Corte di giustizia, Sentenza C-124/20
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 21 dicembre 2021. — Bank Melli Iran contro Telekom Deutschland GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Politica commerciale – Regolamento (CE) n. 2271/96 – Protezione dagli effetti extraterritoriali derivanti dall’applicazione di una normativa adottata da un paese terzo – Misure restrittive adottate dagli Stati Uniti d’America nei confronti dell’Iran – Sanzioni secondarie adottate da tale paese terzo, che impediscono alle persone di intrattenere, al di fuori del territorio di tale paese, rapporti commerciali con talune imprese iraniane – Divieto di rispettare tale normativa – Esercizio del diritto di risoluzione ordinaria. — Causa C-124/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia interpreta il regolamento di blocco dell’UE nel senso che esso vieta di conformarsi alle sanzioni secondarie USA contro l’Iran anche in assenza di ordini specifici delle autorità americane. La risoluzione di un contratto con un soggetto inserito nell’elenco SDN può avvenire senza motivazione, ma in giudizio può essere scrutinata la finalità reale della decisione e l’impresa può dover provare che non era volta a rispettare le sanzioni. La nullità della risoluzione è possibile, ma il giudice nazionale deve verificare la proporzionalità dell’effetto rispetto alla libertà d’impresa e alle perdite economiche potenziali.
Interpretazione del regolamento di blocco UE: divieto di rispettare sanzioni extraterritoriali USA, effetti della risoluzione contrattuale e controllo di proporzionalità alla luce della libertà d’impresa.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 2271/96 vieti il rispetto delle sanzioni secondarie USA anche in assenza di ordini specifici delle autorità statunitensi; se osti a una risoluzione contrattuale non motivata di rapporti a tempo indeterminato verso soggetti SDN e quale sia l’onere della prova; se una violazione comporti necessariamente la nullità/inefficacia della risoluzione o se bastino sanzioni amministrative; e, infine, come bilanciare tale disciplina con la libertà d’impresa di cui agli articoli 16 e 52 della Carta in presenza di rilevanti perdite economiche.
Principio di diritto
L’articolo 5, primo comma, del regolamento n. 2271/96 vieta alle persone ivi soggette di conformarsi alle sanzioni elencate anche senza istruzioni individuali delle autorità del paese terzo; una risoluzione contrattuale verso un soggetto SDN può avvenire senza motivazione, ma in giudizio, se gli elementi indicano prima facie un adeguamento alle sanzioni, l’impresa deve dimostrare che la scelta non era finalizzata a rispettarle; la nullità della risoluzione è compatibile con il regolamento solo se non produce effetti sproporzionati rispetto alla tutela dell’ordinamento dell’Unione e degli interessi generali, dovendo il giudice nazionale bilanciare tale tutela con il rischio e l’entità delle perdite economiche per l’impresa.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 2271/96
- Regolamento (UE) n. 37/2014
- Regolamento delegato (UE) 2018/1100
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Articolo 134 del Bürgerliches Gesetzbuch
Interpretazione dell’articolo 5 del regolamento di blocco UE e risoluzione contrattuale verso soggetti SDN
La pronuncia è resa in un rinvio pregiudiziale proposto dall’Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg in una controversia tra Bank Melli Iran e Telekom Deutschland GmbH. Il caso riguarda la cessazione di contratti di telecomunicazioni in seguito al reinserimento della banca iraniana nell’elenco SDN statunitense e l’applicazione del regolamento (CE) n. 2271/96, come modificato.
Fatti e procedimento principale
La Bank Melli Iran, banca iraniana con succursale in Germania, aveva in essere con Telekom Deutschland vari contratti di servizi di telecomunicazione essenziali per la propria attività. Dopo il ripristino delle sanzioni secondarie statunitensi contro l’Iran nel 2018, Telekom notificò la risoluzione dei contratti, senza motivazione. I giudici tedeschi di merito si pronunciarono in senso non uniforme sulla compatibilità di tale condotta con il regolamento di blocco; il giudice del rinvio chiese alla Corte di chiarire portata del divieto, effetti della violazione e compatibilità con la Carta.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il regolamento (CE) n. 2271/96, specie gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11;
- il regolamento delegato (UE) 2018/1100, che aggiorna l’allegato;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1101, sui criteri di autorizzazione ex articolo 5, secondo comma;
- l’articolo 16 della Carta, sulla libertà d’impresa;
- l’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sul regime generale delle limitazioni ai diritti fondamentali;
- l’articolo 288 TFUE, sulla diretta applicabilità del regolamento.
Prima questione: applicazione del divieto anche senza istruzioni del paese terzo
La Corte interpreta l’articolo 5, primo comma, in senso ampio: il divieto per i soggetti dell’articolo 11 di rispettare le richieste o i divieti derivanti dagli atti elencati opera anche in assenza di istruzioni individuali delle autorità amministrative o giudiziarie del paese terzo. La minaccia di conseguenze giuridiche derivanti dalle sanzioni secondarie è sufficiente a far rientrare la condotta nel campo del divieto, altrimenti il regolamento non sarebbe idoneo a neutralizzare gli effetti extraterritoriali delle misure americane.
Seconda questione: risoluzione dei contratti e onere della prova
La Corte precisa che l’articolo 5 non vieta, di per sé, a un soggetto dell’articolo 11 di risolvere un contratto con una persona inserita nell’elenco SDN senza indicarne il motivo. Tuttavia, in una causa civile in cui si contesti la violazione del divieto, se gli elementi di prova disponibili al giudice indicano prima facie che la risoluzione è servita a conformarsi agli atti elencati, spetta all’impresa dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che la propria condotta non era finalizzata a rispettare tali atti. La Corte richiama l’esigenza di garantire la piena efficacia del regolamento e osserva che gli elementi probatori rilevanti possono essere difficilmente accessibili alla controparte privata.
Terza e quarta questione: nullità della risoluzione, sanzioni e libertà d’impresa
La Corte afferma che il regolamento n. 2271/96 non osta, in linea di principio, a che una risoluzione contrattuale adottata per conformarsi alle sanzioni sia annullata se violativa dell’articolo 5, primo comma. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare che tale nullità non produca effetti sproporzionati rispetto agli obiettivi del regolamento, che sono la protezione dell’ordinamento giuridico dell’Unione e degli interessi generali dell’Unione. In tale valutazione occorre bilanciare tali obiettivi con la probabilità e l’entità delle perdite economiche che l’impresa potrebbe subire, in particolare sul mercato statunitense.
Rapporti con la Carta e con il sistema autorizzatorio
La libertà d’impresa di cui all’articolo 16 della Carta è riconosciuta, ma non ha carattere assoluto. La limitazione derivante dall’eventuale annullamento della risoluzione è prevista dalla legge, risponde a finalità di interesse generale e, in linea di principio, è necessaria per neutralizzare gli effetti delle sanzioni extraterritoriali. La Corte valorizza inoltre il meccanismo di autorizzazione dell’articolo 5, secondo comma, affidato alla Commissione con i criteri del regolamento di esecuzione 2018/1101. Viene anche osservato che la mancata richiesta di autorizzazione può incidere sul bilanciamento di proporzionalità.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- il divieto dell’articolo 5, primo comma, vale anche senza istruzioni del paese terzo;
- la risoluzione contrattuale non deve essere motivata, ma in giudizio può emergere un’inversione dell’onere probatorio in presenza di un quadro indiziario prima facie;
- la nullità della risoluzione è possibile, ma subordinata a un controllo di proporzionalità da parte del giudice nazionale alla luce della Carta e degli obiettivi del regolamento.
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