Direttiva 2019/1024
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (rifusione)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva rifusa stabilisce norme minime armonizzate per il riutilizzo dei documenti del settore pubblico e per l'apertura dei dati, con l'obiettivo di favorire innovazione, sviluppo economico e servizi digitali transfrontalieri. Estende il perimetro a talune imprese pubbliche e introduce un regime specifico per i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici, nonché per le serie di dati di elevato valore. Restano centrali la gratuità come regola, l'uso di formati aperti e API, la trasparenza delle condizioni e il divieto di accordi di esclusiva, salve limitate deroghe.
Apertura dei dati e riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, con estensione a imprese pubbliche e dati della ricerca finanziata con fondi pubblici.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica al riutilizzo di documenti esistenti detenuti da enti pubblici degli Stati membri, da determinate imprese pubbliche che operano nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali o svolgono servizi pubblici di trasporto aereo o marittimo, nonché ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici resi pubblici tramite banche dati istituzionali o tematiche. Restano esclusi, tra gli altri, i documenti fuori dai compiti di servizio pubblico, i documenti soggetti a diritti di terzi, quelli esclusi o limitati dai regimi di accesso nazionali per motivi di sicurezza, riservatezza, protezione dati o infrastrutture critiche, i logotipi e gli stemmi, le emittenti di servizio pubblico, gli organismi culturali diversi da biblioteche/musei/archivi, gli istituti di istruzione inferiore, nonché i documenti diversi dai dati della ricerca presso organizzazioni di ricerca e finanziatori della ricerca. La direttiva non modifica i regimi di accesso nazionali o UE né gli obblighi di protezione dei dati personali e di proprietà intellettuale; si applica anche ai documenti soggetti alla direttiva 2007/2/CE.
Direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico
La direttiva rifusa sostituisce la disciplina del 2003/98/CE e mira a rafforzare il mercato interno dei dati, favorendo il riutilizzo di documenti pubblici e l'innovazione digitale. Il legislatore unionale evidenzia, nei considerando, la necessità di superare barriere normative e tecniche, adeguando il quadro alle tecnologie digitali, all'intelligenza artificiale, ai dati dinamici e ai dati della ricerca.
Finalità e logica della disciplina
La direttiva persegue un'armonizzazione minima delle regole sul riutilizzo, senza incidere sui regimi di accesso ai documenti già esistenti negli Stati membri. Il modello è quello dell'"open data": massima disponibilità, formati aperti e leggibili meccanicamente, interoperabilità, uso di API e riduzione delle barriere economiche e contrattuali, con particolare attenzione alle PMI, alle start-up e al riuso transfrontaliero.
Ambito di applicazione
L'articolo 1 copre:
- i documenti esistenti in possesso degli enti pubblici;
- i documenti esistenti in possesso di determinate imprese pubbliche operanti nei settori dell'acqua, energia, trasporti e servizi postali, o in qualità di operatori di servizio pubblico, vettori aerei con oneri di servizio pubblico e armatori comunitari con obblighi di servizio pubblico;
- i dati della ricerca, alle condizioni dell'articolo 10.
La direttiva non si applica, tra l'altro, a:
- documenti estranei ai compiti di servizio pubblico;
- documenti di cui siano titolari terzi per i diritti di proprietà intellettuale;
- documenti esclusi o limitati dai regimi di accesso per sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, riservatezza statistica o commerciale, protezione delle infrastrutture critiche o dei dati personali;
- logotipi, stemmi e distintivi;
- documenti in possesso di emittenti di servizio pubblico;
- documenti di enti culturali diversi da biblioteche, musei e archivi;
- documenti di istituti di istruzione secondaria e inferiore;
- documenti diversi dai dati della ricerca in possesso di organizzazioni di ricerca e finanziatori della ricerca.
Restano inoltre fermi il regolamento (UE) 2016/679, la direttiva 2002/58/CE, la direttiva 2001/29/CE e la direttiva 96/9/CE, nonché gli accordi internazionali in materia di proprietà intellettuale.
Definizioni rilevanti
L'articolo 2 fornisce definizioni centrali per la pratica professionale:
- "ente pubblico": autorità statali, regionali o locali, organismi di diritto pubblico e loro associazioni;
- "impresa pubblica": impresa operante nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), soggetta a influenza dominante pubblica;
- "documento": qualunque contenuto, o parte di esso, su qualsiasi supporto, esclusi i programmi informatici;
- "dati dinamici": documenti digitali soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale;
- "dati della ricerca": documenti digitali diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e usati come evidenza;
- "serie di dati di elevato valore": documenti con forte potenziale socioeconomico;
- "riutilizzo": uso di documenti per fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale del servizio pubblico;
- "utile ragionevole sugli investimenti": non oltre cinque punti percentuali sopra il tasso di interesse fisso BCE.
Principio generale di riutilizzabilità
Ai sensi dell'articolo 3, gli Stati membri devono assicurare che i documenti rientranti nel campo di applicazione siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali secondo le regole dei capi III e IV. Per biblioteche, musei, archivi e imprese pubbliche, il riutilizzo è richiesto solo se autorizzato.
Gestione delle richieste di riutilizzo
L'articolo 4 disciplina il procedimento amministrativo:
- le richieste devono essere esaminate entro un termine ragionevole coerente con quello previsto per l'accesso ai documenti;
- in assenza di termini nazionali, il termine è di 20 giorni lavorativi dalla richiesta;
- il termine può essere prorogato di altri 20 giorni lavorativi per richieste cospicue o complesse;
- la proroga va comunicata entro tre settimane con indicazione dei motivi;
- il diniego va motivato richiamando la base legale, e deve indicare i mezzi di ricorso;
- le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, le organizzazioni di ricerca e i finanziatori della ricerca non sono soggetti a questo articolo.
Il ricorso deve poter essere proposto davanti a un organo imparziale con poteri vincolanti, come un'autorità per la concorrenza, un'autorità di accesso ai documenti, un'autorità di protezione dei dati o un giudice nazionale.
Formati, interoperabilità e dati dinamici
L'articolo 5 impone di mettere i documenti a disposizione, ove possibile, in qualsiasi formato o lingua preesistente e, preferibilmente, per via elettronica, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili, reperibili e riutilizzabili, con metadati e standard aperti.
Gli Stati membri devono promuovere l'"apertura fin dalla progettazione e per impostazione predefinita". Tuttavia:
- non vi è obbligo di creare nuovi documenti o di adattarli se ciò comporta difficoltà sproporzionate;
- non vi è obbligo di continuare a produrre o conservare un certo tipo di documento per il riutilizzo;
- i dati dinamici devono essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, se del caso, come download in blocco;
- se ciò comporta uno sforzo sproporzionato, è ammesso un termine o restrizioni tecniche temporanee.
Le serie di dati di elevato valore vanno rese disponibili in formato leggibile meccanicamente, tramite API e, se del caso, in download in blocco.
Tariffazione: gratuità come regola
L'articolo 6 stabilisce che il riutilizzo dei documenti è gratuito, salvo il recupero dei costi marginali di riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, inclusa l'anonimizzazione e la tutela di informazioni commerciali riservate.
Sono previste deroghe:
- per gli enti pubblici che devono generare proventi per coprire una parte sostanziale dei costi del servizio pubblico;
- per biblioteche, biblioteche universitarie, musei e archivi;
- per le imprese pubbliche.
Nei casi derogatori:
- le tariffe devono essere calcolate con criteri oggettivi, trasparenti e verificabili;
- il totale delle entrate non può superare i costi ammissibili maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti;
- gli Stati membri devono pubblicare online l'elenco degli enti pubblici che rientrano nella deroga di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).
Per le serie di dati di elevato valore e per i dati della ricerca il riutilizzo è gratuito per l'utilizzatore, salvo le eccezioni previste dall'articolo 14, paragrafi 3, 4 e 5.
Trasparenza, licenze e non discriminazione
Gli articoli 7, 8 e 11 impongono un quadro di trasparenza sostanziale:
- tariffe standard, basi di calcolo e importi devono essere predeterminati e pubblicati, preferibilmente online;
- per tariffe diverse, devono essere indicati gli elementi di calcolo e, su richiesta, la modalità concreta di determinazione;
- i richiedenti devono essere informati dei mezzi di ricorso;
- le condizioni di riutilizzo devono essere oggettive, proporzionate, non discriminatorie e giustificate da un interesse pubblico.
Se si fa ricorso a licenze, gli Stati membri devono assicurare la disponibilità di licenze standard digitali, adattabili alle esigenze specifiche, e incoraggiarne l'uso.
La non discriminazione si applica anche al riutilizzo transfrontaliero. Se un ente pubblico riutilizza documenti per attività commerciali estranee ai suoi compiti istituzionali, deve sottostare alle stesse tariffe e condizioni applicate agli altri operatori.
Modalità pratiche e accesso ai contenuti
L'articolo 9 richiede modalità pratiche per facilitare la ricerca dei documenti disponibili per il riutilizzo, ad esempio elenchi dei documenti più importanti, metadati e portali collegati agli elenchi di contenuti, preferibilmente online e in formati leggibili meccanicamente. Gli Stati membri devono inoltre favorire la ricerca interlinguistica e l'aggregazione dei metadati a livello UE.
In cooperazione con la Commissione, gli Stati membri devono proseguire gli sforzi per semplificare l'accesso alle serie di dati, anche tramite un punto di accesso unico e la progressiva messa a disposizione di serie di dati idonee in possesso degli enti pubblici e delle istituzioni dell'Unione.
Dati della ricerca e politiche di accesso aperto
L'articolo 10 impone agli Stati membri di promuovere politiche nazionali di accesso aperto per i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici, secondo il principio dell'apertura per impostazione predefinita e in coerenza con i principi FAIR.
Tali politiche devono tenere conto di:
- diritti di proprietà intellettuale preesistenti;
- protezione dei dati personali;
- riservatezza;
- sicurezza nazionale e pubblica;
- legittimi interessi commerciali.
I dati della ricerca già pubblici tramite banche dati istituzionali o tematiche sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, salvo le esclusioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
Accordi di esclusiva
L'articolo 12 sancisce il divieto generale di diritti esclusivi sui documenti riutilizzabili. Le eccezioni sono limitate ai casi in cui il diritto esclusivo sia necessario per un servizio d'interesse pubblico.
Per tali eccezioni:
- la fondatezza va riesaminata periodicamente, comunque ogni tre anni;
- gli accordi conclusi il 16 luglio 2019 o successivamente devono essere pubblicati online almeno due mesi prima che producano effetti;
- i termini definitivi devono essere trasparenti e pubblici.
Per la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non deve di norma superare dieci anni; se supera tale limite, è previsto riesame nell'undicesimo anno e poi ogni sette anni. L'ente pubblico deve ricevere gratuitamente una copia digitalizzata, resa disponibile per il riutilizzo al termine dell'esclusiva.
Per gli accordi di esclusiva preesistenti non conformi alle deroghe:
- quelli di enti pubblici conclusi il 17 luglio 2013 o dopo devono cessare alla scadenza e comunque entro il 18 luglio 2043;
- quelli di imprese pubbliche conclusi il 16 luglio 2019 o dopo devono cessare alla scadenza e comunque entro il 17 luglio 2049.
Serie di dati di elevato valore
Il Capo V introduce una disciplina speciale per i dati con forte potenziale economico, sociale e ambientale. L'allegato I individua, al momento dell'adozione, le seguenti categorie tematiche:
- dati geospaziali;
- dati relativi all'osservazione della terra e all'ambiente;
- dati meteorologici;
- dati statistici;
- dati relativi alle imprese e alla proprietà delle imprese;
- dati relativi alla mobilità.
La Commissione può aggiungere ulteriori categorie tramite atti delegati. Successivamente, con atti di esecuzione, individua le specifiche serie di dati di elevato valore tra quelle categorie. Tali serie devono essere gratuite, leggibili meccanicamente, fornite via API e, se del caso, tramite download in blocco, con modalità compatibili con licenze aperte standard.
La selezione deve basarsi sul potenziale di:
- benefici socioeconomici o ambientali e servizi innovativi;
- ampia platea di utenti, in particolare PMI;
- generazione di proventi;
- combinazione con altre serie di dati.
Gli atti di esecuzione devono essere preceduti da consultazioni e da una valutazione d'impatto, anche sugli effetti di bilancio per gli enti pubblici che devono generare proventi sostanziali e sull'impatto concorrenziale per le imprese pubbliche. Per queste ultime, la gratuità può essere esclusa se provocherebbe distorsioni della concorrenza nei mercati pertinenti; biblioteche, musei e archivi sono esentati dall'obbligo di gratuità. Gli enti pubblici che devono coprire parte sostanziale dei costi del servizio possono ottenere, per effetto del relativo atto di esecuzione, un'esenzione temporanea non superiore a due anni.
Delega alla Commissione e comitato
L'articolo 15 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per cinque anni a decorrere dal 16 luglio 2019, con proroghe tacite di pari durata salvo opposizione del Parlamento europeo o del Consiglio. La delega è revocabile in qualsiasi momento.
L'articolo 16 prevede il comitato sull'apertura dei dati e sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, operante secondo il regolamento (UE) n. 182/2011.
Recepimento, abrogazione e controllo successivo
L'articolo 17 impone agli Stati membri di recepire la direttiva entro il 17 luglio 2021 e di comunicare alla Commissione le disposizioni nazionali di trasposizione, con riferimento espresso alla direttiva abrogata o a quella nuova.
L'articolo 18 prevede una valutazione della Commissione non prima del 17 luglio 2025, focalizzata su:
- aumento del riutilizzo, in particolare da parte delle PMI;
- impatto delle serie di dati di elevato valore;
- effetti dei principi di tariffazione;
- riutilizzo di testi normativi e amministrativi e documenti di soggetti diversi dagli enti pubblici;
- disponibilità e uso delle API;
- interazione con la protezione dei dati;
- ulteriori miglioramenti del mercato interno e del mercato del lavoro.
L'articolo 19 abroga la direttiva 2003/98/CE dal 17 luglio 2021. L'articolo 20 stabilisce l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 21 designa gli Stati membri quali destinatari della direttiva.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e ambito minimo armonizzato
L'articolo 1 stabilisce norme minime sul riutilizzo e sulle modalità pratiche per agevolarlo, al fine di promuovere i dati aperti e l'innovazione. La direttiva si applica a documenti detenuti da enti pubblici, da determinate imprese pubbliche e, alle condizioni dell'articolo 10, ai dati della ricerca.
Esclusioni e rapporti con altri regimi
Sono esclusi documenti fuori dai compiti di servizio pubblico, documenti soggetti a diritti di terzi, documenti non accessibili o limitati per ragioni di sicurezza nazionale, difesa, sicurezza pubblica, riservatezza statistica o commerciale, protezione delle infrastrutture critiche, protezione dei dati personali, nonché documenti di emittenti di servizio pubblico e di specifici enti culturali e di istruzione. La direttiva lascia impregiudicati i regimi di accesso, il GDPR, la direttiva 2002/58/CE e i diritti di proprietà intellettuale.
Principio generale di riutilizzabilità
L'articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che i documenti rientranti nell'ambito della direttiva siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali. Per biblioteche, musei, archivi e imprese pubbliche ciò vale solo se il riutilizzo è autorizzato.
Tempi di risposta e gestione delle richieste
L'articolo 4 prevede che le richieste di riutilizzo siano esaminate entro un termine ragionevole e, in assenza di termini nazionali, entro 20 giorni lavorativi, prorogabili di altri 20 per richieste cospicue o complesse, con notifica entro tre settimane. Le decisioni negative devono essere motivate e indicare i mezzi di ricorso; le imprese pubbliche, gli istituti di istruzione, gli organismi di ricerca e i finanziatori della ricerca sono esentati da tali obblighi procedurali.
Formati, dati dinamici e serie di dati di elevato valore
L'articolo 5 impone la messa a disposizione, ove possibile, in formati aperti, leggibili meccanicamente, accessibili e riutilizzabili, con metadati e, ove possibile, in formato elettronico. I dati dinamici devono essere resi disponibili immediatamente dopo la raccolta tramite API adeguate e, se del caso, in download in blocco. Le serie di dati di elevato valore devono essere rese disponibili in formato leggibile meccanicamente, via API e, se del caso, in download in blocco.
Regime tariffario
L'articolo 6 fissa come regola la gratuità del riutilizzo, ammettendo al più il recupero dei costi marginali di riproduzione, messa a disposizione e divulgazione, inclusa l'anonimizzazione e la protezione di informazioni commerciali riservate. Sono previste deroghe per enti pubblici che devono generare proventi sostanziali, per biblioteche/musei/archivi e per imprese pubbliche; in tali casi le tariffe devono essere oggettive, trasparenti e verificabili, con limiti di gettito e utile ragionevole sugli investimenti.
Trasparenza, licenze standard e non discriminazione
Gli articoli 7, 8 e 11 richiedono che tariffe, basi di calcolo, condizioni di licenza e mezzi di ricorso siano pubblici e accessibili; le condizioni devono essere oggettive, proporzionate, non discriminatorie e non idonee a limitare la concorrenza. Gli Stati membri devono favorire licenze standard digitali e il riutilizzo transfrontaliero senza discriminazioni.
Accordi di esclusiva
L'articolo 12 vieta in linea generale i diritti esclusivi; li ammette solo se necessari per un servizio di interesse pubblico, con riesame almeno triennale e pubblicazione online anticipata degli accordi. Per la digitalizzazione di risorse culturali il periodo di esclusiva non deve di norma superare dieci anni, con possibile riesame oltre tale termine. Gli accordi preesistenti sono soggetti a termini massimi: 18 luglio 2043 per quelli degli enti pubblici e 17 luglio 2049 per quelli delle imprese pubbliche, se non rientrano nelle deroghe.
Dati della ricerca e politiche di accesso aperto
L'articolo 10 impone agli Stati membri di promuovere politiche nazionali di accesso aperto per i dati della ricerca finanziata con fondi pubblici, compatibili con i principi FAIR e con il principio del massimo apertura possibile, chiusura del tanto necessario. I dati della ricerca già resi pubblici tramite banche dati istituzionali o tematiche sono riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, salvo i limiti dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).
Serie di dati di elevato valore: elenco, atti delegati ed esecuzione
L'articolo 13 rinvia all'allegato I, che elenca le categorie tematiche di serie di dati di elevato valore: dati geospaziali, osservazione della terra e ambiente, meteorologici, statistici, imprese e proprietà delle imprese, mobilità. La Commissione può aggiungere categorie tramite atti delegati (art. 13, par. 2; art. 15). L'articolo 14 prevede atti di esecuzione per individuare le specifiche serie, con obbligo di gratuità, formati leggibili meccanicamente, API e, se del caso, download in blocco; possono essere previste deroghe limitate per imprese pubbliche e per enti che devono generare proventi sostanziali.
Recepimento, abrogazione e applicazione nel tempo
L'articolo 17 fissa il termine di recepimento al 17 luglio 2021. L'articolo 19 abroga la direttiva 2003/98/CE dal 17 luglio 2021, lasciando salvi gli obblighi relativi ai termini di recepimento e alle date di applicazione delle direttive elencate nell'allegato II. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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