Sentenza n. 747/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli- Sez. Lavoro n. 4449/2024, depositata e resa pubblica il 13.06.2024, nel procedimento n. r.g. 21099/2023, notificata all’Amministrazione in data 08.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4449/2024, che aveva ordinato l'accredito sulla carta elettronica del docente di euro 500 per ciascuna delle annualità riconosciute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4449/2024, pubblicata il 13 giugno 2024 e non impugnata. La pronuncia aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione della docente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, euro 500 per ciascuna delle annualità scolastiche 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024. La sentenza era stata notificata all'Amministrazione l'8 ottobre 2024 ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero desse esecuzione al comando giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. La pronuncia civile aveva immediato valore conformativo-ordinatorie nei confronti del Ministero, il quale era tenuto a far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta, cioè l'accredito degli importi sulla carta elettronica del docente. Il Ministero è stato ordinato a dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione di parte, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro i successivi sessanta giorni su istanza della ricorrente. È stata inoltre applicata una penalità di mora, determinata negli interessi legali sull'importo complessivamente risultante dal giudicato, decorrenti dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure all'adempimento del commissario ad acta. La nomina del commissario non priva il Ministero del potere di adempiere spontaneamente. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di giudizio, liquidate in euro 650 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata determinata negli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alle amministrazioni pubbliche prima dell'esecuzione; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.
sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4449/2024
Costituisce il giudicato da eseguire e impone al Ministero l'accredito sulla carta elettronica del docente di euro 500 per ciascuna delle annualità riconosciute.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione una prestazione determinata ha immediato valore conformativo-ordinatorie nei confronti dell'amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità o il bene della vita riconosciuto dal giudice civile.
- L'azione di ottemperanza nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il giudicato sia stato notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare fin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
- La nomina del commissario ad acta non priva l'amministrazione del potere di adempiere spontaneamente al giudicato; la penalità di mora può essere fatta decorrere dalla scadenza del termine assegnato dal giudice e protrarsi sino all'adempimento spontaneo o commissariale.
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