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direttiva

Direttiva 2009/7

Direttiva 2009/7/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009 , che modifica gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32009L0007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva aggiorna la disciplina fitosanitaria dell’Unione modificando gli allegati della direttiva 2000/29/CE. Introduce nuovi organismi nocivi negli elenchi di quarantena o di limitazione, corregge alcune denominazioni scientifiche e adegua i requisiti per importazione e movimentazione di piante, legname e corteccia. Viene inoltre aggiornato un codice NC per il legname di Acer saccharum Marsh. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 31 marzo 2009 e applicarle dal 1° aprile 2009.

Modifica degli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE per aggiornare gli elenchi e i requisiti fitosanitari relativi a specifici organismi nocivi, vegetali, legname e corteccia.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e incide sulle misure fitosanitarie relative all’introduzione, alla diffusione e agli spostamenti nella Comunità di organismi nocivi, vegetali e prodotti vegetali. Riguarda in particolare importazioni da paesi terzi e movimentazioni interne di piante, legname, corteccia e materiale da imballaggio in legno; include esclusioni e precisazioni puntuali per semi, colture tissutali, frutti e alcuni prodotti specificamente indicati negli allegati. L’atto opera tramite modifica degli allegati della direttiva 2000/29/CE e si applica a partire dal 1° aprile 2009, con recepimento entro il 31 marzo 2009.

Modifica degli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE

La direttiva 2009/7/CE della Commissione interviene sulla disciplina fitosanitaria dell’Unione per aggiornare, sulla base di elementi tecnici e scientifici, gli elenchi degli organismi nocivi e i requisiti applicabili a taluni vegetali e prodotti vegetali. L’obiettivo è rafforzare la protezione contro l’introduzione nella Comunità e la diffusione interna di organismi nocivi, tenendo conto anche dell’evoluzione della nomenclatura scientifica e dei rischi collegati agli scambi internazionali.

Obiettivi e finalità

La direttiva modifica la direttiva 2000/29/CE, che costituisce il quadro generale delle misure di protezione contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali. I considerando evidenziano tre esigenze principali:

  • aggiornare gli elenchi degli organismi nocivi negli allegati I e II;
  • adeguare i requisiti particolari degli allegati IV e V alle nuove inclusioni ed esclusioni;
  • correggere alcune denominazioni scientifiche e aggiornare un codice NC per il legname di Acer saccharum Marsh.

Ambito materiale delle modifiche

L’intervento riguarda:

  • gli organismi nocivi da inserire o ricollocare negli allegati I e II;
  • i requisiti fitosanitari per importazione e movimentazione di specifiche specie ospiti;
  • il legname e la corteccia di alcune specie arboree;
  • i vegetali di Palmae destinati alla piantagione;
  • la classificazione doganale del legname soggetto a controllo.

Le specie e i prodotti interessati comprendono, tra gli altri, Dendrolimus sibiricus, Rhynchophorus palmarum, Agrilus planipennis, Chrysanthemum stem necrosis virus, Scrobipalpopsis solanivora, Stegophora ulmea, Parasaissetia nigra e Paysandisia archon.

Modifiche agli allegati I e II: organismi nocivi e piante ospiti

Negli elenchi di quarantena o di controllo vengono inseriti e riformulati vari organismi nocivi:

  • nell’allegato I, parte A, sezione I, lettera a), sono inseriti Dendrolimus sibiricus e Rhynchophorus palmarum;
  • il punto relativo a Diabrotica virgifera viene sostituito per distinguere Diabrotica virgifera zeae Krysan & Smith;
  • nell’allegato I, parte A, sezione II, lettera a), viene inserita Diabrotica virgifera virgifera Le Conte;
  • nell’allegato II, parte A, sezione I, lettera a), viene inserito Agrilus planipennis Fairmaire con riferimento ai vegetali destinati alla piantagione, al legname e alla corteccia di Fraxinus, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvifolia e Pterocarya rhoifolia provenienti da Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Taiwan e USA;
  • viene soppresso il punto 24;
  • viene inserito Scrobipalpopsis solanivora Povolny per i tuberi di Solanum tuberosum;
  • viene inserito Stegophora ulmea per vegetali di Ulmus e Zelkova destinati alla piantagione;
  • viene inserito Chrysanthemum stem necrosis virus per vegetali di Dendranthema e Lycopersicon lycopersicum destinati alla piantagione;
  • viene inserito Parasaissetia nigra per vegetali di Citrus, Fortunella, Poncirus e ibridi, con esclusione di frutti e sementi;
  • viene inserito Paysandisia archon per vegetali di Palmae destinati alla piantagione appartenenti a specifici generi di palme con fusto superiore a 5 cm di diametro alla base.

Modifiche agli allegati IV e V: requisiti per importazione e movimenti

Gli allegati IV e V sono adeguati per rendere coerenti gli obblighi di controllo con i nuovi elenchi.

Per Agrilus planipennis, l’allegato IV prevede requisiti particolari per:

  • legname di Fraxinus, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvifolia e Pterocarya rhoifolia, compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, con ammissione solo se proveniente da zona indenne riconosciuta o se squadrato in modo da eliminare la superficie rotonda;
  • piccole placche ottenute da tali specie, con condizioni analoghe o con lavorazione in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm;
  • corteccia separata dal tronco delle stesse specie, con analoghe condizioni di esenzione o riduzione dimensionale;
  • vegetali destinati alla piantagione delle medesime specie, eccetto sementi e vegetali in coltura tissutale, con prova ufficiale di coltivazione in zona indenne o in luogo di produzione privo di indizi dell’organismo nocivo per almeno due anni e sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali.

Per Stegophora ulmea, il testo dell’allegato IV, parte A, sezione I, punto 14, viene modificato richiedendo che, fermo quanto applicabile ai nuovi vegetali di cui al punto 11.4, non siano stati osservati sintomi di necrosi micoplasmatica del floema dell’olmo nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall’inizio dell’ultimo ciclo vegetativo completo.

Per Scrobipalpopsis solanivora, i tuberi di Solanum tuberosum, a seconda della destinazione, devono provenire da zone o paesi notoriamente indenni; il testo richiama anche le disposizioni già applicabili ai tuberi destinate alla piantagione.

Per Chrysanthemum stem necrosis virus, i vegetali di Dendranthema e Lycopersicon lycopersicum destinati alla piantagione, salvo sementi, devono risultare coltivati per tutto il ciclo di vita in paese o zona indenne, oppure in un luogo di produzione riconosciuto indenne e controllato mediante ispezioni ufficiali e, se del caso, esami.

Per Paysandisia archon, sia per l’importazione sia per gli spostamenti interni dei vegetali di Palmae destinati alla piantagione con fusto superiore a 5 cm, sono previste condizioni cumulative o alternative fondate su:

  • coltivazione per tutto il ciclo in paese o zona indenne;
  • coltivazione per almeno due anni in luogo di produzione registrato e sorvegliato;
  • protezione fisica totale o trattamenti preventivi adeguati;
  • assenza di indizi dell’organismo nocivo nelle ispezioni ufficiali annuali previste.

Nell’allegato V viene inoltre inserita la voce relativa ai vegetali di Palmae destinati alla piantagione tra i materiali soggetti a controllo e si aggiornano le voci doganali del legname, includendo in particolare il legname di Fraxinus e di altre specie ospiti proveniente dai paesi indicati.

Aggiornamento della nomenclatura doganale

Nell’allegato V, parte B, sezione I:

  • al punto 5 viene aggiunto un riferimento a Fraxinus, Juglans mandshurica, Ulmus davidiana, Ulmus parvifolia e Pterocarya rhoifolia originarie dei paesi elencati;
  • al punto 6, lettera a), viene aggiunto un ulteriore trattino per lo stesso gruppo di specie, includendo anche il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale;
  • alla lettera b) sono sostituite le voci doganali, con inserimento di:
    • ex 4407 93 per il legname di Acer saccharum Marsh.;
    • 4407 95 per il legname di frassino (Fraxinus spp.);
    • ex 4407 99 per altri legni non coniferi, con esclusione di quercia, faggio, acero, ciliegio e frassino, sempre per spessori superiori a 6 mm.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

La direttiva impone agli Stati membri un obbligo di risultato, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. Devono:

  • adottare e pubblicare le misure nazionali di recepimento entro il 31 marzo 2009;
  • applicarle dal 1° aprile 2009;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure e una tavola di concordanza;
  • trasmettere anche le disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Rilievo pratico per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, la direttiva assume rilievo soprattutto per:

  • importazioni di legname, corteccia, tuberi e vegetali destinati alla piantagione;
  • verifica della corretta classificazione doganale dei materiali legnosi;
  • gestione documentale delle prove ufficiali richieste per l’origine da zone indenni o per il controllo dei luoghi di produzione;
  • adeguamento delle procedure di compliance fitosanitaria degli operatori coinvolti nel commercio internazionale di piante e prodotti vegetali.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli allegati della direttiva 2000/29/CE

L’articolo 1 dispone che gli allegati I, II, IV e V della direttiva 2000/29/CE siano modificati conformemente all’allegato della direttiva 2009/7/CE. L’intervento è motivato da dati tecnici e scientifici e dall’esigenza di rafforzare la protezione fitosanitaria contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi.

Nuovi organismi nocivi e correzioni tassonomiche

Negli allegati I e II sono inseriti o riorganizzati i riferimenti a Dendrolimus sibiricus, Rhynchophorus palmarum, Agrilus planipennis, Chrysanthemum stem necrosis virus, Scrobipalpopsis solanivora, Stegophora ulmea, Parasaissetia nigra e Paysandisia archon. La direttiva corregge inoltre la denominazione di Saissetia nigra in Parasaissetia nigra e separa Diabrotica virgifera in Diabrotica virgifera virgifera e Diabrotica virgifera zeae.

Requisiti particolari per importazione e spostamenti

Gli allegati IV e V vengono adeguati con nuove condizioni ufficiali per legname, corteccia e vegetali destinati alla piantagione, in particolare per specie ospiti di Agrilus planipennis, Scrobipalpopsis solanivora, Chrysanthemum stem necrosis virus e Paysandisia archon. In vari casi è richiesto che il materiale provenga da aree indenni, da zone riconosciute indenni dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure da luoghi di produzione soggetti a controlli ufficiali e ispezioni periodiche.

Aggiornamento del codice NC per Acer saccharum Marsh.

Nell’allegato V, parte B, viene aggiornato il codice NC relativo al legname di Acer saccharum Marsh. per completare l’elenco dei codici NC dei legnami sottoposti a controllo all’importazione; sono anche riformulate le voci doganali per il legname di frassino e per altri legni non coniferi di spessore superiore a 6 mm.

Recepimento e applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 marzo 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° aprile 2009. Gli Stati devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza; le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacommercio internazionalecontrolli ufficialidazi e nomenclatura doganale

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