Direttiva 2019/1151
Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2019/1151 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per consentire e disciplinare procedure societarie interamente online, in particolare per la costituzione di società di capitali e la registrazione di succursali in altri Stati membri. Impone agli Stati membri obblighi di risultato su identificazione elettronica, tempi massimi di completamento, accesso gratuito ad alcune informazioni e interoperabilità tra registri, lasciando tuttavia margini nazionali su controlli, coinvolgimento di notai o avvocati e tipologia di società interessate. La disciplina mira a ridurre costi, tempi e oneri amministrativi, rafforzando al contempo le garanzie contro frodi, usurpazione di identità e abusi.
Digitalizzazione del diritto societario: costituzione online delle società di capitali, registrazione online delle succursali e presentazione telematica di documenti e informazioni, con rafforzamento dell’interconnessione dei registri
Ambito di applicazione
La direttiva si applica alle misure di coordinamento del diritto societario degli Stati membri relative, in via generale, ai tipi di società elencati nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 e, ove specificato, ai tipi di società indicati negli allegati I, II e II bis. Disciplina la costituzione online delle società, la registrazione online delle succursali di società di altri Stati membri, la presentazione online di documenti e informazioni al registro, la pubblicità nel registro, l’accesso alle informazioni societarie e lo scambio di dati tra registri tramite il sistema di interconnessione dei registri. Non pregiudica gli obblighi fiscali, le norme antiriciclaggio e antiterrorismo, la disciplina sulla titolarità effettiva, né le misure nazionali di prevenzione di frodi e abusi; lascia inoltre impregiudicati i requisiti nazionali su autenticità, forma giuridica, ruolo di notai o avvocati, purché resti possibile la procedura online.
Direttiva (UE) 2019/1151 sul diritto societario digitale
La direttiva interviene sulla direttiva (UE) 2017/1132 per modernizzare le procedure societarie mediante strumenti digitali, con particolare attenzione alla costituzione online delle società di capitali, alla registrazione online delle succursali e alla presentazione telematica di documenti e informazioni ai registri. La finalità dichiarata è ridurre tempi, costi e oneri amministrativi, soprattutto per le PMI, rafforzando al contempo la fiducia, la trasparenza e le garanzie contro frodi e usurpazione di identità.
Obiettivi e ratio dell’intervento
Il legislatore unionale evidenzia le forti disparità tra Stati membri nell’uso di strumenti online per il diritto societario e nel livello di accessibilità delle informazioni societarie. La direttiva mira a realizzare un contesto giuridico e amministrativo più efficiente, favorendo il mercato interno e l’espansione transfrontaliera delle imprese, senza imporre un modello organizzativo uniforme agli Stati membri.
Ambito di applicazione
Le misure si applicano ai tipi di società rientranti nell’allegato II della direttiva (UE) 2017/1132 e, per alcune regole specifiche, ai tipi di società degli allegati I, II e II bis. Per l’Italia, nell’allegato II bis risultano incluse la società a responsabilità limitata e la società a responsabilità limitata semplificata. La direttiva riguarda inoltre le succursali di società costituite in altri Stati membri, la pubblicità nel registro e l’interconnessione dei registri.
Definizioni rilevanti
L’articolo 13 bis introduce le definizioni operative essenziali: mezzi di identificazione elettronica, regime di identificazione elettronica, mezzi elettronici, costituzione, registrazione di una succursale e modello di atto costitutivo. Tali nozioni servono a delimitare il perimetro tecnico e giuridico delle procedure online.
Identificazione elettronica e controlli antifrode
L’articolo 13 ter impone il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica emessi nello Stato membro e di quelli emessi in altri Stati membri e riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014, almeno per i cittadini dell’Unione. Restano possibili controlli più rigorosi: gli Stati membri possono richiedere la presenza fisica solo in casi individuali e per ragioni di interesse pubblico, quando vi siano sospetti di falsificazione o alterazione dell’identità. La direttiva consente altresì verifiche supplementari, anche tramite videoconferenza o strumenti analoghi.
Costituzione online delle società
L’articolo 13 octies rappresenta il nucleo della riforma: la costituzione deve poter essere effettuata interamente online, senza comparizione fisica, salvo le eccezioni previste. Gli Stati membri devono stabilire le modalità della procedura, assicurando almeno la verifica della capacità giuridica e della capacità rappresentativa, dell’identità dei richiedenti, dell’uso dei servizi fiduciari, della legittimità dell’oggetto sociale, della denominazione e della nomina degli amministratori. La procedura può essere limitata ai tipi di società dell’allegato II bis.
Sono previste alcune facoltà nazionali:
- esclusione o limitazione della costituzione online per tipi societari diversi da quelli dell’allegato II bis;
- intervento di notai o di altri soggetti incaricati dal diritto nazionale;
- esclusione della costituzione online in caso di capitale da liberare con conferimenti in natura.
Gli Stati membri non possono subordinare la costituzione online a licenze o autorizzazioni preventive, salvo che ciò sia indispensabile per la supervisione di determinate attività. Se è previsto un capitale sociale da versare, il pagamento e la prova del pagamento devono poter avvenire online. Il termine massimo di completamento è di 5 giorni lavorativi per le società costituite da sole persone fisiche usando i modelli dell’allegato II bis, e di 10 giorni lavorativi negli altri casi, decorrenti dall’ultima formalità o dal relativo pagamento. Se la procedura si prolunga, il richiedente deve essere informato dei motivi del ritardo.
Modelli di atto costitutivo
L’articolo 13 nonies obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione online modelli per i tipi societari dell’allegato II bis; possono inoltre predisporli per altri tipi di società. I modelli devono essere disponibili almeno in una lingua ufficiale dell’Unione ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri; se tradotti, le versioni diverse dalla lingua nazionale hanno di regola valore informativo, salvo scelta nazionale diversa. Il contenuto dei modelli resta disciplinato dal diritto nazionale.
Amministratori interdetti
L’articolo 13 decies impone agli Stati membri di dotarsi di norme sull’interdizione degli amministratori, comprese regole che consentano di tener conto di interdizioni o di informazioni pertinenti provenienti da altri Stati membri. Gli Stati possono chiedere dichiarazioni ai candidati amministratori e rifiutare la nomina di chi sia attualmente interdetto in un altro Stato membro. Deve essere possibile rispondere senza ritardo alle richieste di informazioni provenienti da altri Stati membri tramite il sistema di interconnessione dei registri. Il trattamento dei dati personali è limitato allo stretto necessario e sottoposto al GDPR.
Presentazione online di documenti e informazioni
L’articolo 13 undecies estende la logica digitale alla vita societaria successiva alla costituzione: i documenti e le informazioni di cui all’articolo 14, incluse le modifiche, devono poter essere presentati online al registro entro i termini nazionali. Anche qui la procedura deve poter essere completamente online, salvo le eccezioni di cui all’articolo 13 ter, paragrafo 4, e, se del caso, dell’articolo 13 octies, paragrafo 8. Gli Stati membri possono rendere obbligatoria la trasmissione online per alcune o tutte le società, ma possono anche mantenere modalità alternative se compatibili con il diritto nazionale.
Oneri, pagamenti e informazioni preliminari
Gli articoli 13 quinquies e 13 sexies stabiliscono che gli oneri delle procedure online devono essere trasparenti, non discriminatori e commisurati ai costi di recupero dei servizi resi. Quando la procedura richiede un pagamento, questo deve poter avvenire tramite servizi online ampiamente disponibili e idonei ai pagamenti transfrontalieri. L’articolo 13 septies richiede inoltre la pubblicazione gratuita di informazioni chiare e accessibili, in almeno una lingua ampiamente comprensibile, sulle procedure di costituzione, registrazione delle succursali, uso dei modelli, identificazione dei richiedenti, lingue utilizzabili, diritti applicabili, norme sugli amministratori interdetti e competenze degli organi sociali.
Pubblicità nel registro, fascicolo elettronico e accesso ai documenti
L’articolo 16 ridisegna il sistema di pubblicità societaria. Per ogni società deve esistere un fascicolo presso un registro nazionale, con attribuzione di un EUID per l’identificazione univoca nelle comunicazioni tra registri. I documenti e le informazioni soggetti a pubblicità devono essere inseriti nel fascicolo o direttamente nel registro; quelli cartacei devono essere convertiti in formato elettronico il prima possibile.
La pubblicità si realizza mediante accessibilità nel registro, con eventuale pubblicazione in un bollettino nazionale o in una piattaforma centrale. In caso di discordanze tra fascicolo, registro e bollettino, prevale il contenuto del registro. I documenti e le informazioni relativi a costituzione, registrazione di succursale o presentazioni societarie devono essere conservati in formato consultabile e leggibile automaticamente, oppure come dati strutturati.
L’articolo 16 bis garantisce il diritto di ottenere copie di documenti e informazioni, anche elettroniche, a fronte di un corrispettivo non superiore al costo amministrativo, comprensivo di sviluppo e manutenzione del registro. Le copie elettroniche ed estratti devono essere autenticati mediante servizi fiduciari ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014.
Interconnessione dei registri e informazioni gratuite
Gli articoli 17, 18, 19 e 22 rafforzano la rete europea dei registri delle imprese. Le copie elettroniche dei documenti e delle informazioni devono essere disponibili tramite il sistema di interconnessione; gli oneri per il rilascio non possono eccedere i costi amministrativi. Almeno alcune informazioni fondamentali devono essere gratuite, tra cui:
- denominazione e ragione sociale;
- sede sociale e Stato membro di registrazione;
- numero di iscrizione ed EUID;
- sito web, se registrato;
- stato della società;
- oggetto sociale, se registrato;
- dati delle persone autorizzate a rappresentare la società;
- informazioni sulle succursali aperte in altri Stati membri.
La Commissione può istituire punti di accesso opzionali supplementari al sistema di interconnessione, oltre a quelli degli Stati membri.
Succursali di società di altri Stati membri
La sezione dedicata alle succursali introduce una procedura integralmente online per la registrazione, la presentazione successiva dei documenti e la chiusura della succursale. L’articolo 28 bis richiede che la registrazione possa essere effettuata senza comparizione fisica e entro 10 giorni lavorativi dall’adempimento di tutte le formalità. Gli Stati membri devono disciplinare la procedura, compresi i controlli su capacità, identità e servizi fiduciari; possono inoltre prevedere verifiche su oggetto, denominazione, legittimità dei documenti e ruolo di notai o altri soggetti nazionali.
L’articolo 28 ter estende la presentazione online dei documenti e delle informazioni relativi alla succursale, mentre l’articolo 28 quater impone la comunicazione automatica della chiusura della succursale tra il registro dello Stato membro della succursale e quello della società madre.
Coordinamento tra registri e principio "una tantum"
L’articolo 30 bis obbliga lo Stato membro di registrazione della società a informare senza ritardo, tramite il sistema di interconnessione, lo Stato membro di registrazione della succursale in caso di modifiche di dati essenziali, come denominazione, sede, numero di registrazione, forma giuridica e determinati documenti informativi. Il registro della succursale deve aggiornare i dati senza ritardo.
La direttiva valorizza il principio "una tantum": le società non devono ripresentare alle amministrazioni informazioni già detenute da un registro pubblico, e lo scambio elettronico tra registri sostituisce duplicazioni documentali.
Protezione dei dati, antifrode e altri limiti
L’articolo 161 rinvia integralmente al regolamento (UE) 2016/679 per il trattamento dei dati personali. Restano salvi gli obblighi e i poteri nazionali in materia di prevenzione di frodi e abusi, antiriciclaggio, finanziamento del terrorismo e titolarità effettiva. La direttiva non limita le competenze fiscali degli Stati membri né impone il riconoscimento automatico di interdizioni di amministratori pronunciate in altri Stati.
Recepimento, proroghe e valutazione
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 1° agosto 2021. Tuttavia, alcune disposizioni più impegnative per i sistemi nazionali, tra cui quelle sui modelli, sull’interdizione degli amministratori, sulla presentazione online e sulla conservazione in formato leggibile automaticamente, hanno un termine differito al 1° agosto 2023. Gli Stati membri con particolari difficoltà possono ottenere una proroga fino a un anno, notificandola alla Commissione entro il 1° febbraio 2021 e indicando motivi oggettivi.
La Commissione deve effettuare una valutazione entro il 1° agosto 2024, o entro il 1° agosto 2025 se è stata utilizzata la proroga, mentre per le disposizioni a recepimento differito la valutazione è prevista entro il 1° agosto 2026. Gli Stati membri devono collaborare fornendo dati sul numero di registrazioni online, sui costi, sull’uso dei modelli, sui casi di presenza fisica e sulla durata media delle procedure.
Rilevanza pratica per operatori italiani
Per i professionisti italiani la direttiva è rilevante soprattutto per le società di capitali, in particolare per s.r.l. e s.r.l.s., e per l’interazione con registri esteri nelle operazioni transfrontaliere. Gli obblighi principali riguardano la predisposizione di procedure telematiche effettive, l’adeguamento dei sistemi informatici del registro delle imprese, la gestione dell’identificazione elettronica e l’armonizzazione degli scambi informativi con altri registri europei.
Disposizioni principali
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132 e inserimento delle procedure online
L’articolo 1 amplia l’oggetto della direttiva (UE) 2017/1132 includendo le norme sulla costituzione online delle società, la registrazione online delle succursali e la presentazione online di documenti e informazioni. Viene riorganizzato il capo III del titolo I, con una nuova sezione 1 bis dedicata a costituzione online, presentazione telematica e pubblicità, e una nuova sezione sulle succursali di società di altri Stati membri.
Ambito soggettivo e definizioni
L’articolo 13, come sostituito, precisa che le misure di coordinamento si applicano ai tipi di società dell’allegato II e, se previsto, agli allegati I e II bis. L’articolo 13 bis introduce definizioni chiave: mezzi di identificazione elettronica, regime di identificazione elettronica, mezzi elettronici, costituzione, registrazione di una succursale e modello di atto costitutivo.
Riconoscimento dell’identificazione elettronica e presenza fisica eccezionale
L’articolo 13 ter impone agli Stati membri di consentire l’uso, nelle procedure online, dei mezzi di identificazione elettronica nazionali approvati e di quelli emessi in altri Stati membri e riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. È ammessa la richiesta di presenza fisica solo caso per caso e per motivi di interesse pubblico, per prevenire usurpazione o alterazione di identità; le altre fasi devono comunque restare completabili online.
Principi generali sulle procedure online, oneri e pagamenti
L’articolo 13 quater salva le competenze nazionali nella designazione delle autorità, persone o organismi incaricati, nonché i requisiti nazionali su autenticità, accuratezza, affidabilità e forma dei documenti, purché la procedura online resti possibile. L’articolo 13 quinquies richiede che gli oneri siano trasparenti, non discriminatori e non eccedano il recupero dei costi. L’articolo 13 sexies impone che i pagamenti, quando necessari, possano essere effettuati con servizi di pagamento online ampiamente disponibili e utilizzabili per operazioni transfrontaliere.
Obblighi di informazione e modelli per la costituzione
L’articolo 13 septies obbliga gli Stati membri a rendere disponibili, gratuitamente e in almeno una lingua ampiamente compresa dagli utenti transfrontalieri, informazioni concise e facilmente accessibili sulle modalità di costituzione di società e di registrazione di succursali, incluse le regole sugli amministratori interdetti e sulle competenze degli organi societari. L’articolo 13 nonies prevede la messa a disposizione online di modelli per i tipi di società dell’allegato II bis, utilizzabili nella costituzione online; il contenuto dei modelli è rimesso al diritto nazionale.
Costituzione online delle società: contenuto minimo, controlli e termini
L’articolo 13 octies stabilisce che la costituzione possa essere interamente online senza comparizione fisica, salvo le eccezioni previste. Gli Stati membri definiscono le modalità, che devono includere verifica della capacità giuridica e della rappresentanza, identificazione dei richiedenti, uso di servizi fiduciari, controlli sulla legittimità dell’oggetto, della denominazione e della nomina degli amministratori. È vietato subordinare la costituzione a licenze o autorizzazioni preventive, salvo casi indispensabili per il controllo di determinate attività. Se vi è conferimento di capitale, il pagamento e la prova devono poter avvenire online. Il termine massimo è di 5 giorni lavorativi se la società è costituita solo da persone fisiche e con modelli dell’allegato II bis, oppure 10 giorni lavorativi negli altri casi, dalla data dell’ultima formalità richiesta o del relativo pagamento. La presenza fisica può essere chiesta solo caso per caso, per sospetta inosservanza dei requisiti sulla capacità o sulla rappresentanza.
Interdizione degli amministratori e scambio di informazioni tra Stati membri
L’articolo 13 decies impone agli Stati membri di predisporre norme sull’interdizione degli amministratori, con possibilità di tener conto di interdizioni o informazioni pertinenti provenienti da altri Stati membri e di rifiutare la nomina di una persona attualmente interdetta in un altro Stato membro. Gli Stati devono poter rispondere senza ritardo alle richieste di informazioni tramite il sistema di interconnessione dei registri; la Commissione stabilisce modalità tecniche con atti di esecuzione. Il trattamento dei dati personali è limitato allo stretto necessario e soggetto al GDPR.
Presentazione online di documenti e informazioni societari
L’articolo 13 undecies prevede che i documenti e le informazioni di cui all’articolo 14, comprese le modifiche, possano essere presentati online al registro entro i termini nazionali, senza comparizione fisica, salvo le eccezioni già previste. Gli Stati membri devono poter verificare elettronicamente origine e integrità dei documenti e possono rendere obbligatoria la presentazione online per alcune o tutte le società; restano possibili modalità diverse, anche cartacee, se consentite dal diritto nazionale.
Pubblicità nel registro, fascicolo societario ed EUID
L’articolo 16 sostituito impone per ogni società un fascicolo presso il registro nazionale e l’assegnazione di un identificativo unico europeo (EUID). I documenti e le informazioni soggetti a pubblicità vanno inseriti nel fascicolo o direttamente nel registro, anche in formato elettronico; quelli cartacei devono essere convertiti in elettronico il prima possibile. La pubblicità avviene rendendo i dati accessibili nel registro, con eventuale pubblicazione in bollettino nazionale o piattaforma elettronica centrale. In caso di discordanza prevale il contenuto del registro. I documenti e le informazioni parte integrante di costituzione, registrazione di succursale o presentazione societaria devono essere conservati in formato consultabile e leggibile automaticamente o come dati strutturati.
Accesso alle informazioni, costi e autenticazione elettronica
L’articolo 16 bis consente di ottenere copie di tutti i documenti e delle informazioni del registro, su richiesta cartacea o elettronica. Il costo non può superare quello amministrativo, compresi sviluppo e manutenzione del registro; le copie elettroniche e cartacee sono certificate conformi, salvo rinuncia. Le copie ed estratti elettronici devono essere autenticati mediante servizi fiduciari del regolamento (UE) n. 910/2014.
Informazioni attendibili e interconnessione dei registri
Gli articoli 17, 18, 19 e 22 rafforzano l’interconnessione dei registri: le copie elettroniche dei documenti sono disponibili tramite il sistema; i corrispettivi per il rilascio non possono eccedere i costi amministrativi; almeno alcune informazioni di base devono essere gratuite, tra cui denominazione, sede, numero di iscrizione, EUID, stato della società, oggetto, poteri di rappresentanza e dati sulle succursali estere. La Commissione può istituire punti di accesso opzionali aggiuntivi al sistema, oltre a quelli degli Stati membri.
Scambio di informazioni tra registri e atti di esecuzione
L’articolo 24 è aggiornato per estendere e precisare le specifiche tecniche dello scambio di informazioni tra registri, anche per le nuove disposizioni sulle succursali, sulle interdizioni degli amministratori e sui punti di accesso opzionali. La Commissione deve adottare gli atti di esecuzione pertinenti entro il 1° febbraio 2021.
Succursali di società di altri Stati membri
Gli articoli 28 bis, 28 ter e 28 quater consentono la registrazione online della succursale di una società di un altro Stato membro, la presentazione online dei documenti e la chiusura con notifica automatica tra registri. La registrazione online deve poter essere completata entro 10 giorni lavorativi dall’adempimento delle formalità; sono previsti controlli su capacità, identità, servizi fiduciari e, se previsto dal diritto nazionale, su oggetto, denominazione e legittimità dei documenti. Gli Stati membri possono verificare le informazioni sulla società tramite il sistema di interconnessione e non possono imporre licenze o autorizzazioni preventive salvo eccezioni strettamente giustificate.
Principio una tantum e aggiornamento delle informazioni sulla società
L’articolo 30 bis introduce lo scambio automatico di informazioni tra registri in caso di modifiche della denominazione, sede legale, numero di registrazione, forma giuridica e di specifici documenti e informazioni della società, così da aggiornare senza ritardo i dati della succursale. La direttiva persegue il principio “una tantum”, evitando che le società debbano ripresentare più volte le stesse informazioni a registri e bollettini nazionali.
Protezione dei dati, rapporti con altri obblighi e deroghe
L’articolo 161 stabilisce che il trattamento dei dati personali è disciplinato dal regolamento (UE) 2016/679. Restano salvi gli obblighi di antiriciclaggio, contrasto al finanziamento del terrorismo e titolarità effettiva, nonché il potere degli Stati membri di respingere domande in caso di frode o abuso. La direttiva non incide sul diritto nazionale in materia fiscale.
Allegato II bis e elenco dei tipi societari
L’allegato II bis elenca i tipi di società di capitali per i quali si applicano in modo specifico le norme su costituzione online, modelli e alcuni aspetti della disciplina digitale. Per l’Italia sono incluse la società a responsabilità limitata e la società a responsabilità limitata semplificata.
Recepimento, proroga e termini differiti
L’articolo 2 impone il recepimento entro il 1° agosto 2021. Per alcune disposizioni più complesse, in particolare quelle relative a modelli, interdizione degli amministratori, presentazione online e formato leggibile automaticamente dei documenti, il termine è differito al 1° agosto 2023. Gli Stati membri con particolari difficoltà possono ottenere una proroga fino a un anno, notificandola alla Commissione entro il 1° febbraio 2021 e indicando ragioni oggettive.
Valutazione della Commissione e raccolta dati
L’articolo 3 prevede una valutazione della Commissione entro il 1° agosto 2024, o entro il 1° agosto 2025 in caso di proroga di recepimento, con relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al CESE; per le disposizioni soggette al termine differito la valutazione è entro il 1° agosto 2026. Gli Stati membri devono fornire dati sul funzionamento pratico della costituzione online, inclusi numero di costituzioni online, uso dei modelli, casi di presenza fisica, durata e costi medi.
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