tale lettera, il CRU aveva comunicato che non avrebbe proceduto a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 806/2014.

Contesto normativo e struttura dell'articolo 20 del regolamento n. 806/2014

La Corte richiama il considerando 64 del regolamento n. 806/2014, che distingue tra valutazioni provvisorie, effettuate con urgenza, e valutazioni indipendenti finali. L'articolo 20 prevede diverse fasi della valutazione ai fini della risoluzione: la valutazione preliminare per verificare le condizioni di risoluzione, la valutazione provvisoria quando non sia possibile una valutazione indipendente, e la valutazione definitiva ex post quando la valutazione iniziale non soddisfi tutti i requisiti. Il paragrafo 15 precisa che la valutazione è parte integrante della decisione di risoluzione e che non esiste un autonomo diritto di impugnazione contro la valutazione stessa, salvo insieme alla decisione finale. Il paragrafo 12 disciplina invece la possibile compensazione, ma solo in specifiche ipotesi, tra cui bail-in, ente-ponte e società veicolo per la gestione delle attività.

Fatti rilevanti della risoluzione del Banco Popular

Nel giugno 2017 il CRU ha adottato un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular, poi approvato dalla Commissione. Lo strumento applicato è stato quello della vendita dell'attività d'impresa ex articolo 24 del regolamento n. 806/2014, con svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e trasferimento delle azioni al Banco Santander per il prezzo di EUR 1. La ricorrente aveva già impugnato davanti al Tribunale la decisione di risoluzione e, successivamente, aveva chiesto accesso ai documenti relativi alla valutazione ex post.

Ragionamento del Tribunale

Il Tribunale aveva ritenuto che la lettera del CRU non fosse un atto impugnabile perché la mancata valutazione ex post non incideva sulla situazione giuridica dell'ex azionista. In particolare, osservava che:

  • la valutazione ex post ha tra i suoi obiettivi quello di orientare eventuali rettifiche o compensazioni, ma tali compensazioni sono previste solo in casi diversi da quello del Banco Popular;
  • lo strumento della vendita dell'attività d'impresa non rientra tra quelli per i quali l'articolo 20, paragrafo 12, consente il ripristino del valore dei crediti o un corrispettivo supplementare;
  • gli ex azionisti avevano già perso la qualità di azionisti per effetto della risoluzione e del successivo trasferimento delle azioni.

Motivi di impugnazione e valutazione della Corte

Aeris Invest invocava, tra l'altro, la violazione dell'articolo 20 del regolamento n. 806/2014, dell'articolo 47 della Carta e del diritto di proprietà di cui all'articolo 17 della Carta. La Corte ha però osservato che l'articolo 20 va letto nel suo complesso: la valutazione definitiva ex post serve soprattutto a rilevare integralmente eventuali perdite nei conti e, in secondo luogo, a orientare eventuali compensazioni solo nei casi espressamente previsti dal paragrafo 12. Poiché nel caso di specie era stato utilizzato lo strumento della vendita dell'attività d'impresa, la valutazione ex post non avrebbe potuto produrre effetti compensativi a favore della ricorrente.

La Corte ha inoltre rilevato che, anche ammettendo che la seconda relazione di valutazione fosse stata seguita da una valutazione ex post, essa non avrebbe modificato la situazione giuridica della ricorrente, perché il prezzo di mercato dell'operazione era già stato cristallizzato dalla procedura di vendita aperta, equa e trasparente. La Corte ha anche distinto chiaramente la valutazione ex post di cui all'articolo 20, paragrafi 11 e 12, dalla terza relazione di valutazione di cui ai paragrafi 16 e seguenti, che serve invece a verificare se azionisti e creditori abbiano ricevuto un trattamento peggiore rispetto alla liquidazione ordinaria.

Decisione

La Corte ha respinto l'impugnazione e ha confermato la condanna alle spese della ricorrente. Il rifiuto del CRU di procedere a una valutazione definitiva ex post non è stato considerato un atto lesivo impugnabile, poiché privo di effetti giuridici vincolanti sulla posizione dell'ex azionista nel contesto concreto della risoluzione del Banco Popular.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariameccanismo di risoluzione unicoimpugnazione e ricevibilitàtutela giurisdizionale effettivamercato bancario

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