Direttiva 2009/4
Direttiva 2009/4/CE della Commissione, del 23 gennaio 2009 , sulle contromisure volte a prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, che modifica la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/4/CE modifica la direttiva 2006/22/CE per rafforzare i controlli contro la manipolazione dei tachigrafi, fenomeno emerso in particolare con l’introduzione del tachigrafo digitale. Introduce nuovi requisiti sugli strumenti di controllo da utilizzare sia su strada sia presso le imprese, affinché i funzionari possano individuare dispositivi fraudolenti e verificare l’integrità dei dati. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 dicembre 2009.
Aggiornamento delle norme minime sui controlli nel trasporto stradale per prevenire e rilevare la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi, mediante modifica degli allegati della direttiva 2006/22/CE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche alle norme minime di controllo previste dalla direttiva 2006/22/CE nel settore dei trasporti su strada. Incide sui controlli su strada e presso le imprese relativi ai tachigrafi, con particolare riguardo ai tachigrafi digitali e alla strumentazione utilizzata dai funzionari incaricati dell’applicazione della normativa. È una direttiva di modifica e non disciplina autonomamente i soggetti controllati oltre il quadro già definito dalla direttiva 2006/22/CE.
Direttiva 2009/4/CE: contromisure contro la manipolazione delle registrazioni dei tachigrafi
La direttiva interviene nel quadro della direttiva 2006/22/CE, che fissa le norme minime per l’applicazione delle disposizioni sociali nel trasporto su strada. Il considerando centrale evidenzia che, con l’introduzione del tachigrafo digitale, è emersa una nuova minaccia legata a dispositivi fraudolenti capaci di compromettere l’efficacia dei controlli e dell’attuazione della normativa sociale.
Finalità e contesto normativo
La finalità è rafforzare l’effettività dei controlli sui periodi di guida e riposo e prevenire le manipolazioni dei tachigrafi. La Commissione richiama l’articolo 15 della direttiva 2006/22/CE, che consente l’aggiornamento degli allegati per adeguarli all’evoluzione delle migliori prassi nell’applicazione e nei controlli.
Modifiche agli allegati della direttiva 2006/22/CE
La direttiva modifica due allegati della direttiva 2006/22/CE:
- nell’allegato I, parte A, inserisce un nuovo punto 5 dedicato ai controlli sull’apparecchio di controllo installato nei veicoli;
- nell’allegato II inserisce un nuovo punto 3 relativo alla strumentazione tecnica necessaria ai funzionari incaricati dei controlli.
Controlli sui dispositivi di manipolazione
Il nuovo punto 5 dell’allegato I prevede che, all’occorrenza e nel rispetto della sicurezza, l’apparecchio di controllo installato nei veicoli sia verificato per individuare:
- dispositivi destinati a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati;
- dispositivi volti a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo;
- dispositivi che ostacolano o alterano i dati prima della cifratura.
La norma impone quindi agli Stati membri di includere nei controlli su strada e presso le imprese verifiche specifiche sulla presenza di apparati fraudolenti connessi al tachigrafo.
Strumentazione di analisi richiesta
Il nuovo punto 3 dell’allegato II richiede una dotazione tecnica più precisa per gli organi di controllo, composta da:
- apparecchiatura specifica d’analisi;
- programmi informatici adeguati per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati;
- programmi specifici per ricostruire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione dell’apparecchio di controllo.
L’obiettivo è rendere i controlli più efficaci sul piano tecnico e probatorio, soprattutto in relazione ai tachigrafi digitali.
Recepimento, comunicazioni e riferimenti nazionali
Gli Stati membri devono adottare, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate;
- trasmettere una tavola di concordanza tra le disposizioni nazionali e la direttiva;
- comunicare il testo delle ulteriori disposizioni di diritto interno nella materia disciplinata.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva, oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Profili pratici per operatori e consulenti
Per i professionisti del settore trasporti, la direttiva segnala un rafforzamento dei controlli antifrode sui tachigrafi e rende necessario verificare che le procedure interne delle imprese di trasporto e la dotazione degli organi di controllo siano coerenti con i nuovi standard tecnici richiesti. La norma lascia agli Stati membri discrezionalità sulle forme di recepimento, ma non sul risultato sostanziale: l’inserimento nei controlli di mezzi idonei a individuare manipolazioni e la disponibilità di strumenti tecnici adeguati per l’analisi dei dati.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I: controlli contro dispositivi fraudolenti
All’allegato I, parte A, della direttiva 2006/22/CE è aggiunto il punto 5, che prevede, all’occorrenza e tenendo conto della sicurezza, il controllo dell’apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l’uso di dispositivi destinati a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure a interferire con lo scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio, o ancora a ostacolare o alterare i dati prima della cifratura.
Modifica dell’allegato II: strumentazione tecnica di analisi
All’allegato II della direttiva 2006/22/CE è aggiunto il punto 3, che richiede un’apparecchiatura specifica d’analisi con software adeguati per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, nonché programmi specifici per ricostruire il profilo di velocità dei veicoli prima dell’ispezione dell’apparecchio di controllo.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza, oltre al testo delle disposizioni nazionali nella materia disciplinata. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
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