Cassazione Penale, Sentenza n. 12621/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Teramo del 17/07/2024, che aveva annullato il decreto del GIP disponente il sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma corrispondente al credito d'imposta ("superbonus") di euro 1.576.677,00 per i reati contestati. Il ricorso articolava due motivi: (1) violazione dell'art. 321 c.p.p., sostenendo che il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro in base a una valutazione inesatta e acritica degli elementi di prova, ritenendo insufficiente la prova della falsità delle pratiche edilizie e del frazionamento meramente cartolare dell'immobile; (2) violazione nella corretta qualificazione giuridica del fatto (erronea applicazione dell'art. 316-ter e mancata applicazione dell'art. 640-bis c.p.), sostenendo che le condotte integrate inducendo in errore lo Stato/ente erogatore per ottenere il credito d'imposta configurano il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e non la fattispecie di cui all'art. 316-ter.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso nel suo complesso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché si trattava di una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio e degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito: in materia di sequestro preventivo il sindacato di legittimità è limitato a vizi di legge o a carenze motivazionali radicali, non alla riconsiderazione del fumus. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità perché la contestazione della riqualificazione giuridica era proposta per la prima volta in Cassazione (non era stata dedotta davanti al tribunale del riesame) e, inoltre, mancava interesse concreto del ricorrente a ottenere tale correzione formale dato che la diversa qualificazione non avrebbe inciso sul dispositivo della misura cautelare. Pertanto l'ordinanza impugnata è rimasta efficace (annullamento del sequestro per Rossi e Quatraccioni confermato; istanza di riesame di Di Pietro dichiarata inammissibile in sede di merito). Il ricorso è respinto per inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente come parametro di legittimità per la decisione di riesame; la Corte ha osservato che la censura basata su diversa valutazione degli elementi di fatto è inammissibile in sede di legittimità quando non verta su vizi di diritto o su una motivazione del tutto carente.
art. 316-ter cod. pen.
Norma richiamata nella riqualificazione operata dal GIP (reato contestato nelle successive determinazioni), accolta dal Tribunale del riesame; la Corte non è intervenuta sulla correttezza della riclassificazione sostanziale perché la materia attiene alla valutazione di fatto e non costituisce motivo di ammissibilità del ricorso di legittimità se non dedotto anteriormente.
art. 640-bis cod. pen.
Norma originariamente contestata dal PM (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche); il ricorrente ha censurato la scelta del GIP e del tribunale del riesame che hanno ritenuto prevalente la fattispecie di cui all'art. 316-ter. La Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché non proposta in sede di riesame e perché la diversa qualificazione non avrebbe inciso sul dispositivo cautelare.
art. 61, n. 2 cod. pen.
Aggravante richiamata nella contestazione originaria; citata nel quadro delle fattispecie penali contestate ma senza effetto sulla decisione di inammissibilità del ricorso.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato questo articolo per ribadire che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali (assenza o manifesta insufficienza della motivazione), non per contestazioni di merito sui fatti.
art. 606, comma terzo, cod. proc. pen.
Norma indicata quale presidio per la dichiarazione di inammissibilità: la Corte ha concluso che, per le ragioni di cui, l'impugnazione è inammissibile ai sensi di questa disposizione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti della prospettazione dei motivi di ricorso (indicazione formale di come sono enunciati i motivi nei limiti consentiti).
art. 119 d.l. n. 34/2020 (superbonus)
Norma sostanziale relativa al credito d'imposta oggetto della controversia: la frode contestata riguardava l'indebita percezione del credito d'imposta riconosciuto dal c.d. superbonus.
art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Richiamato implicitamente nel ragionamento sulla 'interesse ad impugnare': la Corte ha ricordato che l'interesse all'impugnazione richiede un danno concreto che l'impugnazione possa rimuovere, non la sola correzione formale della qualificazione giuridica.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; non è lo strumento per rivedere valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito.
- Le questioni di qualificazione giuridica del fatto devono essere sollevate tempestivamente in sede di merito (anche davanti al tribunale del riesame); introdurle per la prima volta in Cassazione è inammissibile salvo che siano rilevabili d'ufficio.
- L'interesse all'impugnazione richiede una utilità concreta derivante dalla correzione: un cambiamento meramente formale della qualificazione del reato, che non incida sul dispositivo della misura cautelare, non fonda interesse idoneo ad ammettere il ricorso.
- Per le misure cautelari reali il sindacato di legittimità verifica soprattutto vizi di diritto o evidenti carenze della motivazione; accertamenti fattuali e valutazioni del fumus sono prerogativa del giudice del merito e difficilmente sindacabili in Cassazione.
- Strategia difensiva pratica: davanti al giudice del riesame documentare compiutamente sia i profili di fatto sia gli effetti pratici di eventuali diversi inquadramenti giuridici, perché omissioni in quella sede precludono successivi rilievi in Cassazione.
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