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Sentenza

Sentenza n. 4885/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'ottemperanza alla Sentenza n. 115/2025 emessa dal Tribunale di Avellino - sez. Lavoro e Previdenza in data 30.01.2025, in esito al giudizio RG n. 232/2023.

Giustizia amministrativa202505201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per cinque anni scolastici e condannato il Ministero alla relativa attivazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 115/2025 del Tribunale di Avellino, sezione Lavoro e Previdenza, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire del beneficio della carta elettronica previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all'attivazione del beneficio per complessivi euro 2.500,00. La sentenza aveva inoltre liquidato le spese di lite, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione di un termine per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a.: la sentenza azionata era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Non risultando provato l'adempimento del Ministero, il giudice ha ordinato all'Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, escludendo tuttavia l'esecuzione della parte relativa alle spese di lite, poiché il difensore antistatario, titolare di un autonomo credito, non aveva proposto il ricorso per ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega, da attivarsi mediante comunicazione della perdurante inerzia da parte della ricorrente. Il compenso del commissario, ove dovuto, è stato posto a carico del Ministero e determinato in euro 500,00. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore richiedente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997

    Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie derivanti da provvedimenti giudiziari è considerato dal TAR quale presupposto per l'esperibilità dell'ottemperanza nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio della carta elettronica previsto e disciplinato dall’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario, della cui esecuzione è stata chiesta l'ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato, è inutilmente decorso il termine legalmente previsto per l'adempimento e l'amministrazione non dimostra di avere integralmente eseguito la pronuncia.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine predeterminato e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
  • Il difensore antistatario, in quanto titolare di un autonomo diritto di credito per le spese processuali attribuitegli, deve attivare personalmente il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della relativa statuizione; il ricorso proposto dal solo assistito non consente di ordinare l'esecuzione in favore del difensore.
  • Le spese e il compenso eventualmente spettanti al commissario ad acta possono essere posti a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidati dal giudice dell'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàEffetto conformativo e riedizione del potere

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