Direttiva 2020/12
Direttiva Delegata (UE) 2020/12 della Commissione del 2 agosto 2019 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2020/12 integra la direttiva (UE) 2017/2397 fissando standard tecnici e professionali comuni per le competenze richieste nel settore della navigazione interna. Essa dettaglia i contenuti formativi e valutativi per diversi profili professionali, disciplina gli esami pratici, stabilisce requisiti per l’omologazione dei simulatori e introduce criteri armonizzati di idoneità medica. Il testo mira a rafforzare sicurezza, mobilità professionale, tutela dei passeggeri e protezione dell’ambiente, riducendo le differenze nazionali.
Definizione delle norme minime armonizzate su competenze, esami pratici, simulatori e idoneità medica per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna
Ambito di applicazione
Si applica alla certificazione delle qualifiche professionali delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione, inclusi battellieri, conduttori di nave, esperti di navigazione passeggeri ed esperti di GNL. Riguarda anche gli esami pratici per il rilascio di autorizzazioni e certificati di qualifica, nonché l’omologazione dei simulatori utilizzati per tali esami e i criteri di idoneità medica del personale di coperta. La disciplina opera nel contesto della direttiva (UE) 2017/2397 e, per taluni profili, richiama espressamente ES-TRIN, ADN e il regolamento (UE) n. 1177/2010; si applica anche alle vie navigabili interne a carattere marittimo e alla navigazione a mezzo radar.
Direttiva delegata (UE) 2020/12: competenze, esami pratici, simulatori e idoneità medica nella navigazione interna
La direttiva delegata integra la direttiva (UE) 2017/2397 e completa il quadro europeo per il riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna. L’obiettivo è uniformare i requisiti minimi di competenza, le modalità di verifica pratica, l’omologazione dei simulatori e i criteri di idoneità medica, con finalità di sicurezza della navigazione, mobilità professionale, tutela dei passeggeri e protezione dell’ambiente.
Finalità e raccordo con la direttiva (UE) 2017/2397
La direttiva si fonda sulle competenze attribuite alla Commissione dalla direttiva (UE) 2017/2397, in particolare per stabilire norme dettagliate su competenze, esami pratici, simulazione e idoneità medica. Il testo sottolinea che le norme dovrebbero rifarsi, ove possibile, agli standard CESNI e risultare coerenti con gli allegati della direttiva quadro, assicurando un livello minimo armonizzato in tutta l’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il campo di applicazione riguarda le persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni sulle vie navigabili interne dell’Unione e, in particolare, i profili professionali di battelliere, conduttore di nave, esperto di navigazione passeggeri ed esperto di GNL. Le norme coprono sia il livello operativo sia il livello di gestione, oltre a competenze specialistiche per la navigazione su vie navigabili interne a carattere marittimo e per la navigazione a mezzo radar. La disciplina tocca anche l’uso di simulatori didattici e di esame, nonché i requisiti medici del personale di coperta.
Competenze per il livello operativo e di gestione
L’allegato I distingue un articolato sistema di competenze per il livello operativo e per il livello di gestione.
Per il livello operativo, vengono richieste capacità in materia di:
- navigazione, manovre, ormeggio, disormeggio, ancoraggio e rimorchio;
- governo dell’imbarcazione, uso di ausili e strumenti di navigazione, sicurezza della navigazione e procedure di passaggio in chiuse e ponti;
- gestione del traffico, uso di AIS, ECDIS e sistemi di controllo del traffico;
- conduzione dell’imbarcazione, riconoscimento delle tipologie di unità e uso della documentazione di bordo;
- movimentazione del carico, stivaggio, controllo della quantità di carico e trasporto passeggeri;
- meccanica navale, impianti elettrici, elettronici e di controllo;
- manutenzione e riparazione, comunicazione, comportamento sociale, salute e sicurezza, protezione dell’ambiente.
Per il livello di gestione, il conduttore di nave deve dimostrare competenze aggiuntive di controllo e supervisione del personale di coperta. Le sezioni corrispondenti riprendono e ampliano le aree del livello operativo, richiedendo una capacità di impartire istruzioni, organizzare il lavoro, verificare la conformità alle norme e controllare l’esecuzione dei compiti da parte di altri membri dell’equipaggio.
Profili speciali: navigazione passeggeri e GNL
Per l’esperto di navigazione passeggeri, l’allegato I richiede competenze specifiche su:
- uso dei mezzi di salvataggio e organizzazione dell’evacuazione;
- sicurezza dei passeggeri in situazioni ordinarie e di emergenza;
- assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta, in coerenza con il regolamento (UE) n. 1177/2010;
- comunicazione in inglese semplice;
- diritti dei passeggeri.
Per l’esperto di GNL, sono previste competenze su:
- conformità normativa per le imbarcazioni alimentate a GNL;
- riconoscimento delle caratteristiche del GNL e dei relativi rischi;
- funzionamento sicuro dei sistemi specifici del GNL;
- verifica periodica dell’impianto;
- rifornimento in sicurezza, preparazione dell’impianto alla manutenzione e gestione delle emergenze specifiche del GNL.
Esami pratici: struttura e criteri di valutazione
L’allegato II disciplina in modo dettagliato gli esami pratici per le principali qualifiche.
Per l’autorizzazione specifica a condurre a mezzo radar:
- gli esaminatori devono testare gli elementi da 1 a 16 e almeno uno tra 17 e 19;
- il candidato deve ottenere almeno 7 punti su 10 per ogni elemento;
- il test richiede un’imbarcazione conforme all’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397, all’articolo 7.06 ES-TRIN 2017/1 e dotata di ECDIS interno o dispositivo equivalente.
Per il certificato di esperto di navigazione passeggeri:
- sono previsti criteri differenziati per due categorie di competenze;
- l’esame insiste su mezzi di salvataggio, evacuazione, comunicazione, gestione delle emergenze, accessibilità e diritti dei passeggeri;
- è richiesto l’uso di strutture e dotazioni conformi a ES-TRIN 2017/1.
Per il certificato di esperto di GNL:
- l’esame copre 18 elementi in due categorie, con soglie di superamento distinte;
- il contenuto è centrato su procedure di rifornimento, funzionamento dell’impianto, manutenzione e gestione delle emergenze;
- gli impianti di prova devono comprendere la documentazione di sicurezza, i sistemi GNL e la sala macchine adeguata.
Per il certificato di conduttore di nave:
- l’esame è diviso in pianificazione del viaggio ed esecuzione del viaggio;
- la pianificazione comprende selezione e gestione di 10 elementi per ciascuna categoria, con soglia di 7/10 per la categoria I e 60 punti complessivi per la categoria II;
- l’esecuzione del viaggio richiede la dimostrazione di 12 elementi obbligatori;
- per i candidati privi di formazione o valutazione di livello operativo è previsto un modulo aggiuntivo di supervisione.
Modulo aggiuntivo di supervisione
Il modulo aggiuntivo è obbligatorio per i candidati a conduttore di nave che non abbiano completato una formazione approvata basata sui livelli di competenza operativi né abbiano superato una valutazione amministrativa equivalente. Questo modulo verifica abilità operative di base e capacità di gestione in sicurezza del personale, del carico, della navigazione, della manutenzione e delle emergenze. Le soglie di superamento sono più ampie rispetto agli altri esami: 20 elementi della categoria I e 8 della categoria II, con punteggi minimi differenziati.
Omologazione dei simulatori
L’allegato III impone requisiti tecnici e funzionali molto dettagliati per simulatori di conduzione delle navi e simulatori radar. Tra gli elementi rilevanti figurano:
- presenza di impianti radar e ECDIS interno;
- sistemi di comunicazione radio e telefonica;
- area di esercizio rappresentativa con fiumi, canali e porti;
- modelli matematici di imbarcazioni di diversa taglia;
- scenario di traffico adeguato;
- funzioni di briefing/debriefing e di registrazione.
La procedura di omologazione richiede che l’organismo interessato presenti domanda all’autorità competente, che si avvalga di esperti indipendenti per la verifica della conformità. In caso di esito positivo, il simulatore viene omologato per specifiche valutazioni di competenza e l’omologazione viene notificata alla Commissione europea e alle eventuali organizzazioni internazionali interessate.
Idoneità medica
L’allegato IV stabilisce criteri medici armonizzati, applicabili con una logica di valutazione individuale. La nozione di idoneità medica comprende l’assenza di patologie o disabilità che impediscano di svolgere le mansioni necessarie, le funzioni assegnate o la corretta percezione dell’ambiente circostante.
I criteri sono organizzati per gruppi patologici e prevedono:
- incompatibilità temporanee o permanenti;
- idoneità con limitazioni temporali;
- possibilità di misure di mitigazione e restrizioni;
- valutazione caso per caso con supporto specialistico quando necessario.
Sono fissati parametri minimi per la vista e per l’udito:
- acuità visiva diurna pari almeno a 0,8 con i due occhi insieme o con l’occhio migliore, anche con correzione, con disciplina specifica per la visione monoculare;
- campo visivo minimo di 120 gradi orizzontali, con assenza di difetti nei 20 gradi centrali;
- criteri specifici per la percezione dei colori, con test Ishihara o test alternativi approvati;
- soglia uditiva media non superiore a 40 dB alle frequenze 500, 1000, 2000 e 3000 Hz, salvo superamento di un test audiometrico conforme.
Le restrizioni elencate includono, tra le altre, correzione della vista, apparecchio acustico, uso di protesi d’arto, divieto di lavoro in solitario in sala di governo, navigazione solo di giorno, esclusione di funzioni di navigazione e limiti per imbarcazione, zona o mansione.
Termine di recepimento e obblighi degli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 17 gennaio 2022 e informarne immediatamente la Commissione. Le norme nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne fondamentali adottate nel settore disciplinato.
È prevista una disciplina transitoria: il termine di recepimento non si applica agli Stati membri che non abbiano ancora pienamente recepito e attuato la direttiva (UE) 2017/2397; in tali casi, la presente direttiva deve essere attuata contestualmente al completamento del recepimento della direttiva quadro.
Entrata in vigore
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
Rilievi pratici per i professionisti
Per avvocati e commercialisti italiani, il testo rileva soprattutto per:
- la verifica della coerenza tra recepimento nazionale, requisiti ES-TRIN e standard CESNI;
- l’adeguamento dei percorsi formativi e dei sistemi di esame;
- la gestione della compliance delle imprese di navigazione interna, in particolare per personale, turni, documentazione, salute e sicurezza;
- la verifica delle procedure relative a passeggeri, persone con disabilità o mobilità ridotta, GNL e simulatori. La direttiva incide quindi in modo diretto sui modelli organizzativi e documentali degli operatori della navigazione interna e sugli enti che rilasciano certificazioni e autorizzazioni.
Disposizioni principali
Norme di competenza per le qualifiche professionali
Gli allegati I e III definiscono, per battellieri/conduttori di nave, esperti di navigazione passeggeri ed esperti di GNL, le competenze e le conoscenze/abilità corrispondenti nei settori di navigazione, conduzione, carico e stivaggio, meccanica navale, manutenzione e riparazioni, comunicazione, salute e sicurezza, protezione ambientale, navigazione su vie navigabili interne a carattere marittimo e navigazione a mezzo radar. Per i conduttori di nave è previsto un livello di gestione con obblighi ulteriori di controllo e supervisione rispetto al livello operativo.
Modulo aggiuntivo di supervisione per il conduttore di nave
I candidati che non abbiano completato un programma di formazione approvato basato sui livelli di competenza del livello operativo, né abbiano superato una valutazione amministrativa equivalente, devono superare un modulo aggiuntivo di supervisione nell’ambito degli esami pratici per il certificato di qualifica di conduttore di nave (allegato II, sezione V).
Esami pratici per l’autorizzazione radar
L’allegato II, sezione I, stabilisce i criteri per l’esame pratico volto a ottenere un’autorizzazione specifica per condurre a mezzo radar: gli esaminatori testano gli elementi da 1 a 16 e almeno uno tra 17 e 19; il punteggio minimo è 7/10 per ogni elemento. L’esame richiede anche il rispetto di requisiti tecnici per l’imbarcazione utilizzata, che deve rientrare nell’articolo 2 della direttiva (UE) 2017/2397, essere conforme all’articolo 7.06 ES-TRIN 2017/1 e disporre di ECDIS interno o dispositivo analogo.
Esami pratici per il certificato di qualifica di esperto di navigazione passeggeri
L’allegato II, sezione II, disciplina l’esame pratico per il certificato di qualifica di esperto di navigazione passeggeri. Gli esaminatori devono valutare 11 dei 14 elementi della categoria I, con obbligo di includere gli elementi 16 e 20, e 7 degli 8 elementi della categoria II; il punteggio massimo è 10 per elemento, con soglie minime differenziate (7/10 per la categoria I e 45 punti complessivi per la categoria II). Sono richieste prove su mezzi di salvataggio, evacuazione, assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta, primo soccorso, comunicazione in inglese semplice e diritti dei passeggeri ai sensi del regolamento (UE) n. 1177/2010. L’esame si svolge su impianti e spazi conformi a ES-TRIN 2017/1.
Esami pratici per il certificato di qualifica di esperto di GNL
L’allegato II, sezione III, disciplina l’esame pratico per il certificato di qualifica di esperto di gas naturale liquefatto (GNL): gli esaminatori devono testare 9 dei 11 elementi della categoria I e 5 dei 7 della categoria II; il punteggio massimo è 10 per elemento, con soglie minime di 7/10 per la categoria I e 30 punti complessivi per la categoria II. L’esame copre sicurezza, gestione dei rischi, funzionamento dell’impianto GNL, rifornimento, manutenzione, preparazione dell’impianto e risposta alle emergenze (fuoriuscite, incendi, pressione nelle tubazioni).
Esami pratici per il certificato di qualifica di conduttore di nave
L’allegato II, sezione IV, prevede un esame in due parti: pianificazione del viaggio ed esecuzione del viaggio. La pianificazione comprende 10 elementi per ciascuna categoria I e II, con soglia di 7/10 per ciascun elemento della categoria I e 60 punti complessivi per la categoria II; l’esecuzione del viaggio comprende 12 elementi tutti obbligatori. La parte include pianificazione di rotta, navigazione sicura, manovra, carico, stabilità, passeggeri, gestione tecnica, comunicazione, emergenze e protezione ambientale.
Modulo aggiuntivo di supervisione per il conduttore di nave
L’allegato II, sezione V, impone ai candidati privi di formazione approvata o di valutazione amministrativa equivalente di superare un modulo aggiuntivo di supervisione. L’esame richiede la prova di 20 dei 25 elementi della categoria I e 8 dei 12 della categoria II, con soglia di 7/10 per ogni elemento della categoria I e 40 punti complessivi per la categoria II.
Omologazione dei simulatori
L’allegato III stabilisce i requisiti tecnici e funzionali minimi dei simulatori di conduzione delle navi e dei simulatori radar, comprensivi di radar interno, sistemi di comunicazione, ECDIS interno, area di esercizio, modelli matematici, scenario di traffico e funzioni di briefing/debriefing. La procedura di omologazione richiede istanza dell’organismo utilizzatore, verifica da parte dell’autorità competente con esperti indipendenti, rilascio dell’omologazione per la specifica valutazione e notifica alla Commissione europea con indicazione del simulatore, dell’operatore, del programma di formazione e delle date di efficacia, revoca o sospensione.
Criteri di idoneità medica
L’allegato IV introduce criteri armonizzati di idoneità medica per il personale di coperta, basati su una valutazione clinica caso per caso e su possibili misure di mitigazione e restrizioni. Sono regolati in dettaglio i criteri generali, di vista e di udito, con appendici specifiche per acuità visiva, campo visivo, percezione dei colori e soglie uditive; la tabella elenca numerose patologie e indica quando l’incompatibilità è temporanea o permanente e quando può essere rilasciata idoneità con limitazioni quali uso di correzione visiva, apparecchio acustico, divieto di lavoro in solitario in sala di governo, navigazione solo di giorno o limitazioni per mansione/zona/imbarcazione.
Recepimento e comunicazioni degli Stati membri
L’articolo 5 impone agli Stati membri di mettere in vigore le disposizioni necessarie entro il 17 gennaio 2022 e di informarne immediatamente la Commissione; le disposizioni nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Il termine non si applica agli Stati membri che non abbiano ancora pienamente recepito e attuato la direttiva (UE) 2017/2397: in tal caso, l’attuazione della presente direttiva avviene contestualmente al completamento del recepimento di quella direttiva. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.
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