Cassazione Penale, Sentenza n. 14981/2023 del 11/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/09/2022 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del 21/07/2022 del GIP di Velletri che aveva applicato a Centro Piergiorgio la misura cautelare dell'obbligo di dimora per i reati previsti dagli artt. 5, 8 e 10 del d.lgs. n. 74/2000. I motivi sostenuti dal ricorrente e dai co-difensori riguardavano la carenza e il vizio di motivazione sia in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sia in ordine alle esigenze cautelari, la violazione del principio del contraddittorio e dell'art. 24 Cost., la mancata individualizzazione delle condotte e dell'elemento soggettivo (anche con riferimento a dati fattuali errati o travisati come le date relative alla Pharmacentro S.r.l.), nonché profili di illegittimità relativi alla qualificazione delle fatture e alla natura della Medical Trade S.r.l.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato l'insufficienza motivazionale dell'ordinanza del GIP circa i gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, nonché l'erroneo ricorso a valutazioni generiche che accomunavano posizioni diverse senza adeguata individualizzazione. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza del GIP del 21/07/2022 sia l'ordinanza del Tribunale del riesame del 05/09/2022, ha dichiarato la perdita di efficacia della misura cautelare dell'obbligo di dimora nei confronti di Centro Piergiorgio e ha disposto l'immediata cessazione degli effetti della misura.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000
Norme nei cui confronti sono contestati i reati fiscali; la Corte non entra nel merito sostanziale delle imputazioni ma osserva che per l'applicazione di misure cautelari è necessario che le imputazioni siano sorrette da specifici e ben motivati gravi indizi di colpevolezza
codice di procedura penale
Art. 274 richiede specificità nelle esigenze cautelari; art. 292 (come modificato dalla legge n. 47/2015) impone al giudice della cautela un'obbligatoria, autonoma e specifica motivazione sulle ragioni che giustificano la misura per ciascuna contestazione e per ciascun indagato, senza richiami meramente formali ad altri atti
Costituzione
Richiama il diritto di difesa e il principio del contraddittorio; la Corte sottolinea che mancanze motivazionali possono ledere tali garanzie
legge n. 47 del 2015
Ha rafforzato l'obbligo motivazionale dell'ordinanza cautelare (modifica art. 292 c.p.p.), richiedendo valutazioni effettive e non meramente formali o per relationem
Massime di principio
- La motivazione dell'ordinanza cautelare deve contenere un'esplicita e autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza: indicazione degli elementi di fatto ritenuti indizianti e spiegazione del perché tali elementi portino con elevata probabilità alla condanna.
- Le esigenze cautelari devono essere motivate in modo specifico e individualizzato per ciascun indagato; non è sufficiente una motivazione generica che si limiti a descrivere un "sistema" fraudolento e ad accomunare posizioni diverse.
- Il giudice del riesame non può sanare o supplire con un proprio esame quando l'ordinanza originaria sia priva di una valutazione contenutistica sui singoli indagati; la carenza motivazionale dell'atto genetico comporta l'annullamento senza rinvio.
- Quando si contestano reati complessi o associativi, il provvedimento cautelare deve individuare le condotte concrete e i relativi profili soggettivi dei singoli contributi al reato, distinguendo ruoli e responsabilità.
- Il richiamo per relationem ad atti precedenti non esime il giudice dalla necessità di esporre, per ogni posizione, i criteri logici e le ragioni che giustificano la misura cautelare nel caso concreto.
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