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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Pesaro

Enti Ecclesiastici. IRES.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Ufficio ha emesso avviso di accertamento IRES per l'anno 2015 ritenendo imponibili redditi fondiari non dichiarati e applicando l'aliquota ordinaria (27,50%) nonché la maggiorazione di un terzo sulla rendita degli immobili a disposizione, perché l'ente esercitava attività locativa commerciale non riconducibile direttamente e immediatamente al fine di religione e culto. La ricorrente contestava l'avviso sostenendo la spettanza dell'agevolazione IRES per la sua natura soggettiva di ente ecclesiastico e dichiarando che i redditi derivano da fabbricati concessi in locazione destinati a reperire mezzi per l'attività istituzionale.

La decisione

La Commissione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che per fruire dell'agevolazione IRES non sia sufficiente il solo requisito soggettivo (essere ente ecclesiastico civilmente riconosciuto), ma sia necessario anche il requisito oggettivo: l'attività diversa deve essere marginale e strumentale, in modo diretto e immediato, al fine di religione e culto. Nel caso di specie l'ente possiede un complesso immobiliare prevalentemente locato a terzi a prezzi di mercato per uso abitativo, commerciale o professionale; tali locazioni non sono riconducibili all'attività istituzionale né mostrano strumentalità diretta e immediata al fine religioso. Pertanto i proventi sono stati considerati attività commerciale imponibile e l'ente è stato assoggettato all'intera IRES; il ricorso è respinto e la ricorrente condannata alle spese (euro 1.300,00).

Norme richiamate

  • Regime IRES per enti ecclesiastici

    L'agevolazione IRES per enti a fini di religione e culto richiede non solo il requisito soggettivo (essere ente ecclesiastico civilmente riconosciuto) ma anche requisiti oggettivi: marginalità delle attività diverse e strumentalità diretta ed immediata delle stesse rispetto al fine di religione e culto.

  • Accordo con la Santa Sede (Concordato/Accordi lateranensi)

    Prevede che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possano svolgere attività diverse da quelle di religione e culto, ma queste attività devono essere assoggettate alle leggi dello Stato e al regime tributario previsto; tra le attività diverse rientrano assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura e comunque attività commerciali o a scopo di lucro.

  • Disposizioni sull'applicazione dell'aliquota e maggiorazioni rilevate dall'Ufficio

    applicazione dell'aliquota ordinaria del 27,50% e maggiorazione di un terzo sulla rendita degli immobili a disposizione

    L'Ufficio ha applicato l'aliquota ordinaria e la maggiorazione prevista quando le rendite immobiliari non sono riconducibili a finalità istituzionali agevolabili; ciò riflette il principio che attività commerciali svolte a condizioni di mercato non godono dell'agevolazione.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione IRES un ente ecclesiastico deve dimostrare non solo la propria qualifica soggettiva ma anche l'esistenza di attività diverse che siano marginali e direttamente strumentali al fine di religione e culto.
  • Le locazioni a prezzi di mercato a soggetti estranei all'attività istituzionale, anche se i proventi sono destinati poi all'ente, costituiscono normalmente attività commerciale imponibile e non acquisiscono automaticamente natura strumentale rispetto al fine religioso.
  • Il criterio rilevante è la strumentalità effettiva e immediata: occorre dimostrare un rapporto funzionale diretto fra l'attività svolta (es. utilizzo degli immobili) e lo svolgimento della funzione religiosa/istituzionale.
  • In caso di attività immobiliari, elementi che avvantaggiano la qualificazione agevolata sono: locazioni a favore di soggetti collegati all'ente o finalità istituzionali, condizioni non di mercato (tariffe agevolate), uso degli immobili per attività religiose/servizi istituzionali; il contrario (affitti a terzi, prezzi di mercato) pesa a sfavore.
  • L'onere della prova circa la marginalità e la strumentalità dell'attività grava sull'ente che invoca l'agevolazione; la semplice destinazione dei proventi agli scopi istituzionali non è sufficiente.

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