Direttiva 2019/1023
Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce standard minimi armonizzati per consentire ai debitori sani in difficoltà finanziaria di accedere tempestivamente a strumenti di ristrutturazione preventiva, ridurre la durata delle procedure e favorire una seconda opportunità agli imprenditori onesti tramite l'esdebitazione entro tre anni. Rafforza inoltre la tutela dei finanziamenti nuovi e temporanei, disciplina la formazione delle classi, il voto e l'omologazione dei piani, e impone garanzie per i lavoratori. Gli Stati membri conservano un ampio margine nella scelta di forme, mezzi e dettagli procedurali, ma devono assicurare risultati minimi comuni e recepire la direttiva entro il 17 luglio 2021, con scadenze speciali per alcune disposizioni elettroniche.
Direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, con misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e modifica della direttiva (UE) 2017/1132.
Ambito di applicazione
Si applica ai quadri di ristrutturazione preventiva per debitori in difficoltà finanziarie con probabilità di insolvenza, alle procedure che portano all'esdebitazione degli imprenditori insolventi e alle misure per rendere più efficienti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Sono esclusi in via generale: imprese di assicurazione e riassicurazione, enti creditizi, imprese di investimento e organismi di investimento collettivo, controparti centrali, depositari centrali di titoli, altri enti finanziari o entità soggetti a regimi di risoluzione speciali, enti pubblici e persone fisiche diverse dagli imprenditori. Gli Stati membri possono inoltre escludere altre entità finanziarie con regimi speciali analoghi; possono limitare i quadri di ristrutturazione preventiva alle persone giuridiche e possono estendere l'esdebitazione anche a persone fisiche non imprenditori. Possono altresì escludere o non coinvolgere taluni crediti, come quelli dei lavoratori, alimentari o da responsabilità extracontrattuale, fermo restando che i diritti pensionistici maturati dei lavoratori non possono essere incisi.
Direttiva (UE) 2019/1023 su ristrutturazione preventiva, esdebitazione e interdizioni
La direttiva stabilisce standard minimi armonizzati per consentire ai debitori in difficoltà di intervenire in fase precoce, evitare l'insolvenza e preservare il valore dell'impresa, garantendo al contempo una seconda opportunità agli imprenditori onesti e riducendo la durata e il costo delle procedure. Il legislatore europeo collega espressamente tali obiettivi al corretto funzionamento del mercato interno, alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei capitali e alla riduzione dei crediti deteriorati.
Obiettivi e logica dell'intervento
La direttiva mira a correggere le forti divergenze tra ordinamenti nazionali in materia di ristrutturazione, insolvenza, esdebitazione e interdizioni, che generano incertezza giuridica, ostacolano gli investimenti e possono spingere i debitori verso forum più favorevoli. La soluzione scelta è un'armonizzazione minima sostanziale, compatibile con il regolamento (UE) 2015/848, che disciplina invece competenza, riconoscimento, esecuzione e cooperazione nelle insolvenze transfrontaliere.
Ambito di applicazione e esclusioni
L'articolo 1 delimita il perimetro dell'atto a tre macro-aree: quadri di ristrutturazione preventiva, procedure di esdebitazione per imprenditori insolventi e misure di efficienza procedurale. Restano esclusi, in via generale, i soggetti già sottoposti a regimi speciali di vigilanza o risoluzione: assicurazioni e riassicurazioni, enti creditizi, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo, controparti centrali, depositari centrali di titoli, enti finanziari soggetti alla direttiva 2014/59/UE, enti pubblici e persone fisiche diverse dagli imprenditori. Gli Stati membri possono però estendere l'esdebitazione anche a persone fisiche non imprenditori e possono limitare il quadro di ristrutturazione preventiva alle persone giuridiche.
Strumenti di allerta precoce e accesso alle informazioni
Gli Stati membri devono predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per individuare situazioni che possano sfociare in una probabilità di insolvenza. Tali strumenti possono consistere in segnalazioni automatiche per mancati pagamenti, servizi di consulenza pubblici o privati e incentivi a soggetti terzi, come contabili e autorità fiscali o previdenziali, affinché informino tempestivamente il debitore. Debitori e rappresentanti dei lavoratori devono poter accedere a informazioni aggiornate e facilmente consultabili, anche online, con particolare attenzione alle PMI.
Quadro di ristrutturazione preventiva
Il quadro deve essere disponibile quando vi è probabilità di insolvenza e deve essere concepito per consentire la ristrutturazione prima che l'impresa diventi insolvente secondo il diritto nazionale. Gli Stati membri conservano un ampio margine: possono introdurre una verifica di sostenibilità economica, limitare gli accessi ripetuti nel tempo e articolare il quadro in una o più procedure, anche extragiudiziali. Il ricorso può partire dal debitore e, se il diritto nazionale lo consente, anche da creditori e rappresentanti dei lavoratori previo accordo del debitore.
Debitore non spossessato e professionista della ristrutturazione
La direttiva privilegia il mantenimento del controllo, totale o parziale, in capo al debitore, per evitare costi inutili e favorire l'attivazione precoce delle misure. La nomina di un professionista della ristrutturazione non è di regola automatica, ma diventa obbligatoria in specifici casi, soprattutto quando vi sia una sospensione generale, una ristrutturazione trasversale dei debiti, una richiesta delle parti o un'esigenza di tutela degli interessi coinvolti.
Sospensione delle azioni esecutive individuali
La sospensione può essere generale o limitata, e può incidere su tutti i crediti, anche garantiti e privilegiati, salvo eccezioni previste dal diritto nazionale. La durata iniziale è limitata a quattro mesi, la durata complessiva a dodici mesi; sono possibili proroghe o rinnovi solo in circostanze ben definite. La direttiva disciplina anche la revoca della sospensione quando non sia più funzionale alle trattative o quando determini un ingiusto pregiudizio. In presenza di trasferimento recente del centro degli interessi principali, il legislatore nazionale può applicare limiti più stringenti alle procedure non rientranti nel regolamento (UE) 2015/848.
Effetti della sospensione sui contratti e sulle procedure concorsuali
La sospensione comporta anche il blocco dell'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura liquidatoria e dell'apertura su richiesta dei creditori, salvo deroghe se il debitore è incapace di pagare i debiti in scadenza. Inoltre, i creditori non possono risolvere o alterare i contratti pendenti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori o per clausole ipso facto collegate alla ristrutturazione o alla sospensione. Sono previste regole specifiche per gli accordi di netting, compresi i netting per close-out nei mercati finanziari, energetici e delle materie prime.
Piano di ristrutturazione: contenuto, voto e classi
Il piano deve contenere elementi informativi dettagliati su debitore, situazione economica, creditori interessati, classi, misure previste, effetti sull'occupazione, eventuale nuovo finanziamento e ragioni della fattibilità del piano. Le PMI devono avere a disposizione online una lista di controllo dettagliata per la redazione del piano. Il voto avviene per classi omogenee con un minimo di distinzione tra creditori garantiti e non garantiti; gli Stati membri possono trattare separatamente lavoratori, creditori subordinati, creditori fiscali e altri gruppi. La maggioranza richiesta è rimessa al diritto nazionale ma non può superare il 75 % dell'importo dei crediti o degli interessi della classe.
Omologazione e best interest test
L'omologazione giudiziale o amministrativa è necessaria per i piani che incidono su dissenzienti, prevedono nuovo finanziamento o comportano licenziamenti superiori al 25 % della forza lavoro, se consentiti dal diritto nazionale. Tra i presupposti minimi vi sono: adozione conforme al voto, pari trattamento intra-classe, notifica alle parti interessate, superamento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori e necessità del nuovo finanziamento senza pregiudizio ingiustificato per i creditori. La verifica del migliore soddisfacimento va eseguita solo se il piano è contestato da una parte interessata dissenziente.
Ristrutturazione trasversale dei debiti
La direttiva introduce la possibilità di imporre il piano anche alle classi dissenzienti, purché il piano sia approvato dalla maggioranza delle classi di voto e rispetti specifiche regole di protezione delle classi dissenzienti. È centrale il principio che nessuna classe riceva più dell'intero valore del proprio credito o interesse; gli Stati membri possono scegliere tra regole di pari rango e più favorevole o la regola della priorità assoluta, con possibilità di deroghe mirate se necessarie per il successo del piano e non ingiustamente pregiudizievoli.
Tutela di lavoratori e detentori di strumenti di capitale
I lavoratori conservano tutti i diritti del diritto dell'Unione e nazionale, inclusi quelli in materia di informazione, consultazione, licenziamenti collettivi, trasferimenti d'azienda e garanzia dei crediti da insolvenza del datore. I loro crediti non pagati non devono essere colpiti dalla sospensione, salvo che esistano livelli di tutela equivalenti. I detentori di strumenti di capitale non possono usare i propri diritti in modo da bloccare irragionevolmente il piano; gli Stati membri possono escluderli dal voto oppure disciplinare in altro modo la loro partecipazione.
Valutazione, impugnazioni ed effetti del piano
La valutazione economica dell'impresa interviene solo se il piano è contestato per violazione del migliore soddisfacimento o delle condizioni della ristrutturazione trasversale. Il piano omologato è vincolante per tutte le parti interessate coinvolte nell'adozione; i soggetti non coinvolti non ne sono toccati. Le impugnazioni non hanno, di regola, effetto sospensivo e devono essere decise rapidamente; in caso di accoglimento, il piano può essere annullato o, se previsto dal diritto nazionale, omologato con modifiche, con possibile risarcimento.
Nuovi finanziamenti, finanziamenti temporanei e altre operazioni connesse
La direttiva protegge i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei da azioni revocatorie e da responsabilità fondate sul loro carattere pregiudizievole per la massa, salvo altre cause di invalidità o responsabilità previste dal diritto nazionale, come frode o conflitto d'interessi. Gli Stati membri possono subordinare la protezione all'omologazione del piano o a un controllo ex ante e possono attribuire priorità di pagamento in eventuali procedure successive. Analogamente, sono protette le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative o per l'attuazione del piano, incluse alcune spese professionali e le retribuzioni per lavoro già prestato.
Obblighi dei dirigenti in prossimità dell'insolvenza
Quando esiste una probabilità di insolvenza, i dirigenti devono considerare gli interessi di creditori, detentori di capitale e altri portatori di interessi, adottare misure per evitare l'insolvenza e astenersi da condotte dolose o gravemente negligenti che compromettano la sostenibilità economica dell'impresa. La norma lascia agli Stati membri spazio nel definire il contenuto operativo di tali obblighi secondo il proprio diritto societario e concorsuale.
Esdebitazione e seconda opportunità
Per gli imprenditori insolventi deve esistere almeno una procedura che conduca all'esdebitazione integrale. Il termine massimo è di tre anni, decorrenti, a seconda del modello procedurale nazionale, dalla decisione di omologazione o di apertura della procedura, oppure dalla determinazione della massa fallimentare. Una volta decorso il termine e adempiuti gli eventuali obblighi nazionali, l'esdebitazione opera senza necessità di una nuova procedura, e cessano anche le interdizioni legate al solo stato di insolvenza.
Deroghe all'esdebitazione e alle interdizioni
Sono ammesse deroghe giustificate per mala fede, disonestà, violazioni sostanziali degli obblighi di piano o di cooperazione, domande abusive, recidiva in tempi ravvicinati, mancata copertura dei costi procedurali e necessità di tutelare l'equilibrio con i creditori. Sono inoltre possibili esclusioni o termini più lunghi per categorie di debiti specifiche, fra cui debiti garantiti, sanzioni penali, responsabilità extracontrattuale, obbligazioni alimentari, debiti sorti dopo la domanda o i costi della procedura. Interdizioni più lunghe o indeterminate sono ammissibili per determinate professioni soggette a regole etiche o connesse alla gestione di beni altrui.
Debiti professionali e personali
Quando i debiti professionali e personali non sono ragionevolmente distinguibili, devono essere trattati in un'unica procedura ai fini dell'esdebitazione. Se invece sono distinguibili, il diritto nazionale può optare per procedure distinte ma coordinate oppure per una procedura unica.
Efficienza, digitalizzazione e professionalità
La direttiva richiede che magistrati, autorità amministrative e professionisti siano adeguatamente formati e dotati di competenze adeguate. Esige inoltre procedure trasparenti di nomina, vigilanza e remunerazione dei professionisti, nonché l'uso di mezzi di comunicazione elettronica per insinuazione, piani, notifiche, contestazioni e impugnazioni, anche nelle situazioni transfrontaliere. La Commissione è chiamata a facilitare lo scambio di buone pratiche e gli Stati membri devono garantire l'efficienza complessiva delle procedure.
Monitoraggio e dati
Gli Stati membri devono raccogliere dati annuali sulle procedure, sulla loro durata e sui loro esiti, con ulteriori dati facoltativi sui costi, sui tassi di recupero, sulle nuove iniziative imprenditoriali e sui posti di lavoro persi. I dati devono essere comunicati alla Commissione tramite un modulo stabilito con atti di esecuzione; la Commissione li pubblica in formato accessibile.
Rapporti con altri atti e modifica della direttiva (UE) 2017/1132
La direttiva si coordina con il regolamento (UE) 2015/848, con le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE, con il regolamento (UE) n. 648/2012 e con la disciplina sui servizi di pagamento e sulla moneta elettronica. Modifica la direttiva (UE) 2017/1132 imponendo agli Stati membri di derogare, per il tempo e nella misura necessari, ad alcune regole societarie che potrebbero ostacolare la ristrutturazione preventiva, senza compromettere la parità di trattamento degli azionisti.
Recepimento
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 17 luglio 2021. Le norme sulla comunicazione elettronica di cui all'articolo 28 seguono un calendario più lungo: lettere a), b) e c) entro il 17 luglio 2024 e lettera d) entro il 17 luglio 2026. Gli Stati membri con particolari difficoltà possono ottenere una proroga di un anno, da notificare alla Commissione entro il 17 gennaio 2021. La clausola di riesame obbliga la Commissione a presentare una relazione entro il 17 luglio 2026 e poi ogni cinque anni.
Disposizioni principali
Obiettivo e struttura generale
L'articolo 1 definisce tre blocchi normativi: quadri di ristrutturazione preventiva per debitori con probabilità di insolvenza; procedure di esdebitazione per imprenditori insolventi; misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. La direttiva mira a prevenire l'insolvenza, preservare la continuità aziendale e assicurare una seconda opportunità, lasciando agli Stati membri la scelta della forma e dei mezzi.
Ambito soggettivo ed esclusioni
L'articolo 1, paragrafi 2-5, esclude una serie di soggetti finanziari e pubblici; consente agli Stati membri di escludere ulteriori entità finanziarie con regimi speciali; consente di limitare i quadri di ristrutturazione preventiva alle persone giuridiche e di estendere l'esdebitazione a persone fisiche non imprenditori. I lavoratori e i crediti alimentari, da responsabilità extracontrattuale e taluni altri possono essere esclusi o non coinvolti; i diritti pensionistici maturati dei lavoratori devono restare intatti.
Allerta precoce e accesso alle informazioni
L'articolo 3 impone strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti per individuare situazioni di probabilità di insolvenza e informare il debitore, con possibilità di ricorrere a tecnologie online. Gli strumenti possono includere meccanismi di alert per mancati pagamenti, servizi di consulenza e incentivi a soggetti informati. Debitori e rappresentanti dei lavoratori devono avere accesso a informazioni aggiornate e le informazioni online devono essere facilmente accessibili, soprattutto per le PMI.
Accesso al quadro di ristrutturazione preventiva
L'articolo 4 obbliga gli Stati membri a garantire l'accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva quando sussiste probabilità di insolvenza. Possono essere previste verifiche di sostenibilità economica, limitazioni al numero di accessi in un determinato periodo e condizioni per i debitori condannati per gravi violazioni contabili. Il quadro può consistere in una o più procedure, anche extragiudiziali, e può essere attivato su richiesta del debitore o, con accordo del debitore, su richiesta di creditori e rappresentanti dei lavoratori.
Debitore non spossessato e professionista della ristrutturazione
L'articolo 5 prevede che il debitore mantenga il controllo totale o almeno parziale degli attivi e della gestione corrente. La nomina di un professionista della ristrutturazione è normalmente caso per caso, ma è obbligatoria in almeno tre ipotesi: sospensione generale disposta dall'autorità quando necessaria a tutela delle parti; omologazione tramite ristrutturazione trasversale dei debiti; richiesta del debitore o della maggioranza dei creditori, con oneri a carico dei creditori nel secondo caso.
Sospensione delle azioni esecutive individuali
L'articolo 6 consente una sospensione, generale o limitata, di durata iniziale massima di quattro mesi e complessiva massima di dodici mesi, con possibili proroghe o rinnovi in circostanze definite. La sospensione può riguardare tutti i crediti, anche garantiti e privilegiati, ma non i diritti dei lavoratori salvo tutela equivalente; può essere revocata se non più necessaria, se ingiustamente pregiudizievole o su richiesta del debitore/professionista. In caso di trasferimento del centro degli interessi principali nei tre mesi precedenti, la durata complessiva resta limitata a quattro mesi per alcune procedure non notificate ai sensi del regolamento (UE) 2015/848.
Effetti della sospensione e tutela dei rapporti contrattuali
L'articolo 7 sospende l'obbligo di chiedere l'apertura di una procedura liquidatoria e l'apertura su richiesta dei creditori; consente deroghe in caso di incapacità di pagamento, con possibilità di mantenere la sospensione se la liquidazione non è nell'interesse generale dei creditori. Impedisce inoltre che i creditori risolvano o modifichino contratti essenziali per il solo mancato pagamento di crediti anteriori o per clausole ipso facto collegate alla ristrutturazione o alla sospensione; prevede una disciplina speciale per accordi di netting nei mercati finanziari, energetici e delle materie prime.
Contenuto del piano di ristrutturazione
L'articolo 8 elenca i contenuti minimi del piano: identità del debitore, attivi e passivi, situazione economica, lavoratori, creditori interessati, classi, parti non coinvolte, professionista eventualmente nominato, misure di ristrutturazione, durata, consultazione dei lavoratori, effetti occupazionali, flussi finanziari se previsti, nuovo finanziamento e motivazione sulla ragionevole prospettiva di impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità. Le PMI devono avere una lista di controllo dettagliata online per la redazione del piano.
Adozione del piano e formazione delle classi
L'articolo 9 attribuisce al debitore il diritto di presentare il piano; creditori e professionisti possono farlo solo se il diritto nazionale lo prevede. Le parti interessate votano per classi omogenee, con almeno separazione tra creditori garantiti e non garantiti; gli Stati membri possono escludere dal voto detentori di capitale, creditori subordinati e parti correlate. Il piano è adottato se in ciascuna classe si raggiunge la maggioranza dell'importo dei crediti o interessi, con facoltà di richiedere anche la maggioranza del numero dei votanti; la soglia non può superare il 75 %.
Omologazione giudiziale o amministrativa
L'articolo 10 richiede l'omologazione per i piani che incidono su dissenzienti, prevedono nuovo finanziamento o comportano oltre il 25 % di perdita della forza lavoro. Le condizioni minime includono adozione conforme all'articolo 9, pari trattamento intra-classe, notifica a tutte le parti interessate, superamento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori in caso di dissenso e necessità/non pregiudizio del nuovo finanziamento. L'autorità può rifiutare l'omologazione se il piano non ha ragionevoli prospettive di evitare l'insolvenza o garantire la sostenibilità.
Ristrutturazione trasversale dei debiti
L'articolo 11 consente l'omologazione anche senza unanimità, se il piano è approvato dalla maggioranza delle classi di voto, con almeno una classe di creditori garantiti o di rango superiore, oppure da almeno una classe che riceva un valore secondo il migliore scenario alternativo. È richiesto che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; gli Stati membri possono applicare la regola del pagamento integrale o deroghe giustificate, mantenendo il principio che nessuna classe ottenga più dell'intero valore del proprio credito/interesse.
Detentori di strumenti di capitale e lavoratori
Gli articoli 12 e 13 disciplinano la posizione dei detentori di strumenti di capitale e dei lavoratori. I primi non possono impedire irragionevolmente l'adozione o l'attuazione del piano; gli Stati membri possono adattare il concetto di ostruzione irragionevole. I lavoratori conservano integralmente i diritti del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, inclusi informazione, consultazione, contrattazione collettiva, licenziamenti collettivi, trasferimento d'impresa e tutela in caso d'insolvenza del datore; i loro crediti non pagati sono esclusi dalla sospensione, salvo garanzie analoghe.
Valutazione economica, impugnazioni ed effetti vincolanti
Gli articoli 14-16 prevedono che la valutazione dell'impresa sia richiesta solo se il piano è contestato da un dissenziente per violazione del migliore soddisfacimento o delle condizioni della ristrutturazione trasversale. Il piano omologato vincola solo le parti interessate coinvolte nell'adozione e non incide su chi non è coinvolto secondo il diritto nazionale. Le impugnazioni vanno proposte davanti a un giudice, non hanno di regola effetto sospensivo e possono portare ad annullamento o omologazione del piano, con eventuale risarcimento nei casi previsti dal diritto nazionale.
Tutela dei nuovi finanziamenti, dei finanziamenti temporanei e delle operazioni connesse
Gli articoli 17 e 18 garantiscono che nuovi finanziamenti e finanziamenti temporanei, nonché operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative o per l'attuazione del piano, non siano soggetti ad azioni revocatorie o responsabilità per il solo fatto di essere pregiudizievoli per la massa, salvo altre cause di diritto nazionale. Gli Stati membri possono subordinare la tutela all'omologazione o a controllo ex ante e, facoltativamente, attribuire priorità di pagamento in successive procedure di insolvenza.
Obblighi dei dirigenti
L'articolo 19 impone ai dirigenti, quando esiste una probabilità di insolvenza, di tener conto degli interessi dei creditori, dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi, della necessità di evitare l'insolvenza e di evitare condotte dolose o gravemente negligenti che compromettano la sostenibilità economica dell'impresa.
Esdebitazione, termine massimo e interdizioni
Gli articoli 20-22 impongono almeno una procedura di esdebitazione integrale per l'imprenditore insolvente e prevedono un termine massimo di tre anni, decorrente dalla decisione di omologazione o di apertura, oppure dalla determinazione della massa fallimentare. Alla scadenza del termine, l'imprenditore è liberato dai debiti e cessano le interdizioni all'accesso e all'esercizio dell'attività per il solo motivo dell'insolvenza, senza necessità di una nuova procedura.
Deroghe in materia di esdebitazione e interdizioni
L'articolo 23 consente o impone deroghe in presenza di mala fede o disonestà, violazioni sostanziali degli obblighi del piano o di cooperazione/informazione, domande abusive, domande reiterate, mancata copertura dei costi, o per riequilibrare gli interessi di debitore e creditori. Sono possibili esclusioni o termini più lunghi per categorie di debiti, tra cui debiti garantiti, sanzioni penali, responsabilità extracontrattuale, obbligazioni alimentari, debiti sorti dopo la domanda/procedura e costi della procedura; sono possibili interdizioni più lunghe o indeterminate per talune professioni soggette a regole etiche o relative alla gestione di patrimoni altrui.
Debiti professionali e personali
L'articolo 24 impone di trattare in un'unica procedura i debiti professionali e personali non ragionevolmente distinguibili; se distinguibili, gli Stati membri possono prevedere procedure distinte ma coordinate oppure un'unica procedura.
Efficienza, formazione e digitalizzazione
Gli articoli 25-28 impongono formazione adeguata e competenze a membri delle autorità giudiziarie e amministrative, criteri trasparenti di nomina e vigilanza dei professionisti, e l'uso di mezzi elettronici per insinuazione al passivo, piani, notifiche, contestazioni e impugnazioni. Gli Stati membri devono assicurare un trattamento efficiente delle procedure e una disciplina coerente della remunerazione dei professionisti.
Raccolta dati e monitoraggio
L'articolo 29 impone la raccolta annuale di dati nazionali su numero, durata ed esiti delle procedure, oltre ai dati sui debitori che hanno già ottenuto un piano di ristrutturazione nei tre anni precedenti; prevede dati facoltativi su costi, tassi di recupero, nuove imprese avviate e posti di lavoro persi. La Commissione adotta il modulo di comunicazione mediante atti di esecuzione e pubblica i dati sul proprio sito.
Rapporti con altri atti e modifica della direttiva (UE) 2017/1132
L'articolo 31 salva l'applicazione di regolamento (UE) 2015/848, direttive 98/26/CE e 2002/47/CE, regolamento (UE) n. 648/2012, nonché delle norme su fondi di pagamento e moneta elettronica e della Convenzione di Città del Capo. L'articolo 32 modifica la direttiva (UE) 2017/1132 imponendo deroghe, nella misura e per il periodo necessari, alle norme societarie che potrebbero ostacolare i quadri di ristrutturazione preventiva, ferma la parità di trattamento degli azionisti.
Recepimento e scadenze
L'articolo 34 fissa il termine generale di recepimento al 17 luglio 2021. In via speciale, le disposizioni dell'articolo 28, lettere a), b) e c), devono essere recepite entro il 17 luglio 2024 e quelle della lettera d) entro il 17 luglio 2026. Gli Stati membri con difficoltà particolari possono ottenere una proroga massima di un anno, notificandola alla Commissione entro il 17 gennaio 2021.
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