Sentenza n. 4690/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza del Tribunale di Milano Sezione Lavoro 5 luglio 2023 n. 2476.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, del 5 luglio 2023, n. 2476, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per le annualità indicate e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva eseguito la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e munita di formula esecutiva, ritualmente notificata e relativa al pagamento delle somme riconosciute per le annualità spettanti della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Ha chiesto l’esecuzione del titolo e la condanna dell’Amministrazione a un’ulteriore somma a titolo di penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto con atto di mera forma, senza contestare il credito né riferire sull’iter di pagamento. Dagli atti risultava che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, non era stato effettuato alcun pagamento, neppure parziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l’inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega: questi dovrà provvedere al pagamento entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione; nessun compenso ulteriore è dovuto al commissario, trattandosi di attività connessa ai suoi compiti istituzionali. Ha invece respinto la domanda di astreintes, ritenendola, nel caso concreto, eccessivamente afflittiva in considerazione dell’esiguità del debito e delle difficoltà di adempimento riconducibili ai vincoli normativi e di bilancio e allo stato della finanza pubblica. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Non può essere invece accolta la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per l’ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.
La domanda di penalità di mora rientra tra le misure valutabili nel giudizio di ottemperanza, ma può essere negata quando ricorrano in concreto ragioni ostative.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La disposizione esclude l’uso delle astreintes laddove ciò risulti “manifestamente iniquo”, ovvero sussistano “altre ragioni ostative”, esimenti queste da valutarsi in concreto, come chiarito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, in relazione alle peculiari condizioni del debitore pubblico e all’esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni troppo afflittive (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 25 giugno 2014 n. 15).
L’applicazione delle astreintes va esclusa quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico e le circostanze dell’inadempimento, la misura risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30
Il Tribunale osserva come, rispetto al titolo della cui ottemperanza si tratta – passato in giudicato e notificato ritualmente - sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’azione esecutiva per il pagamento nei confronti dell’Amministrazione presuppone il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo giudiziale di condanna è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento e l’Amministrazione non ha eseguito neppure parzialmente il pagamento, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e assegnare un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inadempimento: la sua applicazione va valutata in concreto e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, considerando anche le condizioni del debitore pubblico, le difficoltà di adempimento e l’entità del debito, così da evitare una misura eccessivamente afflittiva.
- Le funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico e connesse ai compiti istituzionali si intendono comprese nel trattamento già percepito dall’Amministrazione di appartenenza, senza riconoscimento di un compenso ulteriore.
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