Direttiva 2012/43
Direttiva 2012/43/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva modifica talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE per allineare la disciplina alla nozione di "equivalenza tecnica" dei principi attivi dei biocidi. In particolare, sostituisce il riferimento alla purezza minima del principio attivo con il grado minimo di purezza usato nella valutazione, precisando che il principio attivo commercializzato può avere purezza diversa se l’equivalenza tecnica è dimostrata. La direttiva interviene anche sui termini di conformità all’articolo 16, paragrafo 3, nei casi di riconoscimento reciproco e di deroghe proposte dagli Stati membri.
Modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE sui biocidi, con aggiornamento dei criteri relativi alla purezza del principio attivo e dei termini per la conformità all’articolo 16, paragrafo 3, in caso di riconoscimento reciproco.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea in quanto destinatari dell’obbligo di recepimento, e incide sull’allegato I della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. La modifica riguarda le rubriche dell’allegato I riferite alle voci dei principi attivi iscritti, in particolare il criterio del grado minimo di purezza del principio attivo e alcune regole sul termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, nei casi di autorizzazione e riconoscimento reciproco. Non introduce un nuovo regime autonomo per operatori o settori diversi dai biocidi, ma corregge e precisa il funzionamento del sistema di iscrizione e autorizzazione dei biocidi già previsto dalla direttiva 98/8/CE.
Modifica di talune rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE sui biocidi
La direttiva 2012/43/UE della Commissione interviene sulla direttiva 98/8/CE, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, con l’obiettivo di aggiornare le rubriche dell’allegato I in modo coerente con la prassi di valutazione dei principi attivi e con il concetto di equivalenza tecnica. I considerando richiamano il programma di lavoro di cui al regolamento (CE) n. 1451/2007, le verifiche inter pares tra Stati membri e la necessità di coordinare purezza del principio attivo, autorizzazioni e riconoscimento reciproco.
Finalità dell’intervento normativo
La modifica nasce dall’esigenza di superare un approccio puramente formale alla "purezza minima" del principio attivo, poiché il grado di purezza è solo uno dei fattori rilevanti per la valutazione e un minor grado di purezza non comporta necessariamente un diverso profilo di pericolosità. La Commissione chiarisce quindi che ciò che conta ai fini dell’iscrizione è il grado minimo di purezza del principio attivo utilizzato per la valutazione ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 98/8/CE, fermo restando che il principio attivo commercializzato può avere purezza diversa se è stata dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.
Ambito di applicazione della modifica
La direttiva non istituisce un nuovo regime generale, ma modifica una parte specifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE, cioè le rubriche comuni alle voci dei principi attivi iscritti. L’intervento riguarda in particolare:
- la denominazione della colonna relativa alla purezza;
- la nota esplicativa su equivalenza tecnica e purezza;
- la colonna e le note relative al termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3.
Termini per la conformità e riconoscimento reciproco
Una parte centrale della direttiva riguarda l’allineamento dei termini per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, nei casi di autorizzazione e riconoscimento reciproco. La nuova formulazione dell’allegato I stabilisce che:
- per i prodotti contenenti più di un principio attivo soggetti all’articolo 16, paragrafo 2, il termine applicabile coincide con quello dell’ultimo principio attivo iscritto nell’allegato;
- se la prima autorizzazione è stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine iniziale e la domanda completa di riconoscimento reciproco è stata presentata entro 60 giorni dalla prima autorizzazione, il termine per conformarsi è portato a 120 giorni dalla data di ricezione della domanda completa;
- se uno Stato membro propone una deroga al riconoscimento reciproco ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
La direttiva è una direttiva di modifica e impone agli Stati membri un obbligo di risultato: adeguare l’ordinamento interno alle nuove rubriche dell’allegato I della direttiva 98/8/CE. Il termine di recepimento è fissato al 31 marzo 2013. Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento;
- inserire un riferimento alla direttiva nelle misure di trasposizione, oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE conformemente all’allegato della direttiva 2012/43/UE. La prima riga dell’allegato I è sostituita, aggiornando le rubriche comuni alle voci iscritte.
Grado minimo di purezza e equivalenza tecnica
Nella nuova rubrica dell’allegato I, la colonna relativa alla purezza diventa "grado minimo di purezza del principio attivo". La nota precisa che la purezza indicata è quella del principio attivo utilizzato per la valutazione ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 98/8/CE; il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio valutato.
Termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: regola generale e eccezioni
La rubrica sul termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, viene riformulata. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo soggetti all’articolo 16, paragrafo 2, il termine coincide con quello dell’ultimo principio attivo iscritto nell’allegato. Inoltre, per i prodotti per i quali la prima autorizzazione sia stata concessa oltre 120 giorni prima della scadenza del termine iniziale e sia stata presentata una domanda completa di riconoscimento reciproco entro 60 giorni dalla prima autorizzazione, il termine è portato a 120 giorni dalla ricezione della domanda completa.
Riconoscimento reciproco e sospensione in caso di deroga
Per i prodotti per i quali uno Stato membro proponga una deroga al riconoscimento reciproco ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è portato a 30 giorni dalla data di adozione della decisione della Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, secondo comma. La direttiva recepisce così l’esigenza di sospendere/riadattare il termine in funzione del momento della decisione della Commissione.
Recepimento nazionale
Gli Stati membri devono adottare entro il 31 marzo 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Quando adottano tali disposizioni, esse devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i destinatari della direttiva.
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