Direttiva 2012/44
Direttiva di esecuzione 2012/44/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole e di ortaggi Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva di esecuzione 2012/44/UE aggiorna gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, adeguando gli elenchi delle specie ai più recenti protocolli dell’UCVV e alle linee direttrici UPOV. L’intervento recepisce nuove linee direttrici e aggiornamenti tecnici già adottati dagli organismi internazionali competenti. Gli Stati membri devono trasporre le modifiche entro il 31 dicembre 2013 e applicarle dal 1° gennaio 2014, con una clausola transitoria per gli esami già avviati.
Modifica gli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE aggiornando gli elenchi delle specie e i protocolli/linee direttrici di esame DUS per varietà di piante agricole e orticole.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, in relazione agli esami delle varietà destinate all’inserimento nei cataloghi nazionali e, per le specie orticole, alla commercializzazione delle sementi. Riguarda le specie elencate negli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE, per le quali sono aggiornati i caratteri minimi da esaminare e le condizioni minime di esame secondo i protocolli dell’UCVV/CPVO o le linee direttrici UPOV. È prevista una disciplina transitoria per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2014.
Direttiva di esecuzione 2012/44/UE: aggiornamento dei protocolli tecnici per l’esame delle varietà vegetali
La direttiva interviene su un impianto tecnico già esistente, modificando le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che disciplinano le modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE. La finalità è allineare gli elenchi delle specie e i criteri di esame alle nuove e aggiornate linee direttrici elaborate dall’UCVV/CPVO e dall’UPOV.
Obiettivi e contesto normativo
La Commissione motiva l’intervento osservando che le direttive del 2003 erano state adottate per garantire che le varietà inserite nei cataloghi nazionali rispettassero, ove esistenti, i protocolli dell’UCVV per i caratteri minimi e le condizioni minime di esame; in mancanza, si applicavano le linee direttrici UPOV. Poiché l’UCVV e l’UPOV hanno successivamente adottato ulteriori linee direttrici per un’altra specie e aggiornato quelle già esistenti, era necessario un adeguamento coordinato della disciplina secondaria.
Ambito di applicazione materiale e soggettivo
La direttiva si rivolge agli Stati membri nella gestione degli esami varietali connessi:
- al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, per quanto riguarda la direttiva 2002/53/CE;
- alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, per quanto riguarda la direttiva 2002/55/CE.
L’effetto pratico riguarda le specie elencate negli allegati delle direttive modificate, distinguendo tra:
- specie che devono conformarsi ai protocolli di prova dell’UCVV/CPVO;
- specie che devono conformarsi alle linee direttrici UPOV per gli esami.
La direttiva non disciplina nuove categorie di operatori, ma incide sui criteri tecnici che gli Stati membri devono utilizzare nei procedimenti di esame varietale.
Modifiche agli allegati tecnici
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo della parte A dell’allegato della direttiva 2012/44/UE. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo della parte B dell’allegato.
Gli allegati contengono elenchi aggiornati di specie, ciascuna associata a un protocollo o a una linea direttrice specifica, con indicazione della versione e della data del documento tecnico. Tra le specie interessate figurano, per esempio, numerose graminacee, cereali, oleaginose e leguminose nella parte A, e ortaggi e altre specie nella parte B.
Disciplina transitoria
L’articolo 3 introduce una clausola transitoria: per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2014, gli Stati membri possono continuare ad applicare le versioni previgenti delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE. La formulazione lascia un margine di discrezionalità agli Stati membri, che possono scegliere se applicare subito il nuovo testo o mantenere il precedente per i procedimenti già avviati.
Recepimento, applicazione e obblighi formali
L’articolo 4 contiene il termine di trasposizione: gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2013 le disposizioni interne necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2014.
La direttiva impone inoltre un obbligo di comunicazione immediata alla Commissione del testo delle misure nazionali di recepimento. Quanto al coordinamento formale, gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredati in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse agli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti che assistono operatori del settore sementiero e varietale, la rilevanza principale è tecnico-procedurale: cambiano i riferimenti normativi da utilizzare negli esami di distintività, omogeneità e stabilità delle varietà incluse negli elenchi aggiornati. Occorre verificare, specie per procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2014, se sia stato applicato il regime previgente o quello aggiornato, in funzione delle scelte nazionali di recepimento e della disciplina transitoria prevista dall’articolo 3.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE
L’articolo 1 sostituisce gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE con il testo della parte A dell’allegato della presente direttiva. L’articolo 2 sostituisce gli allegati della direttiva 2003/91/CE con il testo della parte B dell’allegato. L’effetto normativo è l’aggiornamento degli elenchi delle specie e dei relativi protocolli/linee direttrici tecniche applicabili agli esami varietali.
Contenuto tecnico degli allegati
La parte A aggiorna l’elenco delle specie che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV, indicando per ciascuna specie il protocollo applicabile. La parte B aggiorna l’elenco delle specie che devono conformarsi alle linee direttrici UPOV per gli esami, anch’esso con indicazione puntuale del documento tecnico applicabile. Gli allegati riflettono nuovi protocolli e revisioni intervenute presso UCVV/CPVO e UPOV.
Disciplina transitoria per gli esami già iniziati
Ai sensi dell’articolo 3, per gli esami iniziati prima del 1° gennaio 2014 gli Stati membri possono continuare ad applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione vigente prima della modifica introdotta dalla direttiva 2012/44/UE. La disposizione lascia agli Stati membri una facoltà, non un obbligo, di mantenere temporaneamente il vecchio regime per tali procedimenti.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 4 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° gennaio 2014. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento.
Riferimento alla direttiva nel diritto nazionale
Sempre l’articolo 4 prevede che, al momento dell’adozione delle disposizioni nazionali, esse contengano un riferimento alla presente direttiva oppure siano corredate di un siffatto riferimento in occasione della pubblicazione ufficiale. Le modalità concrete del riferimento sono rimesse alla scelta degli Stati membri.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 6 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
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