Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-680/24

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 febbraio 2026. — WizzAir Hungary Légiközlekedési Kft. contro Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Diritti aeroportuali – Direttiva 2009/12/CE – Articolo 2, punto 3 – Nozione di “utente dell’aeroporto” – Articolo 6, paragrafo 2 – Obbligo, per il gestore aeroportuale, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali – Articolo 6, paragrafo 5, primo comma, lettera a) – Procedura obbligatoria di determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali o del loro ammontare massimo da parte dell’autorità di vigilanza indipendente – Articolo 6, paragrafo 5, secondo comma – Articolo 11, paragrafi 1 e 7 – Obbligo, per tale autorità, di consultare gli utenti dell’aeroporto sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura obbligatoria di diritto nazionale – Portata – Principio di non discriminazione e principio di trasparenza. — Causa C-680/24

Giurisprudenza europea62024CJ0680

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta in senso ampio la nozione di «utente dell’aeroporto» della direttiva 2009/12, escludendo che il legislatore nazionale possa limitare le consultazioni ai soli vettori aerei abituali. Nella procedura nazionale obbligatoria di approvazione dei diritti aeroportuali, l’autorità di vigilanza indipendente non è esonerata dagli obblighi di consultazione quando il gestore aeroportuale non ha consultato tutti gli utenti interessati. La sentenza rafforza così i principi di non discriminazione e trasparenza nel sistema dei diritti aeroportuali.

Diritti aeroportuali: la nozione di «utente dell’aeroporto» e l’obbligo di consultazione non possono essere ristretti dal diritto nazionale ai soli vettori aerei «che utilizzano in modo continuativo» l’aeroporto; inoltre, nell’ambito della procedura nazionale obbligatoria di approvazione dei diritti, l’autorità di vigilanza indipendente deve consultare gli utenti non debitamente consultati dal gestore aeroportuale.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 2009/12, letto con l’articolo 6, paragrafi 2 e 5, si applichi anche quando l’autorità di vigilanza indipendente decide, nell’ambito di una procedura nazionale obbligatoria, sulla determinazione o approvazione dei diritti aeroportuali o delle loro modifiche. 2) Se l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12 osti a una normativa nazionale che limita la consultazione, in caso di modifica dei diritti aeroportuali, ai soli vettori aerei che utilizzano continuativamente l’aeroporto, escludendo altri utenti dell’aeroporto.

Principio di diritto

La direttiva 2009/12 osta a che il diritto nazionale restringa la consultazione sugli aumenti o le modifiche dei diritti aeroportuali ai soli vettori aerei che utilizzano continuativamente l’aeroporto: devono essere consultati tutti gli «utenti dell’aeroporto» ai sensi dell’articolo 2, punto 3. Inoltre, quando l’autorità di vigilanza indipendente determina o approva tali modifiche nell’ambito di una procedura nazionale obbligatoria ex articolo 6, paragrafo 5, lettera a), essa deve consultare gli utenti dell’aeroporto che il gestore aeroportuale non abbia debitamente consultato, in coerenza con i principi di non discriminazione e trasparenza.

Norme richiamate

  • Direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 2, punto 3, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 3, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/12/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1 e 7, direttiva 2009/12/CE

Diritti aeroportuali e nozione di «utente dell’aeroporto»

Si tratta di un rinvio pregiudiziale del Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie in materia di diritti aeroportuali ai sensi della direttiva 2009/12/CE. La controversia oppone WizzAir al presidente dell’autorità dell’aviazione civile polacca e riguarda la legittimità del rigetto della domanda di ammissione della compagnia come parte nel procedimento di modifica dei diritti dell’aeroporto Chopin di Varsavia.

Fatti e procedimento principale

Il gestore aeroportuale Polskie Porty Lotnicze S.A. ha presentato all’autorità di vigilanza indipendente una domanda di approvazione di modifiche della tariffa dei diritti aeroportuali, dopo aver svolto consultazioni solo con 65 vettori aerei qualificati dal diritto polacco come vettori che utilizzano in modo continuativo l’aeroporto. WizzAir, qualificata invece come «utente dell’aeroporto» ai sensi della direttiva, ha chiesto di essere ammessa nel procedimento, ma la sua richiesta è stata respinta. Il giudice del rinvio ha accertato che, al momento della decisione, gli utenti dell’aeroporto erano 137, mentre l’autorità non aveva consultato le «parti interessate» nell’esame delle modifiche.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 2, punto 3, della direttiva 2009/12, che definisce l’«utente dell’aeroporto» come qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti per via aerea passeggeri, posta e/o merci, da e per l’aeroporto considerato;
  • l’articolo 3, sul principio di non discriminazione;
  • l’articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, sulla consultazione e sui ricorsi;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, sulla trasparenza;
  • l’articolo 11, paragrafi 1 e 7, sull’autorità di vigilanza indipendente.

Prima questione: consultazione davanti all’autorità di vigilanza indipendente

La Corte chiarisce che l’articolo 11, paragrafo 7, si applica anche quando l’autorità di vigilanza indipendente interviene nell’ambito della procedura nazionale obbligatoria prevista dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera a). In tale ipotesi, l’autorità deve consultare gli «utenti dell’aeroporto» che non siano stati debitamente consultati dal gestore aeroportuale nella fase preparatoria della proposta di modifica.

La Corte osserva che l’articolo 11, paragrafo 1, impone all’autorità di assicurare la corretta applicazione della direttiva e, in particolare, delle funzioni di cui all’articolo 6. Questa responsabilità non cambia a seconda che l’autorità operi come organo di ricorso o come organo competente a determinare o approvare i diritti sulla base del diritto nazionale. La consultazione serve a garantire un controllo effettivo sul rispetto degli obblighi di consultazione, trasparenza e non discriminazione.

Seconda questione: divieto di restringere la nozione di utente ai soli vettori «continuativi»

La Corte afferma che la nozione di «utente dell’aeroporto» è autonoma e unitaria nel diritto dell’Unione. La formulazione ampia dell’articolo 2, punto 3, include senza restrizioni tutti i soggetti che trasportano per via aerea passeggeri, posta e/o merci da e per l’aeroporto considerato. Ne consegue che tutti tali utenti devono essere consultati sulle modifiche del sistema o dell’ammontare dei diritti aeroportuali.

La Corte respinge la possibilità, prevista dalla normativa polacca, di limitare la consultazione ai soli vettori aerei che utilizzano l’aeroporto in modo continuativo. Una simile limitazione sarebbe incompatibile con il principio di non discriminazione dell’articolo 3 e con il principio di trasparenza dell’articolo 7, paragrafo 1. Inoltre, essa potrebbe avvantaggiare i grandi vettori e ostacolare i nuovi entranti, con effetti negativi sulla concorrenza leale.

Ragionamento sistematico e teleologico

La Corte valorizza il collegamento stretto tra trasparenza e non discriminazione: la trasparenza consente agli utenti di individuare eventuali trattamenti discriminatori. Richiama anche l’obiettivo generale della direttiva, enunciato nel considerando 2, di istituire un quadro comune per la fissazione dei diritti aeroportuali e per i rapporti tra gestori e utenti, evitando che il gestore si trovi in posizione privilegiata.

Esito della controversia e dispositivo

La Corte conclude che:

  • la nozione di «utente dell’aeroporto» osta a una normativa nazionale che limita la consultazione ai soli vettori aerei che utilizzano continuativamente l’aeroporto;
  • l’autorità di vigilanza indipendente, quando approva o determina modifiche dei diritti aeroportuali nell’ambito di una procedura nazionale obbligatoria, deve consultare gli utenti dell’aeroporto che il gestore non abbia debitamente consultato.

La verifica concreta del fatto che WizzAir non sia stata consultata spetta comunque al giudice nazionale.

Come è indicizzato

Materiediritti aeroportualitrasporti aereinon discriminazionetrasparenza amministrativaconsultazione degli operatori economici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.