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direttiva

Direttiva 2012/38

Direttiva 2012/38/UE della Commissione, del 23 novembre 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il cis -Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I della direttiva Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32012L0038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2012/38/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il cis-Tricos-9-ene nell’allegato I come principio attivo autorizzato per i biocidi del tipo di prodotto 19. L’iscrizione si fonda sulla valutazione positiva del rischio ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE, ma è accompagnata da specifiche condizioni di autorizzazione a carico degli Stati membri per gli usi e gli scenari di esposizione non esaminati a livello dell’Unione. La direttiva fissa inoltre date precise di trasposizione, applicazione e scadenza dell’iscrizione.

Modifica la direttiva 98/8/CE per iscrivere il cis-Tricos-9-ene come principio attivo nell’allegato I, limitatamente ai biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi).

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire e applicare le misure nazionali necessarie per consentire l’immissione sul mercato e l’autorizzazione dei biocidi contenenti il principio attivo cis-Tricos-9-ene (Muscalure), in particolare per il tipo di prodotto 19 previsto dalla direttiva 98/8/CE. La disciplina riguarda la valutazione e l’autorizzazione dei prodotti biocidi, incluse le verifiche su usi/scenari di esposizione non esaminati a livello unionale e, se del caso, sui residui in alimenti o mangimi. Restano esclusi dalla valutazione unionale alcuni scenari specifici, espressamente indicati nelle disposizioni speciali, tra cui l’uso all’aria aperta e l’esposizione di alimenti o mangimi.

Direttiva 2012/38/UE: iscrizione del cis-Tricos-9-ene nell’allegato I della direttiva 98/8/CE

La direttiva interviene sulla disciplina unionale dei biocidi, modificando la direttiva 98/8/CE per includere il cis-Tricos-9-ene tra i principi attivi autorizzati. L’iscrizione deriva dall’esito favorevole della valutazione effettuata nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e riguarda il tipo di prodotto 19, repellenti e attrattivi.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama il fatto che il cis-Tricos-9-ene è stato inserito nell’elenco dei principi attivi da esaminare ai fini di una possibile iscrizione negli allegati della direttiva 98/8/CE. La valutazione è stata condotta secondo l’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE e la relazione di valutazione è stata poi incorporata nella relazione del comitato permanente sui biocidi. La Commissione conclude che i biocidi contenenti il principio attivo possono presumibilmente soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE.

Ambito di applicazione della misura

La direttiva riguarda i biocidi del tipo di prodotto 19, cioè repellenti e attrattivi, contenenti cis-Tricos-9-ene. L’allegato specifica il principio attivo come cis-Tricos-9-ene (Muscalure), con denominazione IUPAC cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene, numero CE 248-505-7 e numero CAS 27519-02-4.

Data di iscrizione, termine per l’articolo 16, paragrafo 3, e scadenza dell’iscrizione

L’allegato fissa per il principio attivo:

  • purezza minima del principio attivo nel biocida immesso sul mercato: 801 g/kg;
  • data di iscrizione: 1° ottobre 2014;
  • termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3: 30 settembre 2016;
  • scadenza dell’iscrizione: 30 settembre 2024. Per i prodotti contenenti più di un principio attivo, il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è quello stabilito nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai rispettivi principi attivi.

Obblighi degli Stati membri nella fase di autorizzazione

La direttiva evidenzia che, a livello unionale, non sono stati valutati tutti i possibili usi e scenari di esposizione. In particolare, non sono stati esaminati in modo rappresentativo l’uso all’aria aperta e l’esposizione di alimenti o mangimi. Per questo motivo, gli Stati membri devono valutare, in sede di autorizzazione dei prodotti ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, gli usi o scenari di esposizione non coperti dalla valutazione unionale e i relativi rischi per la popolazione e i comparti ambientali. Se necessario, devono imporre misure o condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.

Residui in alimenti e mangimi

Per i prodotti contenenti cis-Tricos-9-ene che possono lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare se sia necessario fissare nuovi limiti massimi di residui o modificare quelli esistenti. Tale verifica va svolta in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005. Devono inoltre essere adottate misure di riduzione del rischio idonee a garantire che i limiti massimi di residui applicabili non siano superati.

Recepimento, applicazione e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni nazionali di recepimento entro il 30 settembre 2013. Tali disposizioni devono essere applicate dal 1° ottobre 2014. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli stessi Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Iscrizione del principio attivo nell’allegato I

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE secondo quanto previsto nell’allegato della direttiva 2012/38/UE. Viene inserita la voce n. 59 relativa a cis-Tricos-9-ene (Muscalure), denominato anche cis-Tricos-9-ene; (Z)-Tricos-9-ene, con numero CE 248-505-7 e numero CAS 27519-02-4, per il tipo di prodotto 19.

Condizioni specifiche di autorizzazione e gestione del rischio

Per i prodotti contenenti cis-Tricos-9-ene, gli Stati membri devono, nell’esaminare le domande di autorizzazione ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE, valutare gli usi e gli scenari di esposizione non considerati rappresentativamente nella valutazione unionale, inclusi quelli all’aria aperta e l’esposizione di alimenti o mangimi, e adottare misure o imporre condizioni specifiche per ridurre i rischi a livelli accettabili.

Verifica dei limiti massimi di residui

Qualora i prodotti contenenti cis-Tricos-9-ene possano lasciare residui in alimenti o mangimi, gli Stati membri devono verificare la necessità di fissare nuovi limiti massimi di residui o di modificare quelli esistenti, in conformità al regolamento (CE) n. 470/2009 e/o al regolamento (CE) n. 396/2005, adottando le misure di riduzione del rischio necessarie per evitare il superamento degli LMR applicabili.

Termine di recepimento e applicazione

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 settembre 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva; tali disposizioni si applicano dal 1° ottobre 2014. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicaambientesicurezza alimentaremercato interno

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