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Direttiva 2009/10

Direttiva 2009/10/CE della Commissione, del 13 febbraio 2009 , recante modifica della direttiva 2008/84/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la direttiva 2008/84/CE sui requisiti di purezza degli additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti, adeguando le specifiche tecniche alle valutazioni scientifiche EFSA e alle indicazioni del Codex/JECFA. Le modifiche riguardano principalmente limiti di impurità, definizioni e criteri di composizione per diversi additivi già autorizzati, oltre alla soppressione delle specifiche per sostanze non più autorizzate. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 13 febbraio 2010.

Modifica dei requisiti di purezza per vari additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti, mediante aggiornamento della direttiva 2008/84/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi alimentari elencati nell'allegato I della direttiva 2008/84/CE, e quindi agli operatori della filiera degli additivi alimentari e alle autorità competenti degli Stati membri incaricate del recepimento e dei controlli. Riguarda in particolare specifiche di purezza, definizioni e criteri analitici per nisina, alginati, carragenina, alga eucheuma trasformata, gomma di guar, carbonato di magnesio, idrossido di calcio, ossido di calcio, cera d'api e cera microcristallina; esclude di fatto le sostanze E 230 ed E 233, che vengono soppresse perché non più autorizzate.

Modifica dei requisiti di purezza per additivi alimentari diversi da coloranti ed edulcoranti

La direttiva interviene sulla direttiva 2008/84/CE, che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. L'aggiornamento è giustificato, nei considerando, dalla necessità di allineare le specifiche alle valutazioni scientifiche dell'EFSA e del Comitato scientifico per l'alimentazione umana, nonché alle specifiche del Codex Alimentarius/JECFA quando rilevanti.

Contesto e finalità

La Commissione richiama diversi pareri scientifici che hanno evidenziato, per alcuni additivi, l'opportunità di modificare definizioni e limiti di impurità senza incidere negativamente sulla sicurezza alimentare. In alcuni casi la modifica serve a riflettere processi produttivi alternativi equivalenti sotto il profilo sanitario; in altri serve a fissare limiti massimi per contaminanti o residui, oppure ad adeguare le specifiche a standard internazionali o a dati tecnologici aggiornati.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli additivi alimentari già autorizzati dalla direttiva 95/2/CE e disciplinati dalle specifiche di purezza della direttiva 2008/84/CE. Le modifiche si concentrano su singole voci dell'allegato I, tra cui nisina, alginati, carragenina, alga eucheuma trasformata, gomma di guar, carbonato di magnesio, idrossido di calcio, ossido di calcio, cera d'api e cera microcristallina. Sono altresì eliminate le specifiche per E 230 e E 233, che non risultano più autorizzati.

Recepimento e applicazione temporale

L'articolo 2 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 13 febbraio 2010. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Nisina E 234

La voce E 234 è aggiornata per chiarire che la nisina è costituita da polipeptidi prodotti durante la fermentazione di una coltura di latte o di zucchero da ceppi naturali di Lactococcus lactis subsp. lactis. Restano i limiti di purezza essenziali: perdita all'essiccamento non oltre il 3,0 %, arsenico non oltre 1 mg/kg, piombo non oltre 1 mg/kg e mercurio non oltre 1 mg/kg.

Alginico e alginati E 400-E 405

Le voci E 400, E 401, E 402, E 403, E 404 ed E 405 sono riviste soprattutto con riguardo ai limiti di formaldeide, fissati a non più di 50 mg/kg per acido alginico e per tutti gli alginati considerati. La direttiva aggiorna inoltre vari limiti per ceneri, sostanze insolubili, carica microbica e metalli pesanti, con differenziazioni tra i diversi sali.

Per l'acido alginico E 400 sono specificati il pH della sospensione, la perdita per essiccamento, le ceneri solfatate, le impurità insolubili e i limiti microbiologici. Per gli alginati di sodio, potassio, ammonio e calcio sono confermati i rispettivi tenori e viene ribadita l'assenza di E. coli in 5 grammi e di Salmonella spp. in 10 grammi.

Per l'alginato di propan-1,2-diolo E 405 sono precisati anche il tenore totale di propan-1,2-diolo, compreso tra il 15 % e il 45 %, e il tenore di propan-1,2-diolo libero, non oltre il 15 %.

Carragenina E 407 e alga eucheuma trasformata E 407a

La carragenina è definita come estratta da specifiche famiglie di alghe rosse, con soli precipitanti organici autorizzati limitati a metanolo, etanolo e propan-2-olo. La formaldeide può essere presente come impurezza accidentale fino a 5 mg/kg. Sono fissati limiti per solventi residui, viscosità, perdita per essiccamento, tenore di solfato, ceneri, ceneri insolubili, sostanze insolubili in soluzione acida, frazione a basso peso molecolare, metalli pesanti e contaminazione microbiologica.

Per l'alga eucheuma trasformata è precisato il processo produttivo, basato su trattamento acquoso alcalino con KOH delle alghe Eucheuma cottonii ed Eucheuma spinosum, con eventuali fasi aggiuntive di lavaggio con solventi organici autorizzati. Anche qui la formaldeide accidentale è limitata a 5 mg/kg, mentre sono stabiliti parametri analoghi a quelli della carragenina, compreso il contenuto di sostanze insolubili in acido solforico tra l'8 % e il 15 %.

Gomma di guar E 412

La direttiva aggiorna la voce E 412, che viene descritta come farina di semi di guar costituita dall'endosperma macinato dei semi di Cyamopsis tetragonolobus. È riconosciuta la possibilità di parziale idrolisi mediante trattamento termico, idrolisi acida o ossidazione alcalina per modificare la viscosità. I requisiti di purezza includono un tenore di galattomannani non inferiore al 75 %, perdita per essiccamento non oltre il 15 %, ceneri non oltre il 5,5 %, sostanze insolubili in soluzione acida non oltre il 7 %, proteine non oltre il 10 %, assenza di amido rilevabile, perossidi organici entro 0,7 meq di ossigeno attivo/kg, furfurale non oltre 1 mg/kg e limiti per piombo, arsenico, mercurio e cadmio.

Carbonato di magnesio E 504 (i)

Dopo la voce E 503 (ii) viene inserita la nuova voce E 504 (i) relativa al carbonato di magnesio, identificato come idromagnesite o carbonato basico di magnesio idrato/monoidrato o miscela dei due. Il tenore di magnesio deve essere compreso tra il 24 % e il 26,4 %, con limiti di purezza per sostanze insolubili in soluzione acida, sostanze solubili in acqua, calcio, arsenico, piombo e mercurio.

Idrossido di calcio E 526 e ossido di calcio E 529

Per l'idrossido di calcio e l'ossido di calcio vengono allentati o ricalibrati alcuni parametri di purezza, tenendo conto delle difficoltà produttive legate alle materie prime e delle specifiche internazionali del Codex/JECFA. Per E 526 i sali di magnesio e di metalli alcalini non devono superare il 2,7 % e il piombo non deve superare 6 mg/kg. Per E 529 i sali di magnesio e di metalli alcalini non devono superare il 3,6 % e il piombo non deve superare 7 mg/kg; sono inoltre fissati limiti per bario, fluoruro, arsenico e residui di combustione.

Cera d'api E 901 e cera microcristallina E 905

La cera d'api è ridefinita distinguendo cera gialla e cera bianca, ottenuta rispettivamente per fusione dei favi e per sbiancamento della cera gialla. È abbassato il limite massimo di piombo a 2 mg/kg, in coerenza con il parere EFSA e con le specifiche JECFA.

La cera microcristallina viene definita come miscela raffinata di idrocarburi saturi solidi ottenuti dal petrolio o da materie prime sintetiche. Le specifiche comprendono intervalli per indice di rifrazione, peso molecolare, viscosità, ceneri totali, distribuzione del numero di carbonio, zolfo, arsenico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici, con metodi analitici alternativi per il prodotto solido a 100 °C.

Soppressione delle voci E 230 ed E 233

La direttiva elimina le specifiche di purezza per il difenile E 230 e il tiabendazolo E 233, in quanto non più autorizzati nella normativa comunitaria. Si tratta di un aggiornamento coerente dell'allegato I della direttiva 2008/84/CE, che rimuove dalle specifiche tecniche additivi ormai fuori dal perimetro autorizzatorio.

Conseguenze operative per gli Stati membri e per gli operatori

Sul piano nazionale, gli Stati membri devono aggiornare la normativa tecnica e i controlli ufficiali per allinearsi ai nuovi limiti di purezza, in particolare per i residui di formaldeide, i metalli pesanti e i contaminanti microbiologici. Per gli operatori del settore alimentare e dei produttori di additivi, la direttiva comporta la necessità di verificare le proprie specifiche di prodotto, i processi di produzione e i certificati analitici alla luce dei nuovi parametri fissati nell'allegato.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato I della direttiva 2008/84/CE

L'articolo 1 dispone che l'allegato I della direttiva 2008/84/CE sia modificato conformemente all'allegato della direttiva. Le modifiche incidono sulle specifiche di purezza e, in taluni casi, sulle definizioni di singoli additivi alimentari.

Recepimento nazionale entro il 13 febbraio 2010

L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro il 13 febbraio 2010 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell'articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Nisina E 234

La definizione della nisina è aggiornata per includere la produzione mediante coltura di latte o di zucchero da ceppi naturali di Lactococcus lactis subsp. lactis. Sono mantenuti criteri di purezza con limiti massimi di 1 mg/kg per arsenico, piombo e mercurio.

Alginati E 400-E 405 e formaldeide

Per acido alginico, alginati di sodio, potassio, ammonio, calcio e propan-1,2-diolo è fissato un limite massimo di formaldeide pari a 50 mg/kg. Sono inoltre aggiornati vari limiti per arsenico, piombo, mercurio, cadmio e per carica microbiologica. Per l'alginato di propan-1,2-diolo sono disciplinati anche il tenore totale e il tenore libero di propan-1,2-diolo.

Carragenina E 407 e alga eucheuma trasformata E 407a

Per carragenina e alga eucheuma trasformata sono introdotti o precisati limiti per formaldeide accidentale (fino a 5 mg/kg), solventi residui autorizzati, viscosità, contenuto di solfato, ceneri, sostanze insolubili, frazione a basso peso molecolare e metalli pesanti. Per l'alga eucheuma trasformata è inoltre precisata la composizione e il contenuto di cellulosa algale fino al 15 %.

Gomma di guar E 412

La direttiva aggiorna la voce relativa alla farina di semi di guar, riconoscendo la possibilità di parziale idrolisi per modificare la viscosità. Sono fissati nuovi limiti di purezza, compresi galattomannani almeno al 75 %, proteine non oltre il 10 %, perossidi organici, furfurale e metalli pesanti. La specifica tiene conto delle varianti ottenute per trattamento termico, idrolisi acida o ossidazione alcalina.

Carbonato di magnesio E 504 (i)

È introdotta la specifica del carbonato di magnesio, con tenore di magnesio tra il 24 % e il 26,4 % e limiti di purezza per sostanze insolubili, sostanze solubili in acqua, calcio e metalli pesanti.

Idrossido di calcio E 526 e ossido di calcio E 529

Sono modificate le specifiche per sali di magnesio e metalli alcalini e per il piombo, con riduzione ai livelli più bassi raggiungibili, in coerenza con i limiti del JECFA e con la fattibilità produttiva. Per l'idrossido di calcio il piombo non deve superare 6 mg/kg; per l'ossido di calcio non deve superare 7 mg/kg.

Cera d'api E 901 e cera microcristallina E 905

Per la cera d'api sono abbassati i limiti del piombo, ora non oltre 2 mg/kg, e sono confermati gli altri parametri di purezza. Per la cera microcristallina sono inclusi anche gli idrocarburi derivati da materie prime sintetiche, con specifiche su peso molecolare, viscosità, ceneri, zolfo, arsenico, piombo e idrocarburi policiclici aromatici.

Soppressione di E 230 ed E 233

Le specifiche relative al difenile E 230 e al tiabendazolo E 233 sono soppresse, in coerenza con la loro non più avvenuta autorizzazione nella legislazione comunitaria.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareadditivi alimentarinormativa tecnica di prodottosalute pubblica

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