Direttiva 2012/42
Direttiva 2012/42/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere l’acido cianidrico come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/42/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere l’acido cianidrico nell’allegato I, consentendone l’impiego come principio attivo nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18. L’iscrizione si basa sulla valutazione europea che ha ritenuto presumibile il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma impone specifiche condizioni d’uso molto stringenti per via dell’elevata tossicità e infiammabilità della sostanza. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 30 settembre 2013 e applicarle dal 1° ottobre 2014.
Modifica della direttiva 98/8/CE per includere l’acido cianidrico nell’allegato I come principio attivo autorizzabile nei biocidi dei tipi di prodotto 8, 14 e 18.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi contenenti acido cianidrico destinati ai tipi di prodotto 8 (preservanti del legno), 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), nell’ambito della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Incide sugli Stati membri, che devono recepire la direttiva entro il termine fissato, e sugli operatori economici che chiedono o rilasciano autorizzazioni per tali prodotti. Restano rilevanti le valutazioni nazionali per usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello unionale.
Direttiva 2012/42/UE: inclusione dell’acido cianidrico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE
La direttiva interviene sulla disciplina dei biocidi per inserire l’acido cianidrico tra i principi attivi ammessi nell’allegato I della direttiva 98/8/CE. L’atto si fonda sugli esiti della valutazione europea svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e tiene conto dell’elevata tossicità e infiammabilità della sostanza, che impongono cautele particolarmente rigorose.
Obiettivo e ratio dell’intervento
La finalità è consentire l’autorizzazione, a livello nazionale, di biocidi contenenti acido cianidrico per i tipi di prodotto 8, 14 e 18, ma solo entro un quadro regolatorio armonizzato e con condizioni di uso specifiche. La Commissione evidenzia che l’iscrizione nell’allegato I è opportuna perché le valutazioni effettuate lasciano supporre il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5 della direttiva 98/8/CE per gli usi esaminati.
Ambito materiale e prodotti interessati
L’allegato modifica la direttiva 98/8/CE aggiungendo la voce n. 60 relativa a:
- cianuro di idrogeno / acido cianidrico;
- numero CE 200-821-6;
- numero CAS 74-90-8;
- purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 976 g/kg.
L’iscrizione riguarda i tipi di prodotto:
- 8: preservanti del legno;
- 14: rodenticidi;
- 18: insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi.
Valutazione europea e margini residui per gli Stati membri
La direttiva richiama la procedura di valutazione condotta ai sensi del regolamento (CE) n. 1451/2007, con la Repubblica ceca quale Stato membro relatore. I risultati sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione e confluiti nelle relazioni di valutazione del 25 maggio 2012.
Pur essendo stata effettuata una valutazione a livello unionale, non tutti i possibili utilizzi sono stati analizzati. Per questo motivo gli Stati membri conservano un margine di apprezzamento in sede di autorizzazione per:
- valutare usi o scenari di esposizione non esaminati in modo rappresentativo a livello UE;
- valutare i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non coperti dalla valutazione unionale;
- imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.
Condizioni specifiche per i prodotti da fumigazione
Per i prodotti che devono essere utilizzati come fumiganti, la direttiva impone condizioni di sicurezza molto dettagliate. Gli Stati membri devono subordinare le autorizzazioni al rispetto di tali requisiti, tra cui:
- fornitura e uso esclusivi da parte di professionisti appositamente formati;
- definizione di procedure operative sicure per operatori e persone nelle vicinanze durante fumigazione e aerazione;
- uso di idonei dispositivi di protezione individuale, inclusi, ove opportuno, apparecchi autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas;
- divieto di rientro nei locali fino al raggiungimento di concentrazioni atmosferiche sicure;
- istituzione di una zona di esclusione per evitare esposizioni superiori ai livelli di sicurezza durante e dopo la ventilazione;
- rimozione, prima della fumigazione, di alimenti ed elementi porosi assorbenti, salvo il legno da trattare, oppure loro protezione contro l’assorbimento;
- protezione dei locali contro l’accensione accidentale.
Recepimento, applicazione ed entrata in vigore
La direttiva stabilisce un termine di trasposizione al 30 settembre 2013. Le disposizioni nazionali di recepimento devono essere applicate dal 1° ottobre 2014, consentendo così un differimento tra adozione formale e applicazione effettiva.
Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali nella materia disciplinata.
Rapporto con la direttiva 98/8/CE
La direttiva non sostituisce la disciplina generale sui biocidi, ma modifica puntualmente la direttiva 98/8/CE mediante iscrizione del principio attivo nell’allegato I. Restano pertanto centrali le procedure nazionali di autorizzazione previste dall’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE, cui si applica il termine fissato nell’allegato della direttiva per la conformità a tale disposizione.
Effetti pratici per operatori e consulenti
Per avvocati e commercialisti operanti nel settore, la direttiva è rilevante perché:
- abilita, in linea di principio, la commercializzazione di biocidi contenenti acido cianidrico nei settori indicati;
- impone un quadro autorizzatorio altamente restrittivo per i prodotti fumiganti;
- richiede attenzione alla trasposizione nazionale e alle eventuali misure tecniche o operative aggiuntive adottate dagli Stati membri;
- rende necessario verificare la compatibilità delle etichette, delle istruzioni d’uso, dei DPI e delle procedure operative con le condizioni imposte dall’allegato.
Disposizioni principali
Iscrizione dell’acido cianidrico nell’allegato I
L’articolo 1 e l’allegato della direttiva inseriscono nell’allegato I della direttiva 98/8/CE la voce n. 60 relativa al cianuro di idrogeno/acido cianidrico, con numero CE 200-821-6, numero CAS 74-90-8 e purezza minima di 976 g/kg. L’iscrizione riguarda i tipi di prodotto 8, 14 e 18.
Valutazione favorevole e base giuridica
I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1451/2007 e la valutazione svolta ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE. La Commissione conclude che, per gli usi valutati, i biocidi contenenti acido cianidrico possono soddisfare le condizioni dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.
Obbligo per gli Stati membri di valutare usi non esaminati a livello UE
Gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione unionale, imponendo misure o condizioni specifiche ove necessario per ridurre i rischi a livelli accettabili.
Condizioni stringenti per i prodotti fumiganti
Per i prodotti da usare come fumiganti, l’allegato impone che siano forniti e utilizzati solo da professionisti appositamente formati; che siano definite procedure operative sicure per operatori e persone presenti nelle vicinanze durante fumigazione e aerazione; che sia obbligatorio l’uso di idonei DPI, inclusi, ove opportuno, autorespiratori e indumenti a tenuta stagna ai gas; che il rientro nei locali sia vietato finché la concentrazione atmosferica non sia sicura; che vi sia una zona di esclusione; che alimenti ed elementi porosi assorbenti, salvo il legno da trattare, siano rimossi o protetti; e che i locali siano protetti contro l’accensione accidentale.
Termini di trasposizione e applicazione
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro il 30 settembre 2013 e applicarle dal 1° ottobre 2014. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne essenziali.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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