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direttiva

Direttiva 2009/5

Direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009 , che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32009L0005

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva sostituisce l’allegato III della direttiva 2006/22/CE per introdurre una tabella armonizzata di orientamenti sulla classificazione delle infrazioni ai regolamenti sui tempi di guida/riposo e sul tachigrafo. L’obiettivo è rafforzare certezza giuridica, parità concorrenziale e coerenza dei sistemi nazionali di classificazione del rischio. Gli Stati membri devono recepire la modifica entro il 31 dicembre 2009 e comunicare alla Commissione le misure adottate.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE mediante una tabella armonizzata delle infrazioni in materia di tempi di guida, riposi e tachigrafo nei trasporti su strada.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire le modifiche e adeguare le proprie disposizioni interne. Sul piano materiale riguarda il controllo e la classificazione delle infrazioni commesse nell’ambito del regolamento (CE) n. 561/2006 sui tempi di guida e riposo e del regolamento (CEE) n. 3821/85 sull’apparecchio di controllo nel trasporto su strada, con riflessi su conducenti e imprese di autotrasporto. La direttiva è rilevante anche ai fini del SEE. Non disciplina direttamente nuove regole operative per gli operatori, ma armonizza gli orientamenti di classificazione delle infrazioni che gli Stati membri devono utilizzare nei sistemi di controllo e classificazione del rischio.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE

La direttiva interviene nel sistema di controllo dei trasporti su strada per aggiornare l’allegato III della direttiva 2006/22/CE. L’obiettivo è fornire orientamenti comuni per la classificazione delle infrazioni ai regolamenti sui tempi di guida e riposo e sull’apparecchio di controllo, così da aumentare la certezza del diritto, favorire condizioni di concorrenza più eque e rendere più omogenei i sistemi nazionali di classificazione del rischio.

Finalità e contesto normativo

La modifica si inserisce nel quadro delle disposizioni sociali nel settore dei trasporti su strada, richiamando in particolare il regolamento (CE) n. 561/2006 e il regolamento (CEE) n. 3821/85. Il considerando centrale evidenzia che la possibilità di adattare l’allegato III consente di definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni suddivise per categorie, includendo quelle più gravi, cioè quelle che comportano elevato rischio di morte o di gravi lesioni.

Ambito applicativo e destinatari

La direttiva è rivolta agli Stati membri, che devono adeguare le proprie norme interne. Sul piano sostanziale, essa incide sui controlli relativi a conducenti e imprese di autotrasporto che operano nel settore del trasporto su strada e che sono soggetti alle regole europee su tempi di guida, riposi e tachigrafo. La direttiva ha inoltre rilevanza per il SEE.

Obblighi degli Stati membri

L’articolo 1 impone la sostituzione integrale dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE con quello allegato alla direttiva. In tal modo gli Stati membri devono utilizzare una base comune di classificazione delle infrazioni nei propri sistemi di controllo e di rischio, pur conservando margini di scelta nella forma e nei mezzi del recepimento, come tipico delle direttive.

L’articolo 2 fissa gli adempimenti di trasposizione:

  • le misure nazionali necessarie devono entrare in vigore entro il 31 dicembre 2009;
  • il testo delle disposizioni adottate deve essere comunicato immediatamente alla Commissione, insieme a una tabella di corrispondenza;
  • le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • deve essere trasmesso alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.

Contenuto dell’allegato: struttura delle infrazioni

L’allegato sostituito introduce una tabella di orientamenti che classifica le infrazioni in funzione della gravità.

Per il regolamento (CE) n. 561/2006, i gruppi principali riguardano:

  • equipaggio: mancato rispetto dell’età minima dei conducenti;
  • periodi di guida: superamenti dei limiti giornalieri, settimanali e su due settimane consecutive, con soglie differenziate di gravità;
  • interruzioni: superamento del periodo di guida ininterrotto;
  • periodi di riposo: insufficienza dei riposi giornalieri e settimanali, compresi i casi di riposo ridotto, riposo frazionato e multipresenza;
  • tipi di pagamento: collegamento del salario alla distanza percorsa o al volume di merci trasportate.

Per il regolamento (CEE) n. 3821/85, la tabella copre invece:

  • montaggio dell’apparecchio di controllo: assenza di apparecchio omologato;
  • utilizzo dell’apparecchio, della carta del conducente e del foglio di registrazione: malfunzionamento, uso improprio, mancanza di documentazione, conservazione dei dati, uso di carte non valide, mancata richiesta di sostituzione della carta nei termini, utilizzo scorretto dei supporti, mancato inserimento dati manuali, difetti relativi all’orario e al dispositivo di commutazione;
  • indicazioni da inserire: omissioni di cognome, nome, date, luoghi, targa, letture del contachilometri, tempo di cambio veicolo e simbolo del paese;
  • presentazione dei documenti: rifiuto del controllo e impossibilità di esibire registrazioni, carte e documenti dei periodi richiesti;
  • frodi: falsificazione, cancellazione o distruzione dei dati, manomissione del tachigrafo e di strumenti idonei a falsare i dati;
  • guasto: mancata riparazione da parte di installatore o officina autorizzati, oppure durante il viaggio;
  • inserimento manuale dei dati sui tabulati: omissioni nelle indicazioni richieste, mancanza di dati identificativi o della firma, omessa denuncia formale di smarrimento o furto della carta.

Graduazione della gravità

L’allegato utilizza categorie di gravità differenziate, con un sistema di qualificazione che consente di distinguere tra infrazioni molto gravi, gravi e minori. Per il regolamento (CE) n. 561/2006 le categorie sono indicate come IMG, IG e IM; per il regolamento (CEE) n. 3821/85 come VSI, SI e MI. La logica sottostante, richiamata nei considerando, è che la classificazione debba dipendere dalla gravità della violazione, dalle sue possibili conseguenze sulla sicurezza stradale e dalla sua incidenza sulla possibilità di controllare il rispetto della normativa.

Entrata in vigore e efficacia

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione effettiva negli ordinamenti nazionali dipende dal recepimento da completare entro il 31 dicembre 2009.

Indicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti operanti nel settore dei trasporti, il testo è rilevante soprattutto perché uniforma i criteri di valutazione delle infrazioni ai fini ispettivi e sanzionatori. La tabella allegata incide sulla qualificazione del rischio dell’impresa e sulla gestione dei controlli transfrontalieri, facilitando la comparazione tra violazioni commesse in Stati membri diversi da quello di stabilimento. Le imprese di autotrasporto devono quindi attendersi un maggiore allineamento dei criteri nazionali di vigilanza, pur con possibili differenze nella concreta attuazione sanzionatoria interna.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’allegato III della direttiva 2006/22/CE

L’articolo 1 dispone che l’allegato III della direttiva 2006/22/CE sia sostituito dall’allegato della direttiva. Il nuovo allegato contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, suddivise in categorie secondo la gravità.

Finalità dell’armonizzazione delle infrazioni

I considerando chiariscono che la categorizzazione armonizzata serve a fornire certezza giuridica alle imprese, a garantire una concorrenza più equa e a costituire una base comune per i sistemi di classificazione del rischio previsti dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/22/CE. Le infrazioni più gravi sono quelle che comportano elevato rischio di morte o gravi lesioni.

Termine di recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare entro il 31 dicembre 2009 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate, corredato di una tabella di corrispondenza. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

Ai sensi dell’articolo 3, la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.

Classificazione delle infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

L’allegato classifica le infrazioni in gruppi relativi a equipaggio, periodi di guida, interruzioni, periodi di riposo e tipi di pagamento. Tra gli esempi: mancato rispetto dell’età minima dei conducenti; superamento dei limiti di guida giornalieri, settimanali o bisettimanali; superamento del periodo di guida ininterrotto; insufficienza dei riposi giornalieri o settimanali; collegamento del salario alla distanza percorsa o al volume delle merci trasportate. Le infrazioni sono gradu ate in funzione della gravità con le sigle IMG, IG e IM.

Classificazione delle infrazioni al regolamento (CEE) n. 3821/85

L’allegato disciplina inoltre le infrazioni relative al montaggio e all’uso dell’apparecchio di controllo, delle carte del conducente e dei fogli di registrazione, nonché la presentazione dei documenti, le frodi, i guasti e l’inserimento manuale dei dati. Sono contemplate, tra l’altro, la mancata installazione di un apparecchio omologato, il cattivo funzionamento o uso improprio del tachigrafo, la mancata conservazione dei dati, la mancata esibizione delle registrazioni, la falsificazione o manomissione dei dati e la mancata denuncia di smarrimento o furto della carta conducente. Le categorie di gravità sono indicate come VSI, SI e MI.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradasicurezza stradalelavorosanzioni amministrativearmonizzazione normativa

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