Direttiva 2019/1258
Direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione, del 23 luglio 2019, che modifica, ai fini dell'adattamento al progresso tecnico, l'allegato della direttiva 80/181/CEE del Consiglio per quanto riguarda le definizioni delle unità SI di base (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’allegato della direttiva 80/181/CEE sostituendo le definizioni delle unità SI di base con quelle derivanti dalla revisione adottata dalla CGPM nel 2018. L’obiettivo è allineare la normativa dell’Unione al nuovo sistema di definizione fondato su valori numerici fissati di costanti fondamentali, per garantire uniformità, stabilità e affidabilità delle misurazioni. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 13 maggio 2020 e applicarle dal 13 giugno 2020.
Modifica, per adattamento al progresso tecnico, delle definizioni delle unità SI di base contenute nell’allegato della direttiva 80/181/CEE, in coerenza con le nuove definizioni adottate dalla CGPM nel 2018.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepirla nell’ordinamento interno e applicare le nuove definizioni delle unità SI di base a decorrere dal 13 giugno 2020. L’intervento riguarda il settore della metrologia legale e, in particolare, le unità di misura da utilizzare nell’Unione ai fini della rappresentazione delle misurazioni e dell’armonizzazione dei metodi di misurazione e controllo metrologico. Non sono previste esclusioni soggettive o territoriali specifiche nel testo fornito; la direttiva è indicata come testo rilevante ai fini del SEE.
Modifica delle definizioni delle unità SI di base
La direttiva (UE) 2019/1258 della Commissione interviene sulla direttiva 80/181/CEE per aggiornare, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, le definizioni delle unità SI di base. Il provvedimento si colloca nel quadro della metrologia dell’Unione e recepisce le nuove definizioni adottate dalla Conferenza generale dei pesi e delle misure (CGPM) nel 2018, fondate su valori numerici fissati di costanti fondamentali.
Finalità e contesto
I considerando evidenziano che la direttiva 80/181/CEE definisce le unità di misura utilizzabili nell’Unione per garantire espressioni di misure coerenti con il Sistema internazionale (SI). La Commissione richiama la direttiva 2009/34/CE, che le attribuisce la possibilità di modificare gli allegati delle direttive particolari per adeguamento tecnico, compreso il capitolo I dell’allegato della direttiva 80/181/CEE. L’aggiornamento mira a migliorare stabilità, affidabilità, precisione e chiarezza delle misurazioni e a favorire un’attuazione uniforme del SI nell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, imponendo il recepimento delle nuove definizioni nel diritto nazionale. L’ambito materiale è circoscritto alle unità di misura e alle loro definizioni SI di base, nonché alla disciplina del grado Celsius come unità derivata con nome e simbolo speciali. Il testo è indicato come rilevante ai fini del SEE. Non sono previste deroghe settoriali o esclusioni soggettive nel contenuto fornito.
Contenuto tecnico della modifica
L’allegato della direttiva sostituisce il punto 1.1 del capitolo I della direttiva 80/181/CEE e ridefinisce le unità SI di base:
- il secondo, simbolo s, è definito tramite la frequenza della transizione iperfine del cesio 133, con valore fissato a 9 192 631 770 Hz;
- il metro, simbolo m, è definito tramite la velocità della luce nel vuoto, fissata a 299 792 458 m/s;
- il chilogrammo, simbolo kg, è definito tramite la costante di Planck, fissata a 6,626 070 15 × 10^-34 J s;
- l’ampere, simbolo A, è definito tramite la carica elementare, fissata a 1,602 176 634 × 10^-19 C;
- il kelvin, simbolo K, è definito tramite la costante di Boltzmann, fissata a 1,380 649 × 10^-23 J K^-1;
- la mole, simbolo mol, corrisponde esattamente a 6,022 140 76 × 10^23 entità elementari, valore fissato della costante di Avogadro;
- la candela, simbolo cd, è definita tramite l’efficacia luminosa della radiazione monocromatica di frequenza 540 × 10^12 Hz, fissata a 683 lm W^-1.
Per la quantità di materia, il testo precisa che il simbolo è n e che l’unità elementare può essere un atomo, una molecola, uno ione, un elettrone o altre particelle o raggruppamenti specificati.
Grado Celsius
La direttiva mantiene il nome e simbolo speciali dell’unità derivata SI per la temperatura in gradi Celsius. La temperatura Celsius t è definita come differenza tra due temperature termodinamiche, secondo la formula t = T – T0, con T0 = 273,15 K. Il testo chiarisce che intervalli e differenze di temperatura possono essere espressi sia in kelvin sia in gradi Celsius, e che l’unità grado Celsius è uguale al kelvin.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 13 maggio 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 13 giugno 2020. È richiesto inoltre che gli atti nazionali contengano un riferimento alla direttiva o siano corredati di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate agli Stati membri. Gli Stati devono anche comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e fonte della competenza tecnica
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La base tecnica richiamata è l’articolo 16 della direttiva 2009/34/CE, che consente alla Commissione di modificare gli allegati delle direttive particolari per adattamento al progresso tecnico. I considerando richiamano inoltre il parere favorevole del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato della direttiva 80/181/CEE
L’articolo 1 dispone che l’allegato della direttiva 80/181/CEE sia modificato conformemente all’allegato della direttiva 2019/1258. Il cambiamento riguarda il capitolo I, punto 1.1, con la sostituzione delle definizioni delle unità SI di base e del nome/simbolo speciale del grado Celsius.
Nuove definizioni delle unità SI di base
L’allegato recepisce le definizioni aggiornate di secondo, metro, chilogrammo, ampere, kelvin, mole e candela, ancorandole a costanti fisiche fissate: frequenza del cesio-133, velocità della luce nel vuoto, costante di Planck, carica elementare, costante di Boltzmann, numero di Avogadro ed efficacia luminosa della radiazione monocromatica a 540 × 10^12 Hz.
Grado Celsius
Viene mantenuta la denominazione speciale dell’unità derivata SI per la temperatura in gradi Celsius. Il testo precisa che la temperatura Celsius t è data da t = T – T0, con T0 = 273,15 K, e che intervalli e differenze di temperatura possono essere espressi sia in kelvin sia in gradi Celsius, essendo il grado Celsius uguale al kelvin.
Recepimento e applicazione uniforme
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 13 maggio 2020 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 13 giugno 2020. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La direttiva è destinata agli Stati membri.
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