Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2009/6

Direttiva 2009/6/CE della Commissione, del 4 febbraio 2009 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2009/6/CE modifica la direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per aggiornare, alla luce del progresso tecnico e di valutazioni scientifiche, gli elenchi delle sostanze vietate o soggette a restrizioni. In particolare vieta o limita l’uso di DEG, fitonadione, toluene, DEGBE ed EGBE, introducendo anche specifiche avvertenze di etichettatura e divieti per alcuni impieghi in aerosol. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 5 agosto 2009 e applicarle dal 5 novembre 2009, con un termine differito al 5 febbraio 2010 per le disposizioni relative al toluene.

Modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per vietare o limitare alcune sostanze e adeguare gli elenchi al progresso tecnico.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in particolare, alle sostanze utilizzate come ingredienti o presenti come impurità: glicole dietilenico (DEG), fitonadione/phytonadione, toluene, butoxydiglycol (DEGBE) e butoxyethanol (EGBE). Incide sia sui fabbricanti e sugli operatori che immettono cosmetici sul mercato, sia sugli Stati membri chiamati a recepire le modifiche entro i termini stabiliti. Le restrizioni riguardano specifici impieghi, concentrazioni massime, avvertenze in etichetta e divieti di utilizzo in aerosol/spray.

Direttiva 2009/6/CE: adeguamento tecnico della disciplina sui prodotti cosmetici

La direttiva 2009/6/CE della Commissione interviene sulla direttiva 76/768/CEE sui prodotti cosmetici per adeguarne gli allegati II e III al progresso tecnico e ai pareri scientifici del comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC). L’intervento nasce da misure restrittive già adottate da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 12 della direttiva 76/768/CEE e mira a uniformare a livello UE i divieti e le limitazioni d’uso di alcune sostanze ritenute non sicure o sicure solo entro soglie specifiche.

Finalità e base giuridica

La direttiva è adottata dalla Commissione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 76/768/CEE. Il suo scopo è aggiornare gli elenchi armonizzati delle sostanze vietate e consentite con restrizioni nei cosmetici, assicurando un livello uniforme di tutela della salute dei consumatori e riducendo differenze nazionali che potrebbero incidere sul mercato interno.

Motivi delle modifiche introdotte

I considerando illustrano le ragioni scientifiche delle nuove misure:

  • il glicole dietilenico (DEG) non deve essere utilizzato come ingrediente nei prodotti cosmetici, ma una presenza come impurità fino allo 0,1% nei prodotti finiti è considerata sicura;
  • il fitonadione è ritenuto non sicuro per il rischio di allergie cutanee e per il possibile impedimento alla somministrazione di un importante agente terapeutico;
  • il toluene, pur essendo classificato come sostanza CMR di categoria 3 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, è considerato tollerabile fino al 25% nei prodotti per le unghie, con necessità di prevenire l’inalazione da parte dei bambini;
  • il DEGBE e l’EGBE sono considerati sicuri entro specifiche concentrazioni nei prodotti per la tintura dei capelli, ma non negli aerosol/spray.

Ambito di applicazione

La direttiva incide sui prodotti cosmetici disciplinati dalla direttiva 76/768/CEE e, in concreto, sui prodotti che contengono o impiegano le sostanze elencate nell’allegato modificato. Le restrizioni riguardano:

  • i cosmetici in generale, per il divieto di impiego di DEG e fitonadione;
  • i prodotti per le unghie, per il toluene;
  • le tinture per capelli, per DEGBE ed EGBE;
  • tutti i casi in cui le sostanze siano presenti come tracce o siano impiegate in aerosol/spray, ove sono previste limitazioni specifiche o divieti.

Modifiche agli allegati II e III

L’allegato della direttiva dispone due tipi di intervento:

Allegato II: sostanze vietate

Sono aggiunti:

  • il diethylene glycol (DEG), con rinvio all’allegato III per il livello delle tracce;
  • il phytonadione/phytonadione [INCI], phytomenadione [INN].

Allegato III: sostanze soggette a restrizione

Sono aggiunti i numeri d’ordine 185-188 con le seguenti prescrizioni principali:

  • toluene: consentito solo nei prodotti per le unghie, fino al 25%, con avvertenza obbligatoria "Tenere lontano dalla portata dei bambini";
  • diethylene glycol (DEG): ammesso solo come traccia negli ingredienti, fino allo 0,1% nel prodotto cosmetico finito;
  • butoxydiglycol (DEGBE): consentito come solvente nelle tinture per capelli fino al 9%, ma non utilizzabile negli aerosol (spray);
  • butoxyethanol (EGBE): consentito come solvente nei prodotti ossidanti per la tintura dei capelli fino al 4,0% e nei prodotti non ossidanti fino al 2,0%, con divieto di utilizzo negli aerosol (spray).

Obblighi degli Stati membri e recepimento

La direttiva, come atto di armonizzazione tecnica, vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta delle forme e dei mezzi di attuazione. L’articolo 2 impone agli Stati membri di:

  • adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 5 agosto 2009;
  • applicarle dal 5 novembre 2009;
  • applicare però le disposizioni relative al toluene soltanto dal 5 febbraio 2010.

Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale deve inoltre essere comunicato alla Commissione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono assicurare il recepimento nei termini previsti e l’effettiva applicazione delle nuove limitazioni sui cosmetici.

Disposizioni principali

Modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2009/6/CE, con inserimento di nuove sostanze vietate nell’allegato II e di nuove restrizioni nell’allegato III.

Vietate e sostanze soggette a restrizioni

Nell’allegato II sono inseriti il glicole dietilenico (DEG) e il fitonadione/phytonadione come sostanze vietate. Nell’allegato III sono inseriti il toluene con uso consentito solo nei prodotti per le unghie fino al 25% e con avvertenza "Tenere lontano dalla portata dei bambini", il DEG con limite dello 0,1% per tracce negli ingredienti, il butoxydiglycol (DEGBE) con uso come solvente nelle tinture per capelli fino al 9% e divieto di impiego negli aerosol/spray, e il butoxyethanol (EGBE) con limiti del 4,0% nei prodotti ossidanti e del 2,0% nei prodotti non ossidanti per la tintura dei capelli, anch’esso vietato negli aerosol/spray.

Motivazione scientifica delle restrizioni

I considerando richiamano i pareri del comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC): il DEG non deve essere usato come ingrediente cosmetico, ma una presenza accidentale fino allo 0,1% può essere considerata sicura; il fitonadione non è considerato sicuro per rischio di allergie cutanee e per l’interferenza con un importante agente terapeutico; il toluene è considerato sicuro solo entro il 25% nei prodotti per le unghie; DEGBE ed EGBE sono ritenuti sicuri entro i limiti indicati, ma non negli aerosol/spray.

Termine di recepimento e applicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 5 agosto 2009 e di applicarle dal 5 novembre 2009. Per le disposizioni relative al toluene, l’applicazione è differita al 5 febbraio 2010. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e inserire un riferimento alla direttiva nei provvedimenti di recepimento o al momento della loro pubblicazione ufficiale.

Comunicazione alla Commissione e destinatari

L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materieprodotti cosmeticisicurezza dei consumatorisostanze chimicheetichettaturamercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.