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direttiva

Direttiva 2019/1846

Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019L1846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2019/1846 modifica la direttiva 2011/65/UE (RoHS) per concedere un’esenzione limitata all’uso del piombo nelle leghe saldanti di specifici sensori, attuatori e centraline di motori a combustione. L’esenzione è giustificata dall’assenza, allo stato, di alternative affidabili tecnicamente e scientificamente valide e si applica solo alla categoria 11. Gli Stati membri devono recepirla entro il 30 aprile 2020 e applicarla dal 1 maggio 2020; l’esenzione scade il 21 luglio 2024.

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) per introdurre un’esenzione temporanea sull’uso del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline di motori a combustione in specifiche apparecchiature.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri dell’UE e riguarda le apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione riguarda i motori a combustione che rientrano nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1628, installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti. Non si applica alle applicazioni non rientranti nella nuova voce aggiunta all’allegato III, né incide sulle altre restrizioni della direttiva RoHS oltre il perimetro dell’esenzione.

Direttiva delegata (UE) 2019/1846: esenzione RoHS per il piombo nelle leghe saldanti di specifici motori a combustione

La direttiva delegata (UE) 2019/1846 modifica la direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS), introducendo un’esenzione temporanea per l’uso del piombo in talune leghe saldanti impiegate in sensori, attuatori e centraline di motori a combustione. Il provvedimento si fonda sull’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE e sui criteri di esenzione legati all’assenza di alternative tecnicamente e scientificamente affidabili.

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che la Commissione ha esaminato una domanda di esenzione presentata il 29 giugno 2017 e ha svolto consultazioni con i portatori di interessi ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, della direttiva 2011/65/UE. La richiesta riguardava l’uso del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline del motore utilizzati per il monitoraggio e il controllo dei sistemi motore, inclusi turbocompressori e dispositivi di controllo delle emissioni nei motori a combustione interna usati in apparecchiature non destinate esclusivamente ai consumatori.

La Commissione rileva che le condizioni operative all’interno o in prossimità dei motori e dei sistemi di scarico possono essere molto severe, in particolare per temperature elevate e vibrazioni, con rischio di cedimenti prematuri delle saldature. Inoltre, al momento della valutazione occorreva ulteriore tempo per testare l’affidabilità di alternative senza piombo. La sostituzione o l’eliminazione del piombo in questi casi è quindi considerata ancora impraticabile sotto il profilo scientifico e tecnico.

Ambito di applicazione materiale e soggettivo

La direttiva non riscrive l’intero impianto RoHS, ma modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE, che contiene le applicazioni esentate dalle restrizioni dell’allegato II. L’esenzione aggiunta si riferisce al piombo nelle leghe saldanti di:

  • sensori;
  • attuatori;
  • centraline dei motori a combustione.

Tali motori devono rientrare nell’ambito del regolamento (UE) 2016/1628 e devono essere installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento, destinate a professionisti ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti. L’esenzione è espressamente riferita alla categoria 11 dell’allegato I della direttiva 2011/65/UE.

Contenuto normativo principale

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. L’allegato aggiunge il nuovo punto 44, che contiene la formulazione dell’esenzione e la relativa scadenza.

La nuova voce prevede che il piombo nelle leghe saldanti dei componenti indicati sia esentato dalla restrizione RoHS per le applicazioni descritte. L’esenzione è limitata temporalmente e scade il 21 luglio 2024. Nei considerando, la Commissione precisa che si tratta del periodo massimo di validità di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Ragioni dell’esenzione e coordinamento con altri atti UE

La direttiva evidenzia che la concessione dell’esenzione è coerente con il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e non indebolisce la protezione dell’ambiente e della salute assicurata da tale regolamento. Viene inoltre richiamato il regolamento (UE) 2016/1628, relativo ai limiti di emissione e all’omologazione dei motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, che costituisce il riferimento tecnico-settoriale per l’ambito dell’esenzione.

Obblighi per gli Stati membri e recepimento

Essendo una direttiva, il testo vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, lasciando loro la scelta della forma e dei mezzi di attuazione. L’articolo 2 impone:

  • l’adozione e pubblicazione delle misure nazionali necessarie entro il 30 aprile 2020;
  • l’applicazione di tali misure dal 1 maggio 2020;
  • l’inserimento di un riferimento alla direttiva negli atti nazionali o, in alternativa, il loro corredo con tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
  • la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 individua come destinatari gli Stati membri.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per gli operatori del settore, la direttiva conferma la possibilità di continuare a utilizzare temporaneamente piombo nelle saldature dei componenti interessati, ma solo entro il perimetro tassativo della nuova esenzione e fino al 21 luglio 2024. Al di fuori di tale ambito, resta applicabile il divieto generale della direttiva 2011/65/UE per le sostanze elencate nell’allegato II.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE

L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE di una nuova esenzione relativa al piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline di motori a combustione. L’esenzione riguarda i motori compresi nel regolamento (UE) 2016/1628, installati in apparecchiature utilizzate in posizioni fisse durante il funzionamento e destinate a professionisti, ma utilizzate anche da utilizzatori non professionisti.

Durata e ambito dell’esenzione

L’allegato della direttiva aggiunge il punto 44 all’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’esenzione si applica alla categoria 11 dell’allegato I e scade il 21 luglio 2024. I considerando precisano che è concessa per il periodo massimo di 5 anni a decorrere dal 22 luglio 2019.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2020 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, con applicazione dal 1 maggio 2020. Gli atti nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri.

Comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione delle misure nazionali adottate e trasmettere il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientesicurezza dei prodottisostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichemotori a combustione

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