Direttiva 2012/39
Direttiva 2012/39/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica la direttiva 2006/17/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e cellule umani Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna la direttiva 2006/17/CE per rendere più coerenti e praticabili le prescrizioni tecniche sugli esami HTLV-I nei donatori di tessuti e cellule umani. Sostituisce il riferimento alle aree ad alta incidenza con quello alle aree ad alta prevalenza e consente, per alcune donazioni di cellule riproduttive da parte del partner, controlli a intervalli fissi non superiori a 24 mesi invece che ad ogni donazione. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 17 giugno 2014.
Modifica le prescrizioni tecniche sugli esami degli anticorpi HTLV-I e sulla tempistica dei campioni di sangue per la donazione di tessuti e cellule umani.
Ambito di applicazione
Si applica alle procedure di donazione, approvvigionamento e controllo di tessuti e cellule umani disciplinate dalla direttiva 2004/23/CE e dalla direttiva 2006/17/CE, con particolare riguardo ai donatori di cellule riproduttive e agli altri donatori di tessuti e cellule. Rilevano sia le donazioni da parte del partner (casi diversi dall'impiego diretto) sia quelle da persone diverse dal partner. La direttiva vincola gli Stati membri al recepimento entro il 17 giugno 2014 ed è applicabile nel contesto del SEE.
Direttiva 2012/39/UE della Commissione – prescrizioni tecniche sugli esami HTLV-I nei tessuti e nelle cellule umani
La direttiva interviene sulla disciplina tecnica già contenuta nella direttiva 2006/17/CE, attuativa della direttiva 2004/23/CE in materia di qualità e sicurezza per donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule umani. La modifica è motivata, nei considerando, dalle difficoltà scientifiche nel definire con precisione le aree ad alta incidenza di HTLV-I e dall’esigenza di rendere le prescrizioni più uniformi, proporzionate e meno onerose senza ridurre il livello di sicurezza.
Obiettivo e ratio dell’intervento
L’obiettivo principale è aggiornare le regole sugli esami degli anticorpi HTLV-I e sulla tempistica dei prelievi di sangue, in particolare per le donazioni di cellule riproduttive. La Commissione prende atto che il criterio dell’alta incidenza è difficilmente applicabile e che i dati di prevalenza sono più disponibili e più utili per valutare il rischio di una patologia cronica in una comunità. Inoltre, riconosce che, per le donazioni da parte del partner, l’effettuazione di esami ad ogni donazione non apporta un effettivo miglioramento della sicurezza, ma comporta costi e oneri rilevanti per pazienti e sistemi sanitari.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle prescrizioni tecniche sugli esami e sui prelievi relativi alla donazione di tessuti e cellule umani disciplinate dalla direttiva 2006/17/CE. Incide in particolare su:
- donatori di cellule riproduttive;
- altri donatori di tessuti e cellule;
- donazioni effettuate da persone diverse dal partner;
- donazioni di cellule riproduttive da parte del partner, nei casi diversi dall’impiego diretto.
Le modifiche si collocano nel quadro della direttiva 2004/23/CE e richiedono che gli Stati membri assicurino la conformità dell’ordinamento nazionale entro il termine di recepimento.
Modifica del criterio HTLV-I: da incidenza a prevalenza
Gli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE sono modificati sostituendo il riferimento alle "aree ad alta incidenza" con quello alle "aree ad alta prevalenza". Rimane sostanzialmente invariata la logica del controllo: l’esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta prevalenza o ne sono originari, oppure i cui partner sessuali provengono da tali aree, oppure ancora quando i genitori del donatore siano originari di tali aree.
La scelta della prevalenza è presentata come più coerente sul piano scientifico e più agevole da applicare dagli Stati membri.
Campioni di sangue e frequenza dei controlli
Il nuovo punto 4.2 dell’allegato III distingue due ipotesi:
- per le donazioni di persone diverse dal partner, i campioni di sangue devono essere prelevati al momento di ogni singola donazione;
- per le donazioni del partner, i campioni devono essere prelevati nei tre mesi precedenti la prima donazione.
Per le donazioni successive dello stesso partner, la direttiva consente che i campioni siano prelevati secondo la legislazione nazionale, ma in ogni caso entro 24 mesi dal prelievo precedente.
Margine di discrezionalità degli Stati membri
La direttiva lascia agli Stati membri un margine di scelta sulla forma di attuazione, come tipico delle direttive, ma entro limiti sostanziali precisi. In particolare, gli Stati membri possono prevedere per le donazioni di cellule riproduttive da parte del partner controlli a periodicità fissa, invece che ad ogni donazione, purché:
- la periodicità sia stabilita a livello nazionale;
- il periodo non superi 24 mesi;
- negli istituti di tessuti che utilizzano tecnologie di riproduzione assistita siano applicati sistemi di sicurezza e qualità conformi all’articolo 16 della direttiva 2004/23/CE.
Obblighi di recepimento e comunicazione
L’articolo 2 impone il recepimento entro il 17 giugno 2014. Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Inoltre, quando adottano tali misure, devono includere un riferimento alla direttiva oppure accompagnarle con tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità decise dagli Stati membri. Devono infine trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri. Il contenuto è indicato come rilevante ai fini del SEE.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III della direttiva 2006/17/CE secondo l'allegato della direttiva, intervenendo sulle prescrizioni tecniche relative agli esami HTLV-I e ai prelievi di campioni di sangue.
Sostituzione del criterio dell'alta incidenza con l'alta prevalenza per HTLV-I
Negli allegati II e III, i riferimenti ai donatori che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari, o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori siano originari di tali aree, sono sostituiti con il criterio delle aree ad alta prevalenza. L'esame degli anticorpi HTLV-I resta quindi richiesto in tali casi, ma sulla base di un parametro ritenuto più coerente e applicabile.
Campioni di sangue per donazioni da persone diverse dal partner e da parte del partner
Il nuovo punto 4.2 dell'allegato III stabilisce che, nelle donazioni da persone diverse dal partner, i campioni di sangue vanno prelevati al momento di ogni singola donazione. Per le donazioni del partner (casi diversi dall'impiego diretto), i campioni vanno prelevati nei tre mesi precedenti la prima donazione; per le donazioni successive dello stesso partner, i campioni devono essere prelevati secondo la legislazione nazionale, ma entro 24 mesi dal prelievo precedente.
Periodicità degli esami e facoltà per gli Stati membri
La direttiva riconosce che, per le donazioni di cellule riproduttive da parte del partner, esami a intervalli fissi non superiori a 24 mesi non riducono la sicurezza delle cellule se negli istituti di tessuti che usano tecniche di riproduzione assistita sono applicati sistemi di sicurezza e qualità conformi all'articolo 16 della direttiva 2004/23/CE. Gli Stati membri possono quindi prevedere una periodicità fissa per tali esami, anziché l'esame ad ogni donazione, purché il termine massimo non superi 24 mesi.
Termine di recepimento e obblighi di comunicazione
L'articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 giugno 2014 e di comunicarle immediatamente alla Commissione, indicando altresì il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate in materia.
Entrata in vigore e destinatari
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 4 indica che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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