Direttiva 2019/1845
Direttiva Delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2019/1845 aggiorna, per ragioni di progresso scientifico e tecnico, l’elenco delle esenzioni della direttiva RoHS 2011/65/UE. In particolare introduce nell’allegato III una nuova esenzione per l’uso del DEHP in specifici componenti di gomma dei sistemi motore, ritenendo al momento non disponibili alternative affidabili. L’esenzione è limitata nel tempo, soggetta a condizioni tecniche precise e si applica alla sola categoria 11, con scadenza al 21 luglio 2024.
Modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) concedendo un’esenzione limitata per l’uso di bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) in specifici componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore.
Ambito di applicazione
Si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE, limitatamente ai componenti di gomma impiegati nei sistemi motore, compresi quelli usati in tubi di scappamento e turbocompressori, progettati per apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori. L’esenzione copre solo le applicazioni e alle condizioni tecniche indicate nell’allegato, con esclusione dell’uso quando il materiale plastificato entra in contatto con le mucose umane o resta a contatto prolungato con la pelle umana oltre i limiti definiti. La direttiva è rilevante ai fini del SEE.
Direttiva delegata (UE) 2019/1845: esenzione RoHS per il DEHP in componenti di gomma dei sistemi motore
La direttiva interviene sulla direttiva 2011/65/UE, che vieta in linea generale l’immissione sul mercato di apparecchiature elettriche ed elettroniche contenenti sostanze pericolose elencate nell’allegato II. Il legislatore europeo concede una nuova esenzione nell’allegato III per il bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) in specifiche applicazioni di componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore, ritenendo, sulla base della valutazione tecnico-scientifica svolta e delle consultazioni con i portatori di interessi, che non vi siano ancora alternative adeguate.
Finalità e contesto normativo
La direttiva si colloca nel quadro della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. I considerando chiariscono che:
- il DEHP è una sostanza soggetta a restrizione ai sensi dell’allegato II;
- la richiesta di esenzione riguarda alcuni componenti in gomma impiegati nei sistemi motore, inclusi tubi di scappamento e turbocompressori;
- la sostituzione del DEHP non è attualmente praticabile per mancanza di alternative affidabili;
- l’esenzione è ritenuta compatibile con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la tutela ambientale e sanitaria offerta da tale regolamento.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’esenzione riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche della categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. Più precisamente, interessa i componenti di gomma nei sistemi motore progettati per essere utilizzati in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori.
L’applicazione dell’esenzione è subordinata a condizioni materiali stringenti:
- nessun materiale plastificato deve entrare in contatto con le mucose umane;
- nessun materiale plastificato deve restare a contatto prolungato con la pelle umana;
- devono essere rispettati i limiti percentuali di DEHP fissati dal nuovo punto 43 dell’allegato III.
Contenuto tecnico dell’esenzione
Il nuovo punto 43 introdotto nell’allegato III consente l’uso del DEHP nei componenti di gomma per sistemi motore entro due soglie di concentrazione:
- fino al 30% in peso della gomma per i rivestimenti delle guarnizioni, le guarnizioni di gomma dura e i componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore;
- fino al 10% in peso della gomma per gli altri componenti di gomma non compresi nella categoria precedente.
La direttiva fornisce anche una definizione autonoma di “contatto prolungato con pelle umana”, inteso come:
- contatto continuo superiore a 10 minuti, oppure
- contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.
Durata dell’esenzione
La misura è temporanea. Nei considerando si precisa che l’esenzione è concessa per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, e all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE. Il nuovo punto 43 stabilisce espressamente che l’esenzione scade il 21 luglio 2024.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri un obbligo di recepimento entro il 30 aprile 2020. Le disposizioni nazionali di attuazione devono essere applicate dal 1° maggio 2020.
Gli Stati membri devono inoltre:
- informare immediatamente la Commissione dell’adozione delle misure di recepimento;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del settore, l’atto ha rilievo perché consente, entro limiti quantitativi e funzionali predeterminati, l’uso del DEHP in specifici componenti di gomma impiegati nei sistemi motore delle apparecchiature rientranti nella categoria 11. Per i professionisti, è essenziale verificare:
- la corretta qualificazione del prodotto rispetto alla categoria 11;
- il rispetto delle condizioni d’uso e dei limiti di concentrazione;
- la scadenza dell’esenzione al 21 luglio 2024, oltre la quale non opera salvo ulteriori atti UE.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica dell’allegato III
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE, con inserimento del nuovo punto 43 relativo al bis(2-etilesil) ftalato (DEHP) in componenti di gomma per sistemi motore.
Motivazione e presupposti dell’esenzione
Nei considerando si afferma che il DEHP è una sostanza soggetta a restrizioni dell’allegato II della direttiva 2011/65/UE, ma che per alcune applicazioni nei sistemi motore non esistono attualmente alternative prive di DEHP con affidabilità sufficiente. La Commissione conclude che la sostituzione o eliminazione non è ancora praticabile scientificamente e tecnicamente e che l’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).
Contenuto tecnico dell’esenzione
Il nuovo punto 43 autorizza il DEHP in componenti di gomma nei sistemi motore, progettati per apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori, a condizione che nessun materiale plastificato entri in contatto con le mucose umane né resti a contatto prolungato con la pelle umana. Sono previsti limiti di concentrazione: fino al 30% in peso della gomma per rivestimenti delle guarnizioni, guarnizioni di gomma dura e componenti di gomma facenti parte di assemblaggi di almeno tre componenti che utilizzano energia elettrica, meccanica o idraulica per funzionare e collegati al motore; fino al 10% in peso della gomma per gli altri componenti non compresi nella lettera a).
Definizione di contatto prolungato con la pelle
Ai fini del punto 43, per contatto prolungato con pelle umana si intende un contatto continuo superiore a 10 minuti oppure un contatto intermittente su un periodo di 30 minuti al giorno.
Durata dell’esenzione e categoria interessata
L’esenzione si applica alla categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE e scade il 21 luglio 2024. Nei considerando si precisa che è concessa per il periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2011/65/UE.
Recepimento e applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1° maggio 2020. Le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.
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