Corte di giustizia, Sentenza C-934/19
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 dicembre 2021. — Algebris (UK) Ltd e Anchorage Capital Group LLC contro Comitato di risoluzione unico (CRU). — Impugnazione – Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Comitato di risoluzione unico (CRU) – Procedura di risoluzione applicabile in caso di dissesto o rischio di dissesto di un’entità – Adozione di un programma di risoluzione nei confronti del Banco Popular Español SA – Strumento per la vendita dell’attività d’impresa – Svalutazione e conversione di strumenti di capitale – Regolamento (UE) n. 806/2014 – Articolo 20 – Nozione di “valutazione definitiva” – Conseguenze – Rifiuto o mancata esecuzione di una valutazione definitiva ex post – Mezzi di ricorso – Ricorso di annullamento. — Causa C-934/19 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione di Algebris e Anchorage contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il loro ricorso sul presunto rifiuto del CRU di effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular. La Corte ritiene che, nelle circostanze del caso, tale omissione non producesse effetti giuridici idonei a incidere sulla posizione delle ricorrenti e che l’eventuale compensazione prevista dall’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014 non fosse applicabile allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa. Le ricorrenti sono quindi condannate alle spese.
Impugnazione contro l’irricevibilità del ricorso volto a contestare il rifiuto del CRU di effettuare una valutazione definitiva ex post del Banco Popular nell’ambito della risoluzione bancaria.
La questione giuridica
Se l’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014 imponga al CRU, in ogni caso in cui sia stata svolta una valutazione provvisoria, di effettuare poi una valutazione definitiva ex post "non appena possibile"; se il mancato svolgimento di tale valutazione o il relativo rifiuto producano effetti giuridici idonei a legittimare un ricorso di annullamento degli azionisti/creditori; e se, nel caso di risoluzione mediante strumento per la vendita dell’attività d’impresa, possa operare una compensazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, lettera a).
Principio di diritto
La Corte afferma che, nel contesto della risoluzione del Banco Popular mediante strumento per la vendita dell’attività d’impresa, il rifiuto del CRU di procedere a una valutazione definitiva ex post non incideva direttamente sulla situazione giuridica degli azionisti/creditori ricorrenti e non era quindi impugnabile mediante ricorso di annullamento. Inoltre, l’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014 consente una compensazione solo nelle ipotesi ivi previste, cioè quando la risoluzione avvenga mediante bail-in, ente-ponte o separazione delle attività; di conseguenza, in presenza di una vendita dell’attività d’impresa non sorgeva alcun diritto alla compensazione collegato alla mancata valutazione ex post.
Norme richiamate
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 24 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 25 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 26 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 27 del regolamento (UE) n. 806/2014
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 184 del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 138 del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione contro il rifiuto del CRU di effettuare una valutazione definitiva ex post
La Corte di giustizia, Terza Sezione, decide su un’impugnazione proposta da due gestori di fondi contro l’ordinanza con cui il Tribunale aveva dichiarato irricevibile il ricorso volto a contestare il rifiuto del CRU di procedere a una valutazione definitiva ex post del Banco Popular. La controversia si colloca nel quadro della risoluzione bancaria del Banco Popular mediante strumento per la vendita dell’attività d’impresa, con svalutazione e conversione degli strumenti di capitale.
Contesto normativo
La pronuncia ruota attorno all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 806/2014, che disciplina le valutazioni ai fini della risoluzione. La Corte richiama in particolare:
- il paragrafo 1, che richiede una valutazione equa, prudente e realistica da parte di una persona indipendente;
- il paragrafo 10, che consente una valutazione provvisoria in caso di urgenza;
- il paragrafo 11, che prevede che, se la valutazione non rispetta tutti i requisiti, essa è considerata provvisoria e che la valutazione definitiva ex post deve essere effettuata non appena possibile;
- il paragrafo 12, che consente al CRU di chiedere una compensazione solo in casi specifici;
- il paragrafo 15, che esclude un autonomo diritto di impugnazione avverso la valutazione, salvo contestazione congiunta alla decisione di risoluzione;
- il paragrafo 16, che prevede una distinta valutazione dopo la risoluzione per verificare il principio no creditor worse off. Sono inoltre richiamati gli articoli 21, 24, 25, 26 e 27 del medesimo regolamento, nonché l’articolo 263 TFUE, l’articolo 296 TFUE e l’articolo 17 della Carta.
Fatti essenziali
Il Banco Popular è stato sottoposto a risoluzione il 7 giugno 2017. Prima della decisione, sono state predisposte una prima relazione di valutazione dal CRU e una seconda relazione da un esperto indipendente; successivamente, è stata redatta una terza relazione ai fini del trattamento comparativo in insolvenza ordinaria. Il CRU ha poi comunicato che non riteneva necessario predisporre una valutazione definitiva ex post. Le ricorrenti hanno chiesto chiarimenti e hanno impugnato la lettera del 18 dicembre 2018 con cui il CRU ha sostanzialmente confermato la propria posizione.
Ragionamento del Tribunale e censura in appello
Il Tribunale aveva dichiarato il ricorso irricevibile per difetto di legittimazione ad agire, ritenendo che il rifiuto di svolgere una valutazione definitiva ex post non producesse effetti giuridici sulla situazione delle ricorrenti. In particolare, aveva osservato che la compensazione prevista dall’articolo 20, paragrafo 12, è collegata solo a determinati strumenti di risoluzione, tra cui bail-in, ente-ponte e separazione delle attività, e non allo strumento per la vendita dell’attività d’impresa utilizzato nel caso Banco Popular. Le ricorrenti sostenevano invece che l’articolo 20, paragrafo 11, imponesse sempre una valutazione definitiva ex post "non appena possibile" e che il mancato svolgimento di tale valutazione pregiudicasse direttamente i loro diritti, anche sotto il profilo del diritto di proprietà e della parità di trattamento.
Interpretazione dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014
La Corte distingue le diverse categorie di valutazioni previste dal regolamento:
- la valutazione effettuata ai sensi dei paragrafi 1-15, che serve alla decisione di risoluzione o di svalutazione/conversione degli strumenti di capitale;
- la valutazione successiva di cui ai paragrafi 16-18, finalizzata a verificare il trattamento che azionisti e creditori avrebbero ricevuto in insolvenza ordinaria. La Corte osserva che l’articolo 20, paragrafo 11, indica effettivamente che una valutazione definitiva ex post deve essere effettuata non appena possibile, ma questa previsione va letta alla luce delle finalità enunciate nella stessa disposizione e, soprattutto, del paragrafo 12. Da ciò deriva che l’eventuale correzione o compensazione postuma è prevista solo in casi tassativi, e non in ogni ipotesi di utilizzo di una valutazione provvisoria.
Perché non vi era un diritto alla compensazione nel caso concreto
La Corte conferma che lo strumento applicato al Banco Popular è stato quello della vendita dell’attività d’impresa, previsto dall’articolo 24 del regolamento n. 806/2014. Tale strumento non rientra tra quelli che, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 12, consentono al CRU di far ripristinare il valore dei crediti o di disporre un corrispettivo supplementare. La compensazione è infatti legata ai casi di bail-in, ente-ponte o separazione delle attività. Ne segue che, dato che le azioni e gli strumenti di capitale delle ricorrenti erano stati convertiti, svalutati e poi trasferiti nell’ambito della vendita dell’attività d’impresa, la mancata valutazione definitiva ex post non poteva tradursi in un beneficio giuridico concreto per loro.
Effetti giuridici e ricevibilità del ricorso
La Corte ribadisce che, per un ricorso di annullamento proposto da soggetti non destinatari dell’atto, occorre che l’atto produca effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sulla loro situazione giuridica. Nel caso di specie, anche se la formulazione dell’articolo 20, paragrafo 11, può suggerire in astratto una valutazione definitiva ex post, il mancato svolgimento di tale valutazione non modificava in modo rilevante la posizione delle ricorrenti. La Corte aggiunge che lo strumento per la vendita dell’attività d’impresa cristallizza il prezzo di mercato ottenuto in una procedura aperta e trasparente; pertanto, in tali circostanze, una valutazione ex post avrebbe avuto effetti nulli o comunque privi di incidenza concreta per le ricorrenti.
Decisione
La Corte respinge l’impugnazione e conferma l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibile il ricorso originario. Le ricorrenti sono condannate alle spese del giudizio di impugnazione.
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