Direttiva 2012/40
Direttiva 2012/40/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , che modifica l’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’immissione sul mercato dei biocidi Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2012/40/UE della Commissione apporta una modifica puntuale e tecnica all’allegato I della direttiva 98/8/CE sui biocidi. La correzione riguarda l’identificazione del tetraborato di disodio, in particolare il numero CAS della forma pentaidrata, che viene rettificato a seguito di una nuova relazione presentata dai Paesi Bassi e approvata dal comitato permanente sui biocidi. Gli Stati membri devono adeguare la normativa nazionale entro il 31 marzo 2013 e notificare alla Commissione le misure di recepimento.
Correzione tecnica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE sui biocidi, limitatamente all’identificazione del tetraborato di disodio (numero CAS della forma pentaidrata).
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea e riguarda la disciplina dell’immissione sul mercato dei biocidi nella parte in cui l’allegato I della direttiva 98/8/CE include il tetraborato di disodio come principio attivo. L’intervento è circoscritto alla voce n. 24 dell’allegato I, terza colonna, con rettifica dei dati identificativi della sostanza; non introduce un regime generale nuovo né sembra incidere su altri principi attivi o su categorie di biocidi diverse da quella interessata dall’allegato modificato.
Direttiva 2012/40/UE della Commissione: modifica tecnica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE sui biocidi
La direttiva interviene in modo puntuale sull’elenco dei principi attivi approvati ai fini dell’immissione sul mercato dei biocidi. La finalità è correggere un dato identificativo del tetraborato di disodio, dopo che i Paesi Bassi hanno segnalato un errore nella precedente indicazione della forma pentaidrata; la modifica è stata approvata dal comitato permanente sui biocidi.
Contesto e ratio della modifica
La direttiva 2009/91/CE aveva incluso il tetraborato di disodio nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, distinguendo tre forme della sostanza tramite tre numeri CAS. Successivamente, i Paesi Bassi hanno comunicato alla Commissione che il numero CAS relativo alla forma pentaidrata era errato e hanno trasmesso una nuova relazione. Tale nuova relazione è stata approvata il 25 maggio 2012 dal comitato permanente sui biocidi; da qui la necessità di aggiornare l’allegato.
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 98/8/CE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2012/40/UE. In concreto, nella voce n. 24 dell’allegato I, terza colonna, la denominazione del tetraborato di disodio è accompagnata dai seguenti dati identificativi:
- numero CE: 215-540-4;
- numero CAS (anidro): 1330-43-4;
- numero CAS (pentaidrato): 12179-04-3;
- numero CAS (decaidrato): 1303-96-4.
Ambito applicativo
La direttiva si rivolge agli Stati membri e opera nel quadro della disciplina dei biocidi di cui alla direttiva 98/8/CE. L’intervento è limitato alla rettifica dell’identificazione di un principio attivo già incluso nell’allegato I; non introduce, sulla base del testo fornito, nuovi requisiti sostanziali per l’autorizzazione o l’immissione sul mercato, ma aggiorna un’informazione tecnica rilevante ai fini dell’applicazione corretta della normativa.
Recepimento e obblighi degli Stati membri
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 marzo 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Essi devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di un riferimento nella pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.
Comunicazioni alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 2, impone agli Stati membri di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva. Si tratta di un obbligo di notifica che accompagna il recepimento.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce l’entrata in vigore della direttiva il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 identifica come destinatari tutti gli Stati membri.
Indicazioni operative per i professionisti
Per avvocati e commercialisti, la direttiva ha rilievo soprattutto come aggiornamento tecnico della base normativa europea sui biocidi. In sede di compliance, occorre verificare che i riferimenti normativi e documentali relativi al tetraborato di disodio utilizzino il numero CAS corretto per la forma pentaidrata, in particolare nei fascicoli autorizzativi, nelle schede tecniche e nella documentazione regolatoria collegata all’immissione sul mercato.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato I della direttiva 98/8/CE, della terza colonna della voce n. 24 relativa al tetraborato di disodio. Il testo aggiornato riporta il numero CE 215-540-4 e i numeri CAS: anidro 1330-43-4, pentaidrato 12179-04-3, decaidrato 1303-96-4.
Obbligo di recepimento entro il 31 marzo 2013
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 31 marzo 2013 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con obbligo di comunicazione immediata alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri.
Comunicazione delle disposizioni interne essenziali
L’articolo 2, paragrafo 2, richiede agli Stati membri di comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
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