Direttiva 2009/9
Direttiva 2009/9/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009 , che modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2009/9/CE sostituisce integralmente l’allegato I della direttiva 2001/82/CE, rivedendo le regole tecniche per la documentazione a supporto delle domande di autorizzazione dei medicinali veterinari. L’intervento aggiorna gli standard scientifici in materia di qualità, innocuità, residui, efficacia e rischio ambientale, introducendo inoltre strumenti specifici per i vaccini, come il Vaccine Antigen Master File e il dossier multiceppo. Gli Stati membri devono recepire le nuove disposizioni entro il 6 settembre 2009.
Modifica l’allegato I della direttiva 2001/82/CE aggiornando i requisiti scientifici, tecnici e documentali per le domande di autorizzazione dei medicinali veterinari nell’Unione europea.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali veterinari oggetto di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio nell’Unione europea ai sensi della direttiva 2001/82/CE, con disciplina distinta per medicinali non immunologici, medicinali immunologici, domande generiche, medicinali biologici simili, medicinali di uso veterinario ben noto, associazioni fisse, domande con consenso informato, circostanze eccezionali, medicinali omeopatici e prodotti particolari come vaccini con VAMF o dossier multiceppo. Le disposizioni riguardano richiedenti, fabbricanti e titolari di AIC, e incidono sul contenuto del dossier, sulle prove di qualità, innocuità, residui, efficacia e rischio ambientale. La direttiva impone la trasposizione nazionale entro il 6 settembre 2009 e si rivolge agli Stati membri; è rilevante anche per il SEE.
Modifica della direttiva 2001/82/CE sui medicinali veterinari
La direttiva 2009/9/CE della Commissione aggiorna in modo organico l’allegato I della direttiva 2001/82/CE, che contiene i requisiti tecnici per le domande di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari. L’intervento risponde all’esigenza di adeguare le regole scientifiche e documentali al progresso tecnico e di migliorare la valutazione di qualità, innocuità, residui ed efficacia.
Finalità e impostazione generale
La direttiva mira a rendere più robusta e armonizzata la valutazione dei dossier autorizzativi, rafforzando il contenuto probatorio richiesto ai richiedenti e la tracciabilità delle informazioni presentate alle autorità competenti. Il nuovo allegato valorizza le monografie della Farmacopea europea, i certificati di idoneità rilasciati dalla direzione europea per la qualità dei medicinali, le buone pratiche di fabbricazione e di laboratorio, nonché gli orientamenti scientifici dell’Agenzia europea per i medicinali.
Ambito di applicazione e struttura dell’allegato
Il nuovo allegato si applica ai medicinali veterinari non immunologici e immunologici, ma prevede anche regole speciali per domande generiche, medicinali biologici simili, medicinali di impiego veterinario ben noto, associazioni fisse, domande con consenso informato, circostanze eccezionali, medicinali omeopatici e prodotti particolari. L’allegato è articolato in quattro titoli: requisiti standard per medicinali non immunologici, requisiti standard per medicinali immunologici, requisiti per categorie specifiche di domande e requisiti per medicinali particolari.
Principi generali del dossier
Il richiedente deve presentare tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla direttiva 2001/82/CE e dal nuovo allegato, includendo i dati favorevoli e sfavorevoli al prodotto, nonché le prove incomplete o abbandonate. La documentazione deve tener conto delle conoscenze scientifiche aggiornate e degli orientamenti pubblicati dall’Agenzia e dalla Commissione. Sono richiamati i requisiti di GMP per la fabbricazione, di GLP per prove farmacologiche, tossicologiche e di residui, e le norme sulla sperimentazione animale.
Qualità: composizione, fabbricazione, materie prime e controlli
Per i medicinali non immunologici, il dossier deve descrivere in modo dettagliato composizione qualitativa e quantitativa, sviluppo galenico, metodo di fabbricazione, controlli in corso di produzione, controlli sul prodotto finito, stabilità, confezionamento e dispositivi di somministrazione. Sono disciplinati il contenuto delle informazioni sulle sostanze attive, sugli eccipienti, sui contenitori e sui sistemi di chiusura, nonché sulle sostanze di origine biologica, con particolare attenzione a banche cellulari, agenti estranei, TSE e convalida dei processi di purificazione e inattivazione.
La direttiva consente, in presenza di determinati presupposti, l’uso di un Active Substance Master File per sostanze attive ben definite, con trasmissione diretta di parte delle informazioni dal produttore della sostanza attiva alle autorità competenti. Per i controlli di qualità, sono ammessi riferimenti alle monografie della Farmacopea europea o, in mancanza, alle farmacopee nazionali o di paesi terzi, purché sia dimostrata l’adeguatezza della monografia alternativa. Per il prodotto finito, le prove devono coprire identificazione, dosaggio, impurità, degradazione, limiti di tolleranza e, se necessario, titolazioni biologiche.
Sicurezza, residui e rischio ambientale
La parte dedicata all’innocuità richiede prove articolate di tossicità acuta e a dosi ripetute, tossicità riproduttiva e dello sviluppo, genotossicità, cancerogenicità, sicurezza dell’utilizzatore, sviluppo della resistenza e valutazione del rischio ambientale. Le prove devono consentire di valutare sia i rischi per l’animale trattato sia quelli per l’uomo, in particolare attraverso i residui negli alimenti di origine animale e l’esposizione professionale durante la somministrazione.
Per i medicinali destinati ad animali produttori di alimenti sono richiesti studi sul metabolismo e sulla deplezione dei residui, con metodo analitico convalidato e con proposta di tempi di attesa. Il metodo analitico deve essere descritto in modo da risultare riproducibile e deve soddisfare criteri di specificità, accuratezza, precisione, sensibilità e robustezza. La valutazione del rischio ambientale è obbligatoria e, di regola, si svolge in due fasi; per i prodotti contenenti o consistenti in OGM si richiamano anche gli obblighi documentali della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.
Efficacia: prove precliniche e cliniche
Le prove precliniche devono chiarire il meccanismo d’azione, la farmacodinamica, la farmacocinetica, la tolleranza nelle specie di destinazione e, se del caso, la resistenza. Le prove cliniche devono dimostrare l’efficacia secondo il regime posologico proposto e nelle condizioni reali di impiego, preferibilmente mediante studi controllati e con adeguati criteri statistici. Il dossier dell’efficacia deve contenere sia i risultati positivi sia quelli negativi, con protocolli dettagliati, dati individuali o collettivi, e una discussione obiettiva delle conclusioni.
Requisiti specifici per i medicinali immunologici
Per i medicinali veterinari ad azione immunologica, la direttiva detta regole specifiche su composizione, fabbricazione, controllo delle materie prime, controlli in processo, prova di sterilità/purezza, umidità residua, inattivazione, omogeneità dei lotti e stabilità. Le prove di innocuità riguardano la sicurezza della dose singola, del sovradosaggio, delle dosi ripetute, le funzioni immunologiche, la trasmissione degli agenti vivi, la virulenza residua dei vaccini attenuati e il rischio ambientale. La prova dei residui non è normalmente richiesta, salvo che il prodotto contenga coadiuvanti o conservanti potenzialmente rilevanti per gli alimenti.
Le prove di efficacia immunologica devono essere supportate da challenge studies, da studi in campo e dalla dimostrazione che l’effetto del vaccino si realizza nelle categorie di animali e con le vie di somministrazione proposte. Se il prodotto è parte di un programma vaccinale o è compatibile con altri vaccini, deve essere provata anche l’efficacia dell’associazione o del sistema di vaccinazione. Per i vaccini diagnostici o marcatori, occorre spiegare l’interpretazione delle reazioni e, quando l’efficacia si fonda su test in vitro, fornire dati sufficienti sulla validità di tali test.
Domande specifiche: generici, biologici simili, uso veterinario ben noto, associazioni e consenso informato
Il titolo III disciplina il contenuto del dossier per domande generiche, che devono dimostrare identità qualitativa e quantitativa delle sostanze attive, stessa forma farmaceutica e bioequivalenza rispetto al medicinale di riferimento, oltre alla valutazione del rischio ambientale. Per i medicinali biologici simili, quando non si ricade nella definizione di generico, possono essere richiesti ulteriori dati tossicologici, di innocuità e clinici, caso per caso.
Per i medicinali di uso veterinario ben noto, il richiedente può basarsi su bibliografia scientifica, studi post-autorizzativi ed esperienza epidemiologica; il periodo minimo per qualificare un uso come “ben noto” è di almeno dieci anni di uso sistematico e documentato nella Comunità. Per le associazioni fisse, non è necessario ripetere integralmente tutti gli studi su ciascuna sostanza attiva, se la documentazione sulle singole componenti e gli studi sull’associazione giustificano l’omissione. Le domande con consenso informato possono rinviare al dossier del medicinale di riferimento senza presentare i riassunti dettagliati e critici su qualità, innocuità ed efficacia; le domande in circostanze eccezionali possono ottenere un’AIC con obblighi specifici qualora non sia possibile fornire dati completi nelle normali condizioni d’impiego.
Requisiti particolari: VAMF, dossier multiceppo e omeopatici
Per alcuni vaccini, la direttiva introduce il Vaccine Antigen Master File, parte autonoma del dossier contenente tutte le informazioni di qualità su ciascun antigene vaccinale e utilizzabile per uno o più vaccini monovalenti o polivalenti. Per alcuni prodotti contro virus antigenicamente variabili, come afta epizootica, influenza aviaria e febbre catarrale degli ovini, è previsto il dossier multiceppo, volto a consentire una valutazione scientifica unica delle diverse opzioni di ceppi o combinazioni di ceppi.
Per i medicinali veterinari omeopatici, il nuovo allegato stabilisce specifiche regole su terminologia latina, controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari, controlli del prodotto finito e dimostrazione della stabilità. Ogni informazione mancante deve essere giustificata; nel caso della registrazione semplificata, restano applicabili i vincoli relativi alle sostanze impiegate in animali produttori di alimenti, in coerenza con la disciplina sui residui.
Recepimento, decorrenza e obblighi formali degli Stati membri
L’articolo 2 impone il recepimento entro il 6 settembre 2009, con comunicazione immediata alla Commissione delle misure nazionali e di una tavola di concordanza. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di trasposizione. Per i professionisti, il punto operativo centrale è l’adeguamento della documentazione autorizzativa alle nuove regole dell’allegato I e alle prassi tecniche richiamate da farmacopea, EMEA/EMA e Commissione.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato I della direttiva 2001/82/CE
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato I della direttiva 2001/82/CE con il nuovo testo allegato alla direttiva 2009/9/CE. Il nuovo allegato ristruttura i requisiti del dossier per medicinali veterinari non immunologici, immunologici e per domande specifiche o prodotti particolari.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 6 settembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e una tavola di concordanza; i testi nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati all’atto della pubblicazione ufficiale.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
Principi generali del dossier
L’allegato afferma che il dossier deve essere conforme alle prescrizioni dell’allegato stesso e alla guida della Commissione (vol. 6B); deve tener conto dello stato delle conoscenze scientifiche, delle linee guida dell’Agenzia europea per i medicinali e della Farmacopea europea. Il richiedente deve includere tutti i dati favorevoli e sfavorevoli, comprese prove incomplete o abbandonate, e rispettare GMP, GLP e norme sulla sperimentazione animale.
Qualità: composizione, fabbricazione, materie prime e controlli
Per i medicinali non immunologici e immunologici sono richieste informazioni dettagliate su composizione qualitativa e quantitativa, sviluppo del prodotto, metodo di fabbricazione, controllo delle materie prime, controllo in-process, controlli del prodotto finito, stabilità, contenitori e sistemi di chiusura. Sono disciplinati l’uso delle monografie della Farmacopea europea o, in mancanza, delle farmacopee nazionali o di paesi terzi; l’impiego di certificati di idoneità della direzione europea per la qualità dei medicinali; l’eventuale ricorso ad Active Substance Master File e, per i vaccini, a Vaccine Antigen Master File.
Innocuità, residui e rischio ambientale
La direttiva richiede prove di tossicità, tolleranza nelle specie di destinazione, tossicità riproduttiva e dello sviluppo, genotossicità, cancerogenicità, sicurezza dell’utilizzatore, proprietà microbiologiche dei residui e sviluppo della resistenza. Per i medicinali destinati ad animali produttori di alimenti sono previste prove di deplezione dei residui e metodi analitici convalidati per determinare i tempi di attesa. È imposta anche una valutazione del rischio ambientale in due fasi; per i prodotti contenenti OGM si applicano i documenti della direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004.
Efficacia e prove cliniche
Le prove precliniche e cliniche devono dimostrare o supportare l’efficacia del medicinale nelle condizioni d’impiego proposte, con protocolli dettagliati, controlli adeguati, dati statistici e osservazioni di campo. Per i medicinali immunologici sono previste regole specifiche su sicurezza, efficacia, challenge studies, studi di campo, durata dell’immunità, compatibilità con altri vaccini e interpretazione dei vaccini diagnostici o marcatori.
Domande specifiche: generici, biologici simili, uso veterinario ben noto, associazioni e consenso informato
Il titolo III disciplina le peculiarità documentali per i medicinali veterinari generici, i medicinali biologici simili, i medicinali di uso veterinario ben noto (con requisito minimo di 10 anni di uso sistematico e documentato nella Comunità), le associazioni fisse, le domande con consenso informato, le circostanze eccezionali e le domande miste. Sono previste semplificazioni o integrazioni documentali a seconda del tipo di domanda e della natura del prodotto di riferimento.
Prodotti particolari: VAMF, dossier multiceppo e omeopatici
Il titolo IV introduce, per particolari vaccini, il concetto di Vaccine Antigen Master File e di dossier multiceppo per alcuni virus antigenicamente variabili (afta epizootica, influenza aviaria, febbre catarrale degli ovini). Disciplina inoltre i medicinali veterinari omeopatici, con specifiche regole su terminologia, controllo delle materie prime, controlli del finito e stabilità, nonché sulla giustificazione delle eventuali informazioni mancanti.
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