Ordinanza n. 161/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale contingibile e urgente per la rimozione di uno sbarramento su strada di uso pubblico
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza sindacale n. 2/2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell’ordinanza emerge che la controversia riguarda la chiusura, mediante sbarramento, di una strada qualificata come di uso pubblico. Il Comune ha riferito che il ricorrente aveva esercitato unilateralmente le proprie ragioni, procedendo alla chiusura della strada nonostante fosse stato previamente diffidato a non farlo. I motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso non sono esposti nel testo dell’ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che la vicenda fattuale richieda approfondimenti incompatibili con la fase cautelare e da svolgere nella sede di merito, eventualmente anche mediante istruttoria tecnica. Nel bilanciamento cautelare ha attribuito prevalenza all’interesse pubblico perseguito dall’ordinanza sindacale, considerato il comportamento unilaterale del ricorrente e la precedente diffida a non chiudere la strada. Non è stata quindi sospesa l’efficacia dell’ordinanza impugnata. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando la ricostruzione della vicenda fattuale richiede approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria, il giudice può riservare tali accertamenti alla sede di merito, eventualmente disponendo in quella fase un’istruttoria tecnica.
- Nel bilanciamento cautelare, l’interesse pubblico perseguito da un’ordinanza sindacale può prevalere sull’interesse privato alla sospensione quando il provvedimento reagisce a un esercizio unilaterale delle proprie ragioni da parte del privato, nonostante una previa diffida dell’amministrazione a non porre in essere la condotta contestata.
Come è indicizzato
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