Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (medico dirigente)
La controversia
Un dirigente medico del servizio sanitario pubblico aveva chiesto il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale dell'azienda sanitaria, lamentando la mancata corresponsione della parte variabile dell'indennità di posizione aziendale per il periodo 1 aprile 2007 - 31 dicembre 2012, conseguente all'omessa adozione del provvedimento di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi. Il Tribunale aveva accolto la domanda e liquidato il danno equitativamente; la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione l'azienda sanitaria ha proposto due motivi: con il primo ha eccepito per la prima volta il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che la graduazione delle funzioni sarebbe atto di macro-organizzazione e che la controversia spettasse al giudice amministrativo; con il secondo ha contestato la qualificazione dell'inerzia come inadempimento ex art. 1218 c.c. e la liquidazione equitativa del danno, deducendo anche la mancata prova del pregiudizio e l'erronea esclusione del carattere compensativo dell'indennità di risultato percepita dal dirigente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione di giurisdizione non era stata proposta nei gradi di merito ed era coperta da giudicato implicito, essendo la causa stata decisa nel merito senza contestazione sul punto. Ha ritenuto infondato il secondo motivo richiamando i precedenti di legittimità in materia di dirigenza medica del settore sanitario pubblico: l'azienda sanitaria aveva l'obbligo di avviare e concludere la procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi nel rispetto di correttezza e buona fede; la violazione di tale obbligo legittima non l'adempimento, ma il risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la parte variabile della retribuzione di posizione; il dirigente deve allegare fonte del diritto e inadempimento, mentre grava sul datore di lavoro la prova dei fatti impeditivi o della non imputabilità dell'inerzia; la liquidazione equitativa era stata motivata in modo coerente, anche valorizzando il parametro dell'indennità poi riconosciuta con delibera aziendale successiva. La Corte non ha esaminato la censura sulla compensatio lucri cum damno perché non specificamente dedotta in ricorso. Condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 37 c.p.c.
la questione di giurisdizione, se non proposta nei gradi di merito e coperta da giudicato implicito, non può essere dedotta per la prima volta in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.
è il parametro formale del motivo con cui è stata dedotta la violazione sulla giurisdizione.
art. 24 d.lgs. n. 165/2001
richiamato dalla ricorrente per sostenere che la graduazione delle funzioni dipenderebbe da provvedimenti di organizzazione amministrativa; la Corte non accoglie tale tesi per la preclusione processuale sul difetto di giurisdizione.
art. 1218 c.c.
la mancata attivazione e conclusione della procedura di graduazione delle funzioni e pesatura degli incarichi integra inadempimento di un obbligo contrattuale della pubblica amministrazione.
art. 2697 c.c.
il dirigente deve allegare la fonte del diritto e l'inadempimento, mentre il datore di lavoro deve provare i fatti estintivi/impeditivi o la non imputabilità dell'inadempimento.
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il rinvio ai precedenti di legittimità per la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale.
art. 366 c.p.c.
impone gli oneri formali del ricorso; la censura sulla compensatio lucri cum damno non è esaminabile se non specificamente dedotta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo civile, il difetto di giurisdizione non può essere dedotto per la prima volta in cassazione quando sulla giurisdizione si sia formato giudicato implicito per effetto della decisione di merito non contestata sul punto.
- In materia di dirigenza medica del servizio sanitario pubblico, la pubblica amministrazione ha l'obbligo contrattuale di avviare e concludere la procedura di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, nel rispetto di correttezza e buona fede, senza potersi liberare dall'obbligo per la sola pendenza di trattative sindacali o di questioni interne al fondo.
- La violazione dell'obbligo di graduazione delle funzioni non dà diritto all'adempimento tardivo in forma specifica, ma al risarcimento del danno da perdita di chance di percepire la componente variabile della retribuzione di posizione.
- Ai fini dell'azione risarcitoria del dirigente medico, è sufficiente allegare la fonte del diritto e l'inadempimento datoriale; spetta invece all'azienda provare la causa non imputabile dell'inerzia o i fatti estintivi o impeditivi della pretesa.
- Il danno da perdita di chance può essere liquidato equitativamente, purché il giudice indichi un percorso logico coerente e ancorato a dati obiettivi o presuntivi idonei a rendere plausibile la misura del pregiudizio.
- La compensatio lucri cum damno deve essere specificamente dedotta con un motivo di ricorso autosufficiente; in mancanza, la Corte di cassazione non può pronunciarsi sul punto.
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