Direttiva 2009/8
Direttiva 2009/8/CE della Commissione, del 10 febbraio 2009 , che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tenori massimi di coccidiostatici o istomonostatici presenti per effetto di carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce un’armonizzazione europea dei tenori massimi di coccidiostatici e istomonostatici presenti nei mangimi per effetto di carry-over inevitabile, modificando l’allegato I della direttiva 2002/32/CE. La disciplina mira a prevenire contaminazioni crociate tecnicamente inevitabili, tutelando al contempo salute animale, salute umana e corretto funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º luglio 2009.
Fissa nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE tenori massimi di coccidiostatici e istomonostatici presenti per carry-over inevitabile in mangimi destinati a specie non bersaglio.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, che devono recepire le modifiche all'allegato I della direttiva 2002/32/CE, e agli operatori del settore dei mangimi che producono, stoccano o trasportano mangimi contenenti coccidiostatici o istomonostatici autorizzati. Riguarda i mangimi destinati a specie non bersaglio, le materie prime per mangimi, i mangimi composti, i mangimi di finissaggio e le premiscele destinate alla produzione di mangimi per cui l'uso della sostanza non è autorizzato; si applica nel contesto del mercato interno ed è rilevante anche per i profili di contaminazione crociata in produzione, stoccaggio e trasporto. Restano fermi gli obblighi generali di buona pratica e di igiene dei mangimi previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005 e i limiti massimi di residui o tolleranze negli alimenti previsti da altre norme UE.
Tenori massimi di coccidiostatici e istomonostatici nei mangimi per effetto di carry-over inevitabile
La direttiva interviene sulla direttiva 2002/32/CE per armonizzare a livello unionale i tenori massimi di coccidiostatici e istomonostatici presenti nei mangimi a seguito di contaminazione crociata inevitabile. Il legislatore europeo richiama il principio ALARA, la necessità di tutelare salute animale, salute umana e mercato interno, e la base scientifica fornita dai pareri EFSA sui rischi connessi al carry-over.
Obiettivi e finalità
L'atto mira a evitare che gli Stati membri adottino regole nazionali difformi per gestire la presenza inevitabile di queste sostanze nei mangimi destinati a specie non bersaglio. La scelta di fissare valori armonizzati nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE risponde all'esigenza di prevenire effetti indesiderabili e nocivi, assicurando un livello uniforme di protezione e il corretto funzionamento del mercato interno.
Contesto normativo e ratio tecnica
I considerando chiariscono che i coccidiostatici e gli istomonostatici sono additivi per mangimi autorizzabili ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, ma il loro uso può generare carry-over nelle linee di produzione, nello stoccaggio e nel trasporto. La direttiva sottolinea che gli operatori devono comunque rispettare gli obblighi di igiene dei mangimi previsti dal regolamento (CE) n. 183/2005, in particolare le misure organizzative e tecniche volte a prevenire la contaminazione crociata.
Criteri di fissazione dei limiti
I limiti sono costruiti sulla base dell'ALARA e differenziati in funzione della sensibilità delle specie e della tipologia di mangime:
- circa 3% del tenore massimo autorizzato per specie non bersaglio meno sensibili;
- circa 1% per specie non bersaglio sensibili e per i mangimi di finissaggio;
- circa 1% anche per altri mangimi destinati a specie bersaglio privi di tali additivi e per specie non bersaglio da produzione alimentare continua, quando vi siano prove di trasferimento agli alimenti di origine animale. La direttiva precisa inoltre che la somministrazione diretta di materie prime per mangimi o l'impiego di mangimi complementari non deve comportare un'esposizione superiore ai corrispondenti valori massimi applicabili nel caso di uso esclusivo di mangimi completi.
Contenuto dell'allegato: sostanze e categorie interessate
L'allegato inserisce 11 voci nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE, con tenori massimi espressi in mg/kg su mangimi al 12% di umidità. Le categorie disciplinate comprendono materie prime per mangimi, mangimi composti per specifiche specie o fasi produttive, e premiscele per le quali l'uso della sostanza non è autorizzato. Tra i valori più rilevanti figurano, a titolo esemplificativo:
- lasalocid sodico: 1,25 mg/kg per materie prime e per vari mangimi composti; 3,75 mg/kg per "altre specie animali";
- narasin, salinomicina sodica, robenidina e decochinato: limiti differenziati con valori più bassi per specie sensibili e 2,1 mg/kg o 1,2 mg/kg per altre specie, a seconda della sostanza;
- monensin sodico: 1,25 mg/kg per categorie indicate e 3,75 mg/kg per altre specie;
- semduramicina sodica: 0,25 mg/kg e 0,75 mg/kg;
- maduramicina ammonio alfa: 0,05 mg/kg e 0,15 mg/kg;
- bromidrato di alofuginone: 0,03 mg/kg e 0,09 mg/kg;
- nicarbazina: 0,5 mg/kg e 1,5 mg/kg;
- diclazuril: 0,01 mg/kg e 0,03 mg/kg. Per le premiscele, il tenore massimo corrisponde alla concentrazione che non supera il 50% del valore massimo per i mangimi, se le istruzioni d'uso sono rispettate.
Coordinamento con altre discipline UE
La direttiva richiama la necessità di coordinamento con i limiti massimi di residui eventualmente stabiliti nel quadro del regolamento (CEE) n. 2377/90 e del regolamento (CE) n. 1831/2003. Inoltre, segnala che, per gli alimenti di origine animale, il regolamento (CE) n. 124/2009 fissa tolleranze massime per la presenza delle sostanze attive conseguenti al carry-over inevitabile nei mangimi.
Recepimento, comunicazioni e decorrenza
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1º luglio 2009, comunicando immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dallo Stato membro. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I della direttiva 2002/32/CE
L'articolo 1 dispone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 2002/32/CE di nuovi punti relativi ai tenori massimi, in mg/kg (ppm) su mangimi con 12% di umidità, per 11 sostanze: lasalocid sodico, narasin, salinomicina sodica, monensin sodico, semduramicina sodica, maduramicina ammonio alfa, cloridrato di robenidina, decochinato, bromidrato di alofuginone, nicarbazina e diclazuril. I limiti riguardano materie prime per mangimi, mangimi composti per specifiche categorie animali e premiscele non autorizzate. Le premiscele devono rispettare un tenore corrispondente a non oltre il 50% del valore massimo stabilito per i mangimi, se sono seguite le istruzioni d'uso.
Principio ALARA e livelli di carry-over
I considerando fissano il criterio del livello più basso ragionevolmente conseguibile (ALARA). Per i mangimi destinati a specie non bersaglio meno sensibili si prevede un carry-over di circa il 3% del tenore massimo autorizzato; per specie non bersaglio sensibili e mangimi di finissaggio si prevede un carry-over di circa l'1%. L'1% vale anche per altri mangimi destinati a specie bersaglio privi di tali additivi e per mangimi destinati a specie non bersaglio da produzione alimentare continua, quando vi siano prove di trasferimento agli alimenti di origine animale.
Obblighi degli operatori del settore dei mangimi
La direttiva ribadisce che la fissazione dei tenori massimi non esonera gli operatori dagli obblighi di adottare buone pratiche di produzione e le misure richieste dal regolamento (CE) n. 183/2005, in particolare sugli articoli 4 e 5, per evitare contaminazioni crociate in impianti, attrezzature, produzione, stoccaggio e trasporto.
Coordinamento con altre norme UE su residui e alimenti
La disciplina deve essere coerente con i limiti massimi di residui eventualmente stabiliti ai sensi del regolamento (CEE) n. 2377/90 e del regolamento (CE) n. 1831/2003. Inoltre, il considerando richiama il regolamento (CE) n. 124/2009, che stabilisce tolleranze massime negli alimenti per la presenza delle sostanze attive contenute nei coccidiostatici e istomonostatici conseguenti al carry-over inevitabile.
Ragioni di armonizzazione e base scientifica
La Commissione giustifica l'intervento con la necessità di evitare norme nazionali divergenti che ostacolerebbero il mercato interno. La misura si fonda sui pareri EFSA del 2007-2008, dai quali risulta improbabile che i livelli di presenza conseguenti al carry-over inevitabile, tenuto conto delle misure preventive, producano effetti negativi sulla salute animale e che il rischio per la salute dei consumatori sia rilevante.
Termine di recepimento e obblighi formali degli Stati membri
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro il 1º luglio 2009 e di comunicarle immediatamente alla Commissione, con tavola di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità scelte dagli Stati membri.
Entrata in vigore
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 10 feb 2009Direttiva 2009/7
- direttiva · 10 feb 2009Direttiva 2009/9
- direttiva · 13 feb 2009Direttiva 2009/10
- direttiva · 4 feb 2009Direttiva 2009/6
- direttiva · 16 feb 2009Direttiva 2009/13
- direttiva · 18 feb 2009Direttiva 2009/11
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →