Sentenza n. 1068/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 9 maggio 2025 - notificato in data 1° luglio 2025 – con il quale la Questura di -OMISSIS- ha rigettato l’istanza di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, presentata dal ricorrente in data 19 luglio 2024; nonché per la condanna dell’Amministrazione a rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno provvisorio e al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità del provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale, motivato dal superamento del periodo massimo di soggiorno e dalla pendenza della procedura di conversione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia in forza di nulla osta al lavoro, aveva presentato domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, allegando il contratto di soggiorno e il Modello 209. Dopo avere svolto attività lavorativa per oltre tre mesi, aveva stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e attivato la procedura per la conversione del titolo stagionale in permesso per lavoro subordinato. La Questura ha respinto la domanda rilevando il superamento del periodo massimo di soggiorno previsto per il lavoro stagionale e la mancata definizione, ancora in istruttoria presso la Prefettura, della procedura di conversione. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione, carenza istruttoria, violazione del giusto procedimento, manifesta illogicità e irragionevolezza, violazione degli artt. 3 e 97 Cost. e degli artt. 8 e 14 CEDU, nonché erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto. Ha inoltre chiesto il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio e il risarcimento dei danni. Il Ministero ha eccepito la genericità dei motivi e ha contestato la fondatezza del ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità, ritenendo i motivi sufficientemente specifici. Nel merito ha accolto la domanda di annullamento. Ha ritenuto illegittimo il diniego perché l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 consente al lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività regolare e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato di chiedere la conversione del titolo, senza prevedere un termine decadenziale collegato alla validità del permesso originario. Il superamento del periodo massimo di soggiorno non è quindi automaticamente ostativo quando l’interessato abbia tempestivamente attivato i procedimenti necessari e il ritardo sia imputabile all’amministrazione. La Questura avrebbe dovuto valutare la procedura di conversione pendente e gli elementi sopravvenuti favorevoli ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, anziché limitarsi a rilevarne lo stato istruttorio. Il provvedimento è stato annullato anche per difetto di istruttoria e motivazione. È stata respinta la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio, non previsto dalla normativa di settore, nonché la domanda risarcitoria, per mancata prova dell’an e del quantum del danno. L’amministrazione resta tenuta a concludere con un provvedimento espresso il procedimento di conversione. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 24, comma 7, d.lgs. 286/1998
Il nulla osta al lavoro stagionale autorizza lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale fino ad un massimo di nove mesi in un periodo di dodici mesi.
Il limite massimo di soggiorno per lavoro stagionale non giustifica automaticamente il rigetto della domanda quando sia stata tempestivamente attivata la procedura di conversione del titolo.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
La disposizione attribuisce al lavoratore stagionale in possesso dei requisiti sostanziali la facoltà di chiedere la conversione e non prevede un termine decadenziale connesso alla validità del permesso originario.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L’amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato prima di definire il procedimento relativo al titolo di soggiorno, compresa la pendenza della procedura di conversione e la documentazione del rapporto di lavoro.
art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 286/1998
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro di cui all’articolo 5-bis. La durata del relativo permesso di soggiorno per lavoro è quella prevista dal contratto di soggiorno e comunque non può superare: a) in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, la durata complessiva di nove mesi.
Il titolo per lavoro stagionale costituisce anche il presupposto per il successivo conseguimento del permesso per lavoro subordinato, ove sussistano i requisiti previsti dall’art. 24, comma 10.
art. 10-bis l. 241/1990
La Questura ha previamente comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; la sentenza non ravvisa però nel preavviso un elemento idoneo a superare i vizi sostanziali del diniego.
art. 74 c.p.a.
Il TAR ha deciso facendo applicazione di precedenti conformi, richiamabili nella motivazione della sentenza semplificata.
Massime di principio
- Il lavoratore stagionale che abbia svolto almeno tre mesi di attività lavorativa regolare e abbia ricevuto un’offerta di lavoro subordinato può chiedere la conversione del permesso di soggiorno in titolo per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998; la norma non subordina tale facoltà alla perdurante validità del permesso stagionale e non prevede, per tale ragione, un termine decadenziale.
- La scadenza del permesso di soggiorno per lavoro stagionale non costituisce automaticamente ostacolo alla conversione quando l’interessato abbia tempestivamente attivato i procedimenti necessari, dimostri la sussistenza dei requisiti sostanziali e il ritardo nella definizione dipenda dall’amministrazione.
- Prima di rigettare una domanda di permesso di soggiorno, l’amministrazione deve valutare gli elementi sopravvenuti favorevoli all’interessato, inclusa la pendenza della procedura di conversione e l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
- È illegittimo il diniego fondato sul mero decorso del periodo massimo di soggiorno stagionale che non consideri la procedura di conversione pendente e non svolga una concreta istruttoria sui requisiti lavorativi e sulle circostanze favorevoli all’interessato.
- Il giudice amministrativo può annullare il diniego e imporre all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ma non può ordinare il rilascio di un permesso di soggiorno provvisorio privo di base normativa né riconoscere il risarcimento in assenza di prova dell’an e del quantum del danno.
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