Ordinanza n. 72/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento emesso dalla Direzione Rigenerazione Urbana - Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE - Unità Interventi Diretti - Municipi 5-9 - Ufficio Municipio 8 del Comune di Milano, avente a oggetto «Via Gassendi, 12 - Richiesta di Permesso di Costruire, Prot. n. 525529/2024 del 14/10/2024, Pratica n. JPE/26574/2024, a variante della SCIA, Prot. n. 419361/2022 del 03/08/2022, Pratica n. WF/3653/2022. Conclusione del procedimento», datato 10 settembre 2025, anticipato privo di allegati l’11 settembre 2025, completato con gli atti e i documenti connessi e presupposti in data compresa tra il 21 ottobre 2025 e il 30 ottobre 2025; - e di tutti gli atti presupposti e connessi, tra cui l’attestazione della formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire di cui al provvedimento emesso in data 5 settembre 2025, prot. n. 455347/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di conclusione del procedimento relativo a una richiesta di permesso di costruire in variante a una SCIA, nonché atti connessi, inclusa l’attestazione della formazione del silenzio assenso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le parti ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento del Comune di Milano del 10 settembre 2025 relativo alla conclusione del procedimento per il rilascio di un permesso di costruire in variante a una precedente SCIA, concernente un intervento edilizio in via Gassendi n. 12. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti e connessi, tra cui l’attestazione del 5 settembre 2025 relativa alla formazione del silenzio assenso sull’istanza di permesso di costruire. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a rilevare la complessità delle questioni poste a fondamento del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che la complessità delle questioni prospettate richieda un approfondito esame incompatibile con la fase cautelare, riservando al giudizio di merito la valutazione sulla fondatezza del ricorso. Quanto al periculum in mora, nella comparazione degli interessi ha ritenuto prevalenti quelli della parte controinteressata, poiché l’intervento edilizio contestato era in fase di avanzata realizzazione. Il Tribunale ha inoltre considerato che, in caso di accoglimento del ricorso nel merito, la posizione delle parti ricorrenti potrebbe essere pienamente reintegrata. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris, del danno grave e irreparabile e della comparazione degli interessi.
art. 20 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata indirettamente quale disciplina dell’istanza di permesso di costruire e della formazione del silenzio assenso, senza che l’ordinanza ne sviluppi l’interpretazione.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni poste a fondamento del ricorso sono complesse e richiedono un approfondito esame, il giudice può riservare al merito la valutazione della fondatezza senza anticipare un giudizio definitivo sul fumus boni iuris.
- Ai fini della sospensione cautelare di un titolo o provvedimento edilizio, l’avanzata realizzazione dell’intervento può determinare, nella comparazione degli interessi, la prevalenza dell’interesse della parte controinteressata alla prosecuzione dei lavori.
- La tutela cautelare può essere negata quando gli eventuali pregiudizi lamentati dai ricorrenti risultino pienamente reintegrabili all’esito favorevole del giudizio di merito, difettando un danno grave e irreparabile.
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