Direttiva 2012/41
Direttiva 2012/41/UE della Commissione, del 26 novembre 2012 , recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per estendere l’inclusione del principio attivo acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva estende l’iscrizione dell’acido nonanoico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE al tipo di prodotto 2. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 30 settembre 2013 e applicarle dal 1° ottobre 2014. In fase di autorizzazione nazionale, devono valutare gli scenari di esposizione non esaminati a livello UE e imporre, se necessario, misure o condizioni specifiche, incluse prescrizioni di imballaggio per gli usi non professionali.
Estensione dell’iscrizione dell’acido nonanoico nell’allegato I della direttiva 98/8/CE al tipo di prodotto 2 (disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi).
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi del tipo di prodotto 2 contenenti il principio attivo acido nonanoico, nell’ambito della direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato dei biocidi. Riguarda gli Stati membri in sede di recepimento e di rilascio delle autorizzazioni nazionali dei prodotti, con particolare attenzione agli usi o scenari di esposizione non rappresentativamente esaminati a livello unionale e ai prodotti per uso non professionale. Non riguarda il tipo di prodotto 19, già oggetto di precedente inclusione dell’acido nonanoico nell’allegato I.
Estensione dell’iscrizione dell’acido nonanoico al tipo di prodotto 2
La direttiva 2012/41/UE della Commissione modifica la direttiva 98/8/CE sui biocidi per estendere l’inclusione dell’acido nonanoico nell’allegato I al tipo di prodotto 2. La misura si fonda sull’esito della valutazione svolta nell’ambito del programma di lavoro previsto dal regolamento (CE) n. 1451/2007 e mira a consentire l’uso del principio attivo in disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e in altri biocidi del tipo 2, nel rispetto dei requisiti di sicurezza della direttiva 98/8/CE.
Contesto e motivazioni
La Commissione richiama il fatto che l’acido nonanoico era già stato incluso nell’allegato I della direttiva 98/8/CE per il tipo di prodotto 19, ma che esso è stato oggetto di valutazione anche per il tipo 2. La relazione di valutazione, esaminata dagli Stati membri e dalla Commissione e incorporata nella relazione del comitato permanente sui biocidi, ha concluso che i prodotti contenenti acido nonanoico possono soddisfare i requisiti dell’articolo 5 della direttiva 98/8/CE. La direttiva evidenzia inoltre l’esigenza di un’applicazione simultanea negli Stati membri per garantire parità di trattamento e buon funzionamento del mercato dei biocidi.
Ambito di applicazione
La direttiva riguarda i biocidi del tipo di prodotto 2 definiti nell’allegato V della direttiva 98/8/CE, ossia disinfettanti per aree private e aree sanitarie pubbliche e altri biocidi contenenti acido nonanoico. L’intervento normativo vincola gli Stati membri sia nella fase di recepimento sia nella successiva autorizzazione dei prodotti sul mercato nazionale.
Obblighi di recepimento e tempistica
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 30 settembre 2013 e di applicarle dal 1° ottobre 2014. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Condizioni da applicare in sede di autorizzazione nazionale
Per l’autorizzazione dei prodotti contenenti acido nonanoico, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il singolo prodotto, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e per i comparti ambientali che non siano stati esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale. Qualora emergano rischi, gli Stati membri devono assicurare che siano adottate misure adeguate o imposte condizioni specifiche per riportare tali rischi a livelli accettabili.
Prescrizioni per gli usi non professionali
In ragione delle proprietà irritanti della sostanza, la direttiva richiede che i prodotti destinati a uso non professionale siano confezionati in modo da ridurre l’esposizione dell’utilizzatore. Tale requisito può essere derogato solo se nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
Dati di iscrizione, adeguamento e scadenza
Nell’allegato è indicata la data di iscrizione al 1° ottobre 2014. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è fissato al 30 settembre 2016, salvo il caso dei prodotti contenenti più principi attivi, per i quali vale il termine stabilito nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai principi attivi interessati. La scadenza dell’iscrizione è fissata al 30 settembre 2024.
Rapporti con altri atti
La direttiva si inserisce nel quadro della direttiva 98/8/CE e del regolamento (CE) n. 1451/2007, che disciplina la seconda fase del programma di lavoro sui principi attivi dei biocidi. Richiama inoltre la direttiva 2011/13/UE, già intervenuta per l’inclusione dell’acido nonanoico nel tipo di prodotto 19. Per l’attuazione dei principi comuni dell’allegato VI, il contenuto e le conclusioni delle relazioni di valutazione sono resi disponibili dalla Commissione sul proprio sito web.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I della direttiva 98/8/CE
L’articolo 1 dispone che l’allegato I della direttiva 98/8/CE sia modificato secondo l’allegato della direttiva. In concreto, l’acido nonanoico viene inserito nella voce n. 41 dell’allegato I anche per il tipo di prodotto 2, oltre all’inclusione già esistente per il tipo 19.
Termine di recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 30 settembre 2013, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie. Tali disposizioni devono applicarsi a decorrere dal 1° ottobre 2014. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate.
Decorrenza e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Condizioni specifiche per l’autorizzazione dei prodotti
Nell’allegato, per il tipo di prodotto 2, gli Stati membri devono valutare, se pertinente per il prodotto, gli usi o scenari di esposizione e i rischi per la popolazione e i comparti ambientali non esaminati in modo rappresentativo nella valutazione del rischio a livello unionale, ai sensi dell’articolo 5 e dell’allegato VI della direttiva 98/8/CE.
Misure di mitigazione per usi non professionali
L’allegato impone che le autorizzazioni dei prodotti per uso non professionale siano accompagnate da un imballaggio tale da ridurre l’esposizione dell’utilizzatore, salvo che nella domanda di autorizzazione sia dimostrato che i rischi per la salute umana possono essere ridotti a livelli accettabili con altri mezzi.
Date di iscrizione e scadenza dell’iscrizione
Per l’inserimento nell’allegato I, la data di iscrizione è il 1° ottobre 2014. Il termine per conformarsi all’articolo 16, paragrafo 3, è il 30 settembre 2016, con la precisazione che per i prodotti contenenti più di un principio attivo si applica il termine fissato nell’ultima decisione di iscrizione relativa ai principi attivi. La scadenza dell’iscrizione è il 30 settembre 2024.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 26 nov 2012Direttiva 2012/39
- direttiva · 26 nov 2012Direttiva 2012/40
- direttiva · 26 nov 2012Direttiva 2012/42
- direttiva · 26 nov 2012Direttiva 2012/43
- direttiva · 26 nov 2012Direttiva 2012/44
- direttiva · 23 nov 2012Direttiva 2012/38
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →